Sentenza del 30/10/2019 n. 6002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni realmente effettuate sotto il profilo oggettivo ma fatturate da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente fornito i beni o i servizi. L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare non solo la fittizietà soggettiva del fornitore, eventualmente nell'ambito di una frode carosello, ma anche che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a un'operazione finalizzata all'evasione dell'IVA.
La decisione
Il principio stabilisce la ripartizione dell'onere della prova. In una prima fase, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici, anche presuntivi, idonei a dimostrare sia l'inesistenza sostanziale del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità, della frode da parte del contribuente. Solo dopo l'assolvimento di tale onere spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, nonché l'assenza di un beneficio dalla rivendita, non sono sufficienti a escludere la partecipazione inconsapevole alla frode. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né identifica formalmente le parti.
Norme richiamate
IVA - disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti
In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare...
L'Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del destinatario. Una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
Cass. Civ. n. 27566/2018
La sentenza richiamata conferma che la prova della consapevolezza del cessionario o committente può essere fornita anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici; non sono decisive, da sole, la regolarità contabile e dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a dimostrare che il fornitore era una società cartiera o non era l'effettivo cedente: deve anche collegare tale circostanza alla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cliente.
- La consapevolezza del contribuente può essere dimostrata per presunzioni, purché basate su elementi concreti, specifici e coerenti, come anomalie nei prezzi, nei rapporti commerciali, nella documentazione, nella logistica o nella struttura del fornitore.
- Il contribuente deve effettuare controlli proporzionati alla propria professionalità e alle circostanze dell'operazione; la diligenza richiesta è maggiore per un operatore professionale esperto del settore.
- La contabilità formalmente corretta, il pagamento tramite banca e l'assenza di un profitto diretto non escludono automaticamente la responsabilità fiscale, perché non dimostrano da soli l'estraneità alla frode.
- La detrazione IVA può essere negata solo quando, valutati complessivamente gli elementi disponibili, risulti provato che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la dovuta diligenza, di partecipare a un'operazione evasiva.
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