Cassazione Penale, Ordinanza n. 25141/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato in materia di stupefacenti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, inoltre, ha contestato la decisione di non applicare una pena sostitutiva ai sensi della disciplina introdotta dalla riforma del 2022. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente sia sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando quantità e qualità della sostanza, personalità dell'agente e precedenti/condotta processuale, sia sulla prognosi sfavorevole circa l'applicazione di pene sostitutive, fondata sulla personalità del condannato e sulla ritenuta inaffidabilità rispetto all'adempimento delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondati i motivi relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al diniego delle pene sostitutive, osservando che la Corte di appello aveva fornito una motivazione congrua e coerente con i criteri legali e con la discrezionalità giudiziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere negate con motivazione sintetica o implicita purché emergano gli elementi ritenuti ostativi; non occorre confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
art. 133 c.p.
È il parametro generale di riferimento per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica sulla concedibilità delle pene sostitutive.
art. 20-bis c.p.
Individua le pene sostitutive della pena detentiva e si collega alla disciplina attuativa contenuta nella legge n. 689 del 1981.
art. 58 l. 689/1981
Attribuisce al giudice il potere di applicare le pene sostitutive quando più idonee alla rieducazione del condannato e alla prevenzione di nuovi reati; la sostituzione è preclusa quando vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 150/2022
Ha modificato l'art. 58 l. 689/1981 nella parte relativa ai presupposti e ai limiti delle pene sostitutive.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
D.lgs. 74/2000, art. 73, commi 1 e 4
La sentenza fa riferimento a tale disposizione come norma incriminatrice contestata, ma il testo riportato presenta una possibile incongruenza nel richiamo normativo.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente sorretto anche da una motivazione sintetica, purché individui gli elementi di maggior peso ostativi alla concessione e tenga conto delle specifiche deduzioni difensive rilevanti.
- Il giudice di merito non è tenuto a rispondere espressamente a ogni argomento della difesa quando il rigetto della richiesta risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
- La concessione delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto discrezionale, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione nei limiti essenziali.
- La disciplina delle pene sostitutive richiede una valutazione prognostica positiva sulla futura osservanza delle prescrizioni e sulla maggiore idoneità della misura alla rieducazione e alla prevenzione di nuovi reati.
- È legittimo negare la sostituzione della pena detentiva quando la personalità del condannato e gli elementi del caso concreto rendano fondato il timore dell'inadempimento delle prescrizioni.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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