Regolamento (UE) 2022/256
Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato amplia il sistema del certificato COVID digitale UE consentendo agli Stati membri di rilasciare certificati di guarigione non solo dopo test NAAT, ma anche dopo test antigenici rapidi inclusi nell’elenco comune UE e svolti da personale sanitario o addestrato. La modifica è motivata dall’andamento epidemiologico, in particolare dalla variante Omicron e dalla carenza di capacità NAAT in alcuni Stati membri, per agevolare la libera circolazione. Viene inoltre chiarito che tali certificati possono essere rilasciati retroattivamente dal 1° ottobre 2021 e che la validità non è intaccata da eventuali successive esclusioni del test dall’elenco comune.
Modifica il regolamento (UE) 2021/953 per consentire il rilascio di certificati di guarigione COVID-19 anche sulla base di test antigenici rapidi inclusi nell’elenco comune UE.
Ambito di applicazione
Si applica al quadro europeo del certificato COVID digitale dell’UE e, in particolare, al rilascio, alla verifica e all’accettazione dei certificati di guarigione relativi alla COVID-19. Riguarda gli Stati membri quando rilasciano certificati su richiesta e i titolari dei certificati, con efficacia in tutti gli Stati membri; include anche i certificati rilasciati retroattivamente dal 1° ottobre 2021, purché il test antigenico rapido fosse incluso nell’elenco comune UE al momento del risultato. Restano esclusi i test antigenici rapidi non inclusi nell’elenco comune UE, nonché l’uso di test autodiagnostici, di campioni aggregati o di test effettuati con materiali di campionamento diversi da quelli considerati nell’elenco comune.
Certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi
Il regolamento delegato (UE) 2022/256 interviene sul regolamento (UE) 2021/953, che disciplina il certificato COVID digitale dell’UE, con l’obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. La modifica risponde all’esigenza di ampliare le modalità di rilascio dei certificati di guarigione in un contesto caratterizzato dall’aumento dei contagi, dalla diffusione della variante Omicron e, in alcuni Stati membri, dalla limitata disponibilità di test NAAT.
Contesto e finalità
Il regolamento 2021/953 aveva già istituito un quadro interoperabile per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati di vaccinazione, test e guarigione. Il presente atto delegato si fonda sull’articolo 7, paragrafi 4 e 7, del regolamento di base e adotta la procedura d’urgenza, ritenuta necessaria per consentire ai cittadini di ottenere tempestivamente certificati di guarigione anche quando i test NAAT non siano facilmente disponibili.
Estensione ai test antigenici rapidi inclusi nell’elenco comune UE
La novità centrale è l’inserimento, tra i presupposti idonei al rilascio del certificato di guarigione, del risultato positivo di un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria. Tale possibilità è subordinata a due condizioni essenziali:
- il test deve essere stato effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato;
- il test deve figurare nell’elenco comune UE al momento in cui è stato prodotto il risultato positivo.
Il regolamento chiarisce che l’eventuale eliminazione successiva del test dall’elenco non incide sulla validità dei certificati già emessi.
Facoltà degli Stati membri e rilascio retroattivo
Il rilascio del certificato di guarigione sulla base di test antigenici rapidi non è obbligatorio per gli Stati membri, ma facoltativo. Gli Stati membri che dispongono di capacità adeguata per i test NAAT possono continuare a limitare il rilascio dei certificati a tali test, considerati il metodo più affidabile; al contrario, possono ricorrere ai test antigenici rapidi nei periodi di forte pressione sui sistemi di testing.
È inoltre previsto il rilascio retroattivo dei certificati basati su test antigenici rapidi effettuati a partire dal 1° ottobre 2021, purché il test fosse incluso nell’elenco comune UE al momento del risultato. Il rilascio può basarsi sui dati contenuti nelle cartelle sanitarie nazionali o su un certificato di test emesso nel formato del certificato COVID digitale dell’UE.
Momento di rilascio, durata e aggiornamento dei dati
Il certificato di guarigione non può essere rilasciato prima di 11 giorni dalla data della prima positività a un test NAAT o a un test antigenico rapido. La modifica dell’allegato del regolamento 2021/953 precisa inoltre i dati da inserire nel certificato di guarigione, includendo l’identificativo univoco, i dati anagrafici, la data della prima positività, lo Stato in cui è stato effettuato il test, il soggetto rilasciante e il periodo di validità.
La validità non può superare 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test.
Accettazione transfrontaliera e rapporti con il regolamento di base
In conseguenza della modifica, gli Stati membri che accettano una prova di guarigione per non applicare restrizioni alla libera circolazione devono accettare, alle stesse condizioni, anche i certificati di guarigione rilasciati da altri Stati membri, compresi quelli basati su test antigenici rapidi inclusi nell’elenco comune UE. Il regolamento richiama anche i certificati di guarigione oggetto degli atti di esecuzione previsti dal regolamento 2021/953, precisando che essi devono essere accettati alle stesse condizioni se rilasciati a seguito di test NAAT o di test antigenici rapidi conformi ai requisiti indicati.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua adozione è giustificata dai motivi imperativi d’urgenza connessi all’evoluzione della pandemia e alla necessità di evitare ritardi nel rilascio dei certificati di guarigione.
Disposizioni principali
Estensione della nozione di certificato di guarigione
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/953 è sostituito per includere, accanto al risultato positivo di un test NAAT, anche il risultato positivo di un test antigenico rapido figurante nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria, purché effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato.
Facoltà degli Stati membri di rilasciare certificati basati su test antigenici rapidi
L’articolo 7, paragrafo 1, è riscritto: ciascuno Stato membro rilascia su richiesta i certificati di guarigione dopo un risultato positivo NAAT; può inoltre rilasciarli, sempre su richiesta, anche dopo un risultato positivo di un test antigenico rapido incluso nell’elenco comune UE e svolto da operatori sanitari o personale addestrato.
Rilascio retroattivo dal 1° ottobre 2021
Gli Stati membri possono rilasciare certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi effettuati a partire dal 1° ottobre 2021, a condizione che il test fosse incluso nell’elenco comune UE al momento del risultato positivo.
Momento iniziale di rilascio e durata della validità
I certificati di guarigione sono rilasciati non prima di 11 giorni dopo la prima positività al test NAAT o al test antigenico rapido. Nell’allegato modificato è previsto che il certificato sia valido fino a un massimo di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test.
Potere della Commissione di modificare il termine di rilascio
La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/953, per modificare il numero di giorni dopo il quale deve essere rilasciato il certificato di guarigione, sulla base degli orientamenti del comitato per la sicurezza sanitaria o di dati scientifici riesaminati dall’ECDC.
Aggiornamento dei dati del certificato di guarigione
L’allegato del regolamento (UE) 2021/953 è modificato per precisare i campi obbligatori del certificato di guarigione: nome, data di nascita, malattia/agente, data della prima positività, Stato membro o paese terzo del test, soggetto che rilascia il certificato, data di inizio validità, data di fine validità e identificativo univoco.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 feb 2022Regolamento (UE) 2022/953
- Regolamento · 21 feb 2022Regolamento (UE) 2022/235
- Regolamento · 21 feb 2022Regolamento (UE) 2022/236
- Regolamento · 21 feb 2022Regolamento (UE) 2022/237
- Regolamento · 21 feb 2022Regolamento (UE) 2022/238
- Regolamento · 21 feb 2022Regolamento (UE) 2022/239
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →