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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2092

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione

Normativa europea32020R2092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un meccanismo di condizionalità che consente di adottare misure di protezione del bilancio dell’Unione quando violazioni dello Stato di diritto in uno Stato membro mettono a rischio la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell’Unione. La Commissione effettua una valutazione qualitativa, apre un contraddittorio con lo Stato membro interessato e, se necessario, propone al Consiglio misure come sospensioni di pagamenti, impegni o programmi, riduzioni di finanziamento e altre misure analoghe. È previsto un sistema di tutela dei destinatari finali e dei beneficiari, affinché i pagamenti dovuti continuino a essere effettuati nonostante le misure adottate contro lo Stato membro.

Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea quando le violazioni dei principi dello Stato di diritto incidono o rischiano seriamente di incidere in modo sufficientemente diretto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sulla tutela dei suoi interessi finanziari. Riguarda sia l’esecuzione del bilancio in gestione diretta o indiretta da parte della Commissione, sia la gestione concorrente con gli Stati membri, compresi i prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione. Il regolamento opera dal 1º gennaio 2021; non incide sulla competenza della EPPO né sugli obblighi degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata relativa alla Procura europea.

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione

Il regolamento istituisce uno strumento orizzontale di tutela del bilancio dell’Unione fondato sul nesso tra rispetto dello Stato di diritto e sana gestione finanziaria. La logica sottesa è che violazioni dei principi dello Stato di diritto possono compromettere il corretto funzionamento delle istituzioni e dei controlli nazionali, con riflessi diretti sulla spesa UE e sugli interessi finanziari dell’Unione.

Finalità e contesto sistematico

Il regolamento si colloca nel quadro dei valori di cui all’articolo 2 TUE e del principio di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 317 TFUE. I considerando chiariscono che il meccanismo è complementare rispetto ad altri strumenti già esistenti per la tutela dello Stato di diritto e degli interessi finanziari dell’Unione, come le procedure di infrazione, l’articolo 7 TUE, i meccanismi di controllo finanziario, OLAF e, se del caso, EPPO.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Lo strumento si applica agli Stati membri quando una violazione dei principi dello Stato di diritto incide o rischia seriamente di incidere, in modo sufficientemente diretto, sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sulla tutela dei suoi interessi finanziari. Il regolamento copre sia la gestione diretta o indiretta della Commissione, sia la gestione concorrente con gli Stati membri, includendo programmi, fondi, prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio UE.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, lo "Stato di diritto" comprende legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, tutela giurisdizionale effettiva, separazione dei poteri, non discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge. Il concetto è interpretato alla luce degli altri valori dell’articolo 2 TUE. Il "soggetto pubblico" comprende ogni autorità pubblica a qualsiasi livello di governo, incluse quelle nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri richiamate dal regolamento finanziario.

Violazioni rilevanti dello Stato di diritto

Il regolamento non punisce ogni irregolarità istituzionale, ma solo le violazioni che assumono rilievo per la protezione del bilancio. Tra gli indici tipici figurano:

  • minacce all’indipendenza della magistratura;
  • mancata prevenzione o repressione di decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche;
  • carenze di risorse o conflitti di interesse che impediscano il corretto funzionamento delle autorità;
  • limitazioni ai mezzi di ricorso, compresa la mancata esecuzione delle sentenze.

L’articolo 4 amplia poi il perimetro alle carenze nel funzionamento delle autorità che eseguono il bilancio, degli organismi di controllo e audit, dei servizi investigativi e dell’azione penale, del controllo giurisdizionale, del recupero dei fondi e della cooperazione con OLAF e, se del caso, con EPPO.

Presupposti per l’adozione delle misure

Le misure possono essere adottate solo se la Commissione accerta, secondo la procedura dell’articolo 6, una violazione dello Stato di diritto che comprometta o rischi seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio UE o i suoi interessi finanziari. Il requisito del nesso diretto è centrale: il regolamento non mira a sanzionare in astratto una situazione di deficit dello Stato di diritto, ma la sua incidenza concreta sul bilancio.

Tipologia delle misure

Le misure sono diversificate a seconda del modo in cui il bilancio è eseguito.

In gestione diretta o indiretta, quando il destinatario è un soggetto pubblico, possono essere adottate misure quali:

  • sospensione dei pagamenti o dell’esecuzione dell’impegno giuridico;
  • risoluzione dell’impegno giuridico ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
  • divieto di assumere nuovi impegni giuridici;
  • sospensione totale o parziale dell’erogazione dei versamenti o rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio UE;
  • sospensione o riduzione del vantaggio economico di uno strumento garantito dal bilancio;
  • divieto di concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione.

In gestione concorrente, possono essere disposte:

  • sospensione dell’approvazione di uno o più programmi;
  • sospensione degli impegni;
  • riduzione degli impegni, anche mediante rettifiche finanziarie o storni;
  • riduzione dei prefinanziamenti;
  • interruzione dei termini di pagamento;
  • sospensione dei pagamenti.

Proporzionalità e tutela dei beneficiari finali

Le misure devono essere proporzionate rispetto alla natura, durata, gravità e portata della violazione e al suo impatto effettivo o potenziale. Il regolamento insiste sulla necessità di proteggere i destinatari finali e i beneficiari: le misure contro lo Stato membro o il soggetto pubblico non devono, di regola, impedire il pagamento dei fondi dovuti ai beneficiari secondo la normativa settoriale e finanziaria.

Gli Stati membri interessati devono riferire alla Commissione ogni tre mesi sul rispetto dei loro obblighi verso i beneficiari. La Commissione deve mettere a disposizione informazioni e strumenti di segnalazione tramite un sito web o portale internet, nel rispetto della tutela dei segnalanti prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937, e deve attivarsi per garantire l’effettivo pagamento delle somme dovute, anche tramite recupero delle somme o rettifiche finanziarie.

Procedura di attivazione

La procedura è scandita e garantistica. Se la Commissione ritiene che vi siano motivi fondati, trasmette allo Stato membro una notifica scritta con gli elementi di fatto e i motivi della sua conclusione, salvo che ritenga più efficaci altre procedure previste dal diritto UE. Parlamento europeo e Consiglio sono informati senza ritardo.

Lo Stato membro può presentare osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione compreso tra uno e tre mesi; può anche proporre misure correttive. La Commissione valuta le osservazioni e, se ritiene persistano i presupposti e le correzioni siano insufficienti, presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione. Il Consiglio decide entro un mese, prorogabile eccezionalmente di due mesi, e può anche modificare la proposta con voto a maggioranza qualificata.

Revoca o modifica delle misure

Lo Stato membro può in qualsiasi momento adottare nuove misure correttive e chiedere il riesame della situazione. La Commissione deve riesaminare il caso su richiesta o d’iniziativa, comunque entro un anno dall’adozione delle misure. Se ritiene venuti meno i presupposti, propone la revoca; se la situazione è solo parzialmente risolta, propone l’adeguamento; se invece permane, adotta una decisione motivata e ne informa il Consiglio.

Per alcune misure concernenti programmi o impegni sospesi, la revoca consente la reiscrizione in bilancio delle corrispondenti somme, nel rispetto del quadro finanziario pluriennale; tuttavia gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti oltre l’anno n+2.

Informazione istituzionale e reporting

La Commissione deve informare immediatamente il Parlamento europeo di tutte le misure proposte, adottate o revocate. Inoltre deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 gennaio 2024 sull’applicazione del regolamento, con particolare riguardo all’efficacia delle misure.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º gennaio 2021. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e quindi idoneo a produrre effetti immediati nell’ordinamento nazionale senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa le norme necessarie per proteggere il bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce lo "Stato di diritto" come valore dell’Unione ai sensi dell’articolo 2 TUE, includendo legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, tutela giurisdizionale effettiva, separazione dei poteri, non discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge. Definisce inoltre il "soggetto pubblico" come un’autorità pubblica a qualsiasi livello di governo, incluse autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario.

Violazioni dei principi dello Stato di diritto

L’articolo 3 individua come indicatori di violazione le minacce all’indipendenza della magistratura, l’omessa prevenzione o repressione di decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, l’assenza di adeguate risorse o di prevenzione dei conflitti di interesse, e la limitazione dei mezzi di ricorso, anche mediante mancata esecuzione delle sentenze o ostacoli a indagini, azioni penali e sanzioni.

Condizioni per l’adozione delle misure

L’articolo 4 prevede che misure possano essere adottate solo se, accertata una violazione dello Stato di diritto ai sensi dell’articolo 6, essa comprometta o rischi seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Vengono elencati i settori rilevanti: funzionamento delle autorità che eseguono il bilancio, autorità di controllo/audit, servizi investigativi e repressivi, controllo giurisdizionale effettivo, prevenzione e sanzione di frodi e corruzione, recupero di fondi indebitamente versati, cooperazione con OLAF e, se del caso, EPPO, oltre ad altre condotte rilevanti per la gestione finanziaria.

Misure di protezione del bilancio

L’articolo 5 elenca le misure adottabili. In gestione diretta o indiretta possono essere sospesi pagamenti o impegni, risolti impegni giuridici, vietati nuovi impegni, sospesi versamenti o richiesto il rimborso anticipato di prestiti, sospeso o ridotto il vantaggio economico di strumenti garantiti dal bilancio, o vietata la conclusione di nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti. In gestione concorrente possono essere sospesi l’approvazione di programmi, gli impegni, i prefinanziamenti, i termini di pagamento o i pagamenti, oppure disposti riduzioni degli impegni anche tramite rettifiche finanziarie o storni.

Tutela dei destinatari finali e obblighi di pagamento

L’articolo 5, paragrafi 2, 4 e 5, stabilisce che le misure non pregiudicano, salvo diversa previsione, gli obblighi di soggetti pubblici e Stati membri verso destinatari finali o beneficiari, inclusi i pagamenti dovuti secondo la normativa applicabile. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione ogni tre mesi sul rispetto di tali obblighi. La Commissione deve fornire informazioni e strumenti di segnalazione tramite sito o portale internet e adoperarsi per garantire che le somme dovute siano effettivamente versate ai beneficiari, anche ricorrendo a recuperi o rettifiche finanziarie.

Procedura di attivazione delle misure

L’articolo 6 disciplina il procedimento: la Commissione, se ritiene sussistano motivi fondati e se non vi sono strumenti più efficaci previsti da altre norme UE, invia una notifica scritta allo Stato membro e informa senza ritardo Parlamento e Consiglio. Lo Stato membro può presentare osservazioni entro un termine da uno a tre mesi e proporre misure correttive. La Commissione valuta le informazioni e, se mantiene la propria conclusione, presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione. Il Consiglio decide entro un mese, prorogabile eccezionalmente di due mesi; può anche modificare la proposta con maggioranza qualificata.

Revoca o adeguamento delle misure

L’articolo 7 consente allo Stato membro di presentare nuove misure correttive e una notifica con prove che le condizioni non sono più soddisfatte. La Commissione riesamina la situazione su richiesta o d’ufficio e comunque entro un anno dall’adozione delle misure; può proporre la revoca, l’adeguamento o, se la situazione non è risolta, adottare una decisione motivata. Per alcune misure relative a programmi e impegni sospesi, gli importi corrispondenti sono reiscrivibili in bilancio, ma gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti oltre l’anno n+2.

Informazione al Parlamento europeo e relazioni

L’articolo 8 impone alla Commissione di informare immediatamente il Parlamento europeo di tutte le misure proposte, adottate o revocate. L’articolo 9 prevede una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 gennaio 2024 sull’applicazione del regolamento, con particolare attenzione all’efficacia delle misure adottate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º gennaio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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