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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2108

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/627 per quanto riguarda il bollo sanitario da utilizzare per determinate carni destinate al consumo umano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua le regole sul bollo sanitario previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per tenere conto della fine del periodo di transizione Brexit e della disciplina speciale applicabile all’Irlanda del Nord. La modifica riguarda l’indicazione del paese di ubicazione dello stabilimento e include espressamente il codice UK (NI). L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° gennaio 2021.

Modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sul bollo sanitario per determinate carni destinate al consumo umano, con specifico riferimento al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e al bollo sanitario apposto su determinate carni destinate al consumo umano nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, come modificato. L’effetto principale riguarda gli stabilimenti situati nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in coerenza con l’accordo di recesso e con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; ai fini dell’allegato modificato, i riferimenti agli Stati membri comprendono anche il Regno Unito per l’Irlanda del Nord. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del bollo sanitario per l’Irlanda del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2108 interviene sul regime del bollo sanitario disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che contiene le modalità pratiche uniformi per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare la disciplina alla situazione derivante dall’accordo di recesso del Regno Unito e, in particolare, dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Contesto normativo

Il considerando principale rilevante richiama il regolamento (UE) 2017/625, base generale dei controlli ufficiali nel settore alimentare e dei mangimi, e precisa che, dopo la fine del periodo di transizione, tale regolamento e gli atti della Commissione che vi si fondano continuano ad applicarsi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo. Ne deriva la necessità di adattare le regole del bollo sanitario per i prodotti di origine animale provenienti da stabilimenti situati in tale territorio.

Contenuto della modifica

La modifica è limitata all’allegato II del regolamento (UE) 2019/627. In particolare, nell’allegato II, punto 1, lettera a), la disposizione sul bollo sanitario è sostituita per precisare che:

  • il nome del paese in cui è situato lo stabilimento può essere scritto per esteso in lettere maiuscole oppure indicato mediante un codice ISO a due lettere;
  • per gli Stati membri sono indicati specificamente i codici consentiti, tra i quali compare anche UK (NI).

La nota esplicativa associata all’elenco dei codici stabilisce inoltre che, ai fini dell’allegato, i riferimenti agli Stati membri devono intendersi estesi anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Decorrenza, efficacia e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1° gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione prevista per il 31 dicembre 2020. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore delle carni e per i professionisti che assistono imprese alimentari, la modifica rileva soprattutto sotto il profilo della corretta apposizione del bollo sanitario e dell’identificazione del territorio di provenienza dello stabilimento. Il nuovo testo consente di trattare l’Irlanda del Nord, ai fini dell’allegato, in modo coerente con la disciplina speciale prevista dall’accordo di recesso, evitando disallineamenti tra le regole sanitarie UE e la nuova assetto post-Brexit.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/627

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 conformemente all’allegato del nuovo regolamento.

Nuova formulazione del bollo sanitario

Nell’allegato II, punto 1, lettera a), è sostituita la regola sul nome del paese in cui è situato lo stabilimento: il nome può essere scritto per esteso in maiuscolo oppure indicato con un codice ISO a due lettere. Per gli Stati membri i codici elencati includono espressamente anche UK (NI).

Riconoscimento dell’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato

La nota a piè di pagina chiarisce che, in forza dell’accordo di recesso del Regno Unito e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti agli Stati membri nell’allegato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentareprodotti di origine animalebrexitmercato interno

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