Regolamento (UE) 2021/528
Regolamento delegato (UE) 2021/528 della Commissione del 16 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell’esenzione dal prospetto in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/1129 fissando quali informazioni minime devono comparire nel documento di esenzione dal prospetto per operazioni straordinarie su titoli di capitale. La disciplina distingue tra casi ordinari, casi con contenuto rafforzato e casi con contenuto ridotto, imponendo inoltre regole su rinvio a documenti già pubblicati, lingua del documento e informazioni aggiuntive quando l’emittente ha una storia finanziaria complessa o un impegno finanziario significativo. Gli allegati definiscono in modo dettagliato le sezioni informative da includere, incluse informazioni finanziarie, rischio, governance, condizioni dell’operazione e impatti pro forma.
Regole sul contenuto minimo del documento da pubblicare per ottenere l’esenzione dal prospetto in caso di acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, fusione o scissione.
Ambito di applicazione
Si applica ai documenti di esenzione previsti dal regolamento (UE) 2017/1129 per operazioni di acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, fusioni e scissioni che rientrano nelle ipotesi di esenzione di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5, 6 bis e 6 ter, del medesimo regolamento. Riguarda emittenti, società emittenti, società incorporate, società scisse e, in determinati casi, offerenti e soggetti collegati all’operazione; disciplina anche il contenuto quando i titoli offerti sono fungibili con titoli già quotati e rappresentano non più del 10% degli stessi, prevedendo un contenuto ridotto. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2021/528: contenuto minimo del documento di esenzione dal prospetto per operazioni straordinarie
Il regolamento delegato (UE) 2021/528 integra il regolamento (UE) 2017/1129 disciplinando il contenuto informativo minimo del documento da pubblicare per beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di prospetto in occasione di acquisizioni mediante offerta pubblica di scambio, fusioni e scissioni. La finalità, richiamata nei considerando, è rafforzare la tutela degli investitori assicurando informazioni sufficienti, obiettive, comprensibili e utili per una decisione di investimento informata, contenendo al tempo stesso gli oneri per gli emittenti nei casi meno complessi.
Ambito di applicazione e nozioni chiave
La disciplina si applica alle operazioni che rientrano nelle ipotesi di esenzione previste dal regolamento (UE) 2017/1129, in particolare quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 6 bis o 6 ter. Il regolamento definisce in modo autonomo l’"operazione", il "documento di esenzione", la "società emittente", la "società incorporata", la "società scissa" e l’"offerente", così da rendere chiaro il perimetro soggettivo e oggettivo dell’informativa richiesta.
Regola generale sul contenuto del documento di esenzione
L’articolo 2 richiede che il documento contenga le informazioni pertinenti necessarie a comprendere:
- le prospettive dell’emittente e, a seconda del caso, della società emittente, incorporata o scissa, nonché gli eventuali cambiamenti significativi intervenuti dalla fine dell’ultimo esercizio;
- i diritti connessi ai titoli di capitale;
- l’operazione e il suo impatto sull’emittente.
Le informazioni devono essere redatte in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile. In via ordinaria il contenuto minimo corrisponde all’allegato I.
Contenuto rafforzato e contenuto ridotto
Il regolamento distingue due ipotesi particolari.
Nel caso di acquisizione mediante offerta pubblica di scambio che soddisfa l’articolo 1, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129, se i titoli offerti non sono fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione oppure l’operazione è considerata un’acquisizione inversa ai sensi dell’IFRS 3, il documento deve contenere le informazioni minime dell’allegato II, che sono più ampie e richiamano anche altri allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980.
In via di deroga, se nell’ambito dell’operazione i titoli di capitale offerti al pubblico o destinati alla negoziazione sono fungibili con titoli già quotati e rappresentano non più del 10% di questi ultimi, il documento contiene soltanto le informazioni minime indicate nelle sezioni 1, 3 e 5 e nei punti 2.2 e 4.2 dell’allegato I. La deroga è espressamente fatta salva rispetto alle esenzioni ulteriori previste dall’articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/1129.
Informazioni mediante rinvio
L’articolo 3 consente di incorporare informazioni mediante riferimento a documenti già pubblicati elettronicamente, purché:
- siano state pubblicate previamente o simultaneamente;
- siano scritte nella lingua richiesta;
- siano contenute in documenti rilevanti ai sensi del regolamento, della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2004/25/CE o della direttiva (UE) 2017/1132, oppure in altri documenti pubblicati ai sensi del diritto nazionale se pertinenti all’operazione.
Le informazioni richiamate devono essere le più recenti disponibili. Se solo alcune informazioni sono rinviate, il documento deve chiarire che le parti non incluse non sono pertinenti per l’investitore o sono già incluse altrove. Inoltre, le persone responsabili devono assicurare l’accessibilità delle informazioni richiamate e il documento deve contenere un elenco dei rinvii con collegamenti ipertestuali ai documenti richiamati.
Storia finanziaria complessa e impegno finanziario significativo
L’articolo 4 affronta il caso di emittenti con storia finanziaria complessa o che abbiano assunto un impegno finanziario significativo, secondo le definizioni del regolamento delegato (UE) 2019/980. In tali ipotesi il documento deve includere tutte le informazioni dell’allegato I o, se del caso, dell’allegato II, riferite al soggetto diverso dall’emittente come se fosse esso stesso l’emittente, nella misura necessaria per una decisione informata.
Le informazioni supplementari devono anche descrivere gli effetti previsti dell’operazione sull’emittente o sulla sua attività e gli effetti della situazione complessa o dell’impegno finanziario. Devono essere accompagnate da una spiegazione dei motivi per cui sono necessarie; se l’emittente non è in grado di fornirle, deve spiegarne le ragioni nel documento.
Lingua del documento
Il documento di esenzione deve essere redatto in una lingua accettata dall’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129. Il regolamento attribuisce quindi all’autorità nazionale competente il ruolo di stabilire la lingua utilizzabile, coerentemente con l’esigenza di rendere il documento effettivamente fruibile dagli investitori.
Allegato I: struttura del contenuto ordinario
L’allegato I dettaglia le informazioni minime da fornire nel caso ordinario.
Responsabilità, fonti e dichiarazioni
Devono essere indicate le persone responsabili del documento, con identificazione e, se del caso, distinzione delle parti di cui rispondono. È richiesta una dichiarazione di responsabilità sulla conformità dei contenuti ai fatti e sull’assenza di omissioni idonee ad alterare il senso del documento. Se sono presenti pareri o relazioni di esperti, devono essere indicati nome, indirizzo professionale, qualifiche e interessi rilevanti; se il parere è stato prodotto su richiesta dell’emittente, va dichiarato il consenso dell’esperto all’inclusione. Se le informazioni provengono da terzi, occorre confermare la riproduzione fedele e indicare le fonti. Infine, il documento deve contenere le dichiarazioni regolamentari secondo cui non costituisce un prospetto e non è stato sottoposto a controllo o approvazione dell’autorità competente; nei casi applicabili di offerta pubblica di scambio, deve risultare anche l’approvazione preventiva dell’autorità di sorveglianza competente ai sensi della direttiva 2004/25/CE.
Informazioni sull’emittente e sulle società coinvolte
La sezione 2 richiede informazioni generali su denominazione, domicilio, forma giuridica, LEI, legge applicabile, sede, sito web, revisori, attività principali, mercati, investimenti, organi sociali, azionisti di controllo e dipendenti. Devono essere incluse le informazioni finanziarie recenti, con bilanci annuali e semestrali pubblicati nei 12 mesi precedenti, applicando i principi contabili IFRS o, in mancanza, i principi nazionali del SEE o equivalenti dei paesi terzi. Sono richieste anche indicazioni sui cambiamenti significativi della situazione finanziaria, su tendenze e incertezze rilevanti, sulla relazione sulla gestione, sui procedimenti giudiziari e arbitrali e, per i soggetti soggetti al regolamento (UE) n. 596/2014, una sintesi delle informazioni rese pubbliche negli ultimi 12 mesi se ancora pertinenti.
Descrizione dell’operazione
La sezione 3 impone di spiegare scopo, obiettivi e benefici dell’operazione, nonché le sue condizioni, la disciplina giuridica applicabile, le eventuali condizioni sospensive, le penali in caso di mancato perfezionamento, le notifiche e autorizzazioni richieste, il finanziamento, il calendario e i fattori di rischio specifici dell’operazione. Devono essere descritti anche eventuali conflitti di interessi e il corrispettivo offerto, compresi rapporto di scambio, eventuali pagamenti in contanti, corrispettivi potenziali, metodi di valutazione, relazioni di esperti indipendenti e, nei casi di fusione o scissione, i rinvii alle informazioni richieste dalla direttiva (UE) 2017/1132.
Titoli di capitale oggetto dell’offerta o della quotazione
La sezione 4 riguarda i titoli di capitale oggetto dell’operazione. Sono richiesti fattori di rischio specifici, dichiarazione sul capitale circolante, descrizione dei titoli e dei relativi codici ISIN, delibere e autorizzazioni di emissione, restrizioni alla trasferibilità, eventuali OPA recenti sulle azioni dell’emittente, domanda o intenzione di ammissione alla negoziazione, mercati interessati, eventuali market maker, accordi di lock-up, elementi sulla diluizione e indicazione dei consulenti coinvolti.
Impatto dell’operazione sull’emittente
La sezione 5 richiede una descrizione della strategia futura dell’emittente dopo l’operazione, dei principali contratti interessati, di eventuali disinvestimenti o cancellazioni di investimenti, della governance post-operazione, dell’assetto azionario risultante e delle informazioni finanziarie pro forma o, se non applicabili, di informazioni descrittive e finanziarie sugli impatti significativi dell’operazione sul bilancio.
Le informazioni finanziarie pro forma devono spiegare l’obiettivo della redazione, la data o il periodo di riferimento, la natura illustrativa del documento e il carattere ipotetico dei risultati. Devono includere conto economico e/o stato patrimoniale in formato a colonne, note sulle fonti e sulle rettifiche, le basi contabili adottate e, se necessario, le informazioni finanziarie dell’attività o dei soggetti acquisiti o della società scissa. Le rettifiche devono essere chiaramente indicate, suffragate dai fatti e riferite agli effetti significativi direttamente attribuibili all’operazione. È inoltre richiesta una relazione di contabili o revisori indipendenti che attesti la corretta redazione delle informazioni pro forma e la coerenza della base contabile con i criteri adottati dall’emittente.
Documenti disponibili
La sezione 6 impone di indicare dove reperire, nei 12 mesi successivi alla pubblicazione del documento, l’atto costitutivo e lo statuto aggiornati, le relazioni e i documenti di esperti richiamati nel documento, nonché gli altri documenti preparati ai sensi della direttiva 2004/25/CE o della direttiva (UE) 2017/1132. Deve essere indicato il sito web di accesso.
Allegato II: ipotesi di contenuto ampliato
L’allegato II opera per le acquisizioni mediante offerta pubblica di scambio nelle condizioni più complesse previste dall’articolo 2, paragrafo 1. Esso richiede, oltre alle informazioni della sezione 1 dell’allegato I, anche quelle dell’allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2019/980, salvo la sezione 1 di tale allegato. Per la società emittente, la società incorporata o scissa, si applicano le informazioni della sezione 2 dell’allegato I; per i titoli di capitale si applicano quelle dell’allegato 11 del regolamento delegato (UE) 2019/980, con adattamenti e, per talune categorie di strumenti, rinvio agli allegati 13 o 14. Restano poi applicabili le sezioni 4 e 5 dell’allegato I, rispettivamente sulla descrizione dell’operazione e sull’impatto sull’emittente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 definisce l’"operazione" come acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, fusione o scissione che ricade nelle ipotesi di cui all’articolo 1, paragrafi 4 o 5, del regolamento (UE) 2017/1129 e per la quale siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 6 bis o 6 ter. Definisce inoltre il "documento di esenzione", la "società emittente", la "società incorporata", la "società scissa" e l’"offerente".
Contenuto minimo del documento di esenzione
L’articolo 2 stabilisce che il documento deve contenere le informazioni necessarie per comprendere prospettive, diritti connessi ai titoli di capitale e impatto dell’operazione sull’emittente. In via generale deve rispettare l’allegato I; tuttavia, nelle offerte pubbliche di scambio che soddisfano l’articolo 1, paragrafo 6 bis, lettera b), e quando i titoli offerti non sono fungibili o l’operazione è un’acquisizione inversa, si applica il contenuto rafforzato dell’allegato II. In deroga, se i titoli sono fungibili con titoli già quotati e rappresentano non più del 10% di essi, il documento contiene solo alcune informazioni minime specifiche indicate nell’allegato I.
Informazioni incluse mediante riferimento
L’articolo 3 consente il rinvio a informazioni già pubblicate elettronicamente, purché siano accessibili, nella lingua richiesta e contenute in documenti individuati dal regolamento o dalla normativa nazionale pertinente. Se solo parte delle informazioni è rinviata, il documento deve indicare che le parti non incluse non sono pertinenti o sono riportate altrove. Sono richiesti elenco dei rinvii e collegamenti ipertestuali ai documenti richiamati.
Storia finanziaria complessa e impegno finanziario significativo
L’articolo 4 impone, nei casi di storia finanziaria complessa o di impegno finanziario significativo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/980, l’inserimento di informazioni supplementari sul soggetto diverso dall’emittente, come se fosse l’emittente, nella misura necessaria a consentire decisioni informate. Occorre anche descrivere gli effetti attesi dell’operazione e spiegare perché tali informazioni siano necessarie; se non sono fornibili, l’emittente deve indicarne i motivi.
Lingua del documento
L’articolo 5 stabilisce che il documento di esenzione sia redatto in una lingua accettata dall’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129.
Allegato I: contenuto ordinario del documento
L’allegato I elenca in modo analitico le informazioni minime: responsabilità e dichiarazioni, informazioni su emittente e società coinvolte, bilanci e principi contabili, procedimenti giudiziari, sintesi di informazioni diffuse ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, descrizione dell’operazione, fattori di rischio, corrispettivo, informazioni sui titoli, impatto sull’emittente, informazioni finanziarie pro forma, documenti disponibili.
Allegato II: contenuto rafforzato per talune acquisizioni
L’allegato II amplia il contenuto minimo per le offerte pubbliche di scambio nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, rinviando alle sezioni dell’allegato I e a specifici allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980, con adattamenti per documento di esenzione al posto di prospetto o documento di registrazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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