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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2121

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32854, dopo valutazione positiva della Commissione sulla base dei pareri EFSA. L’additivo è destinato a specifiche specie avicole e suine ed è classificato tra gli additivi zootecnici con funzione di promotore della digestione. Il testo fissa le condizioni d’uso, le cautele per la tutela degli utilizzatori e i metodi di analisi per il controllo della sostanza nei diversi tipi di matrice.

Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a determinate specie avicole e suine, nonché agli uccelli ornamentali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) come additivo per l’alimentazione animale, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda tutte le specie di pollame, gli uccelli ornamentali, i suinetti, i suini da ingrasso, le scrofe e le specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, alle condizioni stabilite nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’autorizzazione è fissata fino al 6.1.2031. Sono previste prescrizioni di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.

Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32854 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione autorizza, sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 6-fitasi prodotto da �Komagataella phaffii� DSM 32854 come additivo per mangimi. L’atto prende le mosse da tre domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro sugli additivi per mangimi e dai pareri EFSA che hanno confermato la sicurezza e l’efficacia del prodotto nelle condizioni d’impiego proposte.

Presupposti scientifici e valutazione del rischio

La Commissione richiama che l’EFSA, nei pareri del 7 maggio 2020, 25 maggio 2020 e 1° luglio 2020, ha concluso che il preparato non produce effetti negativi sulla salute delle specie destinatarie, sulla sicurezza dei consumatori né sull’ambiente. L’additivo è stato inoltre ritenuto efficace come additivo zootecnico per migliorare la digeribilità dei regimi alimentari nelle specie indicate. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Rischi per gli utilizzatori e misure di protezione

L’EFSA ha tuttavia segnalato che il preparato deve essere considerato irritante per gli occhi e potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Per questo l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre tali rischi; se ciò non è sufficiente, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Ambito di autorizzazione, specie destinatarie e condizioni d’uso

L’autorizzazione riguarda il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto mediante fermentazione con Komagataella phaffii DSM 32854, classificato tra gli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Le specie destinatarie sono:

  • tutte le specie di pollame;
  • gli uccelli ornamentali;
  • i suinetti;
  • i suini da ingrasso;
  • le scrofe;
  • le specie suine minori da ingrasso o da riproduzione.

L’allegato indica un tenore minimo di 250 FTU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Per il prodotto sono riportate anche le caratteristiche di composizione minima: 5 000 FTU/g in forma granulare, rivestita e liquida.

Metodi di analisi e controlli

Per la verifica dell’attività enzimatica, il regolamento rinvia a metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato:

  • VDLUFA 27.1.4 per la quantificazione nell’additivo per mangimi;
  • VDLUFA 27.1.3 per le premiscele;
  • EN ISO 30024 per le materie prime per mangimi e i mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 gennaio 2031. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato stesso.

Presupposti della valutazione scientifica

I considerando richiamano che, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate tre domande di autorizzazione corredate della documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso, nei pareri del 7 maggio 2020, 25 maggio 2020 e 1° luglio 2020, che l’additivo non ha effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, ed è efficace nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’EFSA ha qualificato l’additivo come irritante per gli occhi e potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.

Specie destinatarie e dose minima

L’allegato indica come specie destinatarie tutte le specie di pollame, gli uccelli ornamentali, i suinetti, i suini da ingrasso, le scrofe e le specie suine minori da ingrasso o da riproduzione. È previsto un tenore minimo di 250 FTU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Composizione e attività del preparato

L’additivo è identificato come 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta mediante fermentazione con Komagataella phaffii DSM 32854. La composizione minima dichiarata è di 5 000 FTU/g in forma granulare, 5 000 FTU/g in forma rivestita e 5 000 FTU/g in forma liquida.

Metodo di analisi

L’allegato stabilisce i metodi di analisi per la quantificazione dell’attività della fitasi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, secondo VDLUFA 27.1.4 per l’additivo, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele ed EN ISO 30024 per materie prime per mangimi e mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa il termine di scadenza dell’autorizzazione al 6.1.2031.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità animalemangimimercato interno

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