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Sentenza

Sentenza del 19/07/2023 n. 21387 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Hypo Tirol Bank AG aveva richiesto il rimborso delle ritenute del 12,5% subite su interessi pagati da titoli italiani invocando l'art. 11, par. 3, lett. b della Convenzione Italia-Austria (sostenendo di essere interamente posseduta dal Land Tirol). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la C.T.R. lo aveva invece respinto ritenendo che la documentazione prodotta da Hypo (relazione di Ernst & Young e attestazioni di Clearstream) dimostrasse, in via presuntiva e non confutata dallAgenzia, che la banca era l'effettiva beneficiaria. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo: errata valutazione probatoria (attribuzione di valore probatorio alla relazione di revisione e alle attestazioni di Clearstream), illegittimità dell'uso di autocertificazioni per provare la qualita' di beneficiario effettivo, violazioni delle regole sulle presunzioni (art. 2729 c.c.) e carenza/contraddittorieta' della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto legittima e congrua la valutazione della C.T.R.: la relazione della societa' di revisione e le attestazioni di Clearstream avevano valore indiziario serio, preciso e concordante e non erano state efficacemente confutate dall'Agenzia; la C.T.R. non si era basata su una semplice autocertificazione ma su documenti integrativi; l'onere della prova circa fatti estintivi o eccezioni (ad es. l'asserita pertinenza degli interessi alla stabile organizzazione in Italia) gravava sull'Ufficio e non sull'istante; inoltre la motivazione della C.T.R. e' stata ritenuta sufficientemente percepibile. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese in favore di Hypo: Euro 10.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie 15%, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5

    norma che prevedeva la ritenuta applicata sugli interessi dei titoli italiani (12,5% nel caso di specie)

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria (29/06/1981), art. 11, paragrafi 2 e 3 lett. b

    art. 11, par. 2 e par. 3 lett. b

    par. 2: limite di imposizione nella fonte se il percettore e' effettivo beneficiario (max 10%); par. 3 lett. b: esenzione totale se gli interessi sono pagati allo Stato contraente o a un ente interamente di sua proprieta', clausola applicata a seconda della qualita' soggettiva del percettore

  • Legge di ratifica Convenzione Italia-Austria (L. n. 762/1984)

    atto interno che ha reso applicabile la Convenzione nel diritto italiano

  • Codice di procedura civile: art. 115 c.p.c., art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3 e 4

    art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    art. 115 c.p.c.: liberta' di valutazione delle prove da parte del giudice di merito (limiti al sindacato in Cassazione); art. 360: motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione e falsa applicazione della legge

  • Codice civile: art. 2697 e art. 2729

    art. 2697 sull'onere della prova (ripartizione delle prove tra parti); art. 2729 sulle presunzioni, richiamato per i requisiti di gravita', precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate

  • D.P.R. n. 445/2000, artt. 1 (commi 1,3,4), 46, 47, 48

    norme sull'idoneita' e valore delle autocertificazioni e documenti amministrativi, oggetto di censura dall'Agenzia con la critica che l'autocertificazione non potesse provare la qualita' di beneficiario effettivo

  • Costituzione art. 111 e norme processuali (art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546/1992 art. 36 comma 2 n. 4)

    richiamate in relazione al vizio di motivazione apparente e alla possibilita' di nullita' della sentenza per motivazione insufficiente

Massime di principio

  • Il diritto ai benefici convenzionali (esenzione o riduzione alla fonte) e' subordinato alla qualita' di beneficiario effettivo; chi chiede il beneficio deve rappresentare e provare la propria qualita'.
  • Relazioni di societa' di revisione indipendenti e attestazioni di depositarie/clearance center (es. Clearstream) possono avere valore indiziario significativo se contengono dati specifici e coerenti: gravita', precisione e concordanza sono requisiti della presunzione utilizzabile dal giudice.
  • L'autocertificazione da sola non e' sufficiente a provare in giudizio la qualita' di beneficiario effettivo in controversie di rimborso, ma l'assenza di autocertificazioni non impedisce l'accoglimento della domanda se esistono altri elementi probatori non confutati.
  • Se l'amministrazione contesta la qualita' del beneficiario o la riconducibilita' dei proventi a una stabile organizzazione, grava su di essa l'onere di fornire prove per la sua eccezione; il contribuente non deve provare fatti estintivi che sono eccezioni sollevate dall'Ufficio.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: sindaca la corretta applicazione delle norme e la presenza di una motivazione non apparente, ma non puo' rivedere semplici apprezzamenti di fatto o valutazioni probatorie che rientrano nel potere del giudice di merito.
  • Per l'uso di presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. il giudizio giustificativo del giudice deve mostrare come le circostanze concrete soddisfino i requisiti di gravita', precisione e concordanza; la contestazione deve dimostrare specificamente dove il ragionamento presuntivo difetta.

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