Sentenza n. 5912/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4451/2022, sul riconoscimento della progressione stipendiale e sulla ricostruzione della carriera
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4451/2022, notificata in forma esecutiva il 3 novembre 2022 e divenuta definitiva. Il giudicato le riconosceva, per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto Scuola e i relativi aumenti, nonché la ricostruzione integrale della carriera con computo del servizio preruolo come servizio di ruolo utile a fini giuridici ed economici. Il titolo ordinava l’inquadramento dal 1° settembre 2016 nella fascia stipendiale 9-14 anni, con anzianità utile di 9 anni, 2 mesi e 5 giorni, o comunque nella fascia maturata, e il pagamento di € 4.773,98 oltre interessi dalla maturazione al saldo. Dedotta l’inerzia del Ministero, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che il titolo è definitivo e idoneo all’esecuzione e che, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva, il Ministero non aveva adempiuto né provato l’integrale esecuzione, neppure in giudizio. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora richiesta, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo pagamento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Si ritiene, altresì di dover disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo; se il termine assegnato scade senza pagamento, la penalità decorre fino alla scadenza di quel termine, dopo la quale spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La domanda è fondata, essendo la sentenza in questione divenuta definitiva, come da certificato in atti della competente cancelleria del Tribunale di Napoli Nord in data 7.1.2026 ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica della sentenza in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
Nel caso esaminato, l’azione di ottemperanza è fondata una volta divenuto definitivo il titolo e decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale definitivo è rimasto ineseguito anche dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva previsto per l’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento integrale entro un termine specifico e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo; la persistente inerzia e la mancata prova dell’adempimento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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