Regolamento (UE) 2021/277
Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per introdurre un valore limite di contaminante non intenzionale in tracce per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri. Il nuovo limite è fissato a 5 mg/kg, pari allo 0,0005 % in peso, al fine di consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli e facilitare l'applicazione della disciplina. La misura si applica alle sostanze, alle miscele e agli articoli che contengono tale sostanza entro la soglia indicata.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 introducendo un limite UTC per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri.
Ambito di applicazione
Si applica nell'intero territorio dell'Unione europea, in modo direttamente vincolante e immediatamente applicabile agli Stati membri, alle sostanze, miscele e articoli contenenti pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri. La modifica rileva in particolare per i casi in cui tali sostanze siano presenti come contaminante non intenzionale in tracce, con riferimento agli articoli importati, alle materie tessili e ai trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1021 nei limiti ivi previsti.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri
Il regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione interviene sul quadro europeo relativo agli inquinanti organici persistenti, modificando l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. L'obiettivo è precisare il trattamento del pentaclorofenolo e dei suoi sali ed esteri quando presenti come contaminanti non intenzionali in tracce, in coerenza con il progresso tecnico e scientifico e con gli impegni internazionali dell'Unione derivanti dalla Convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, in linea di principio, la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, salvo le deroghe previste dall'articolo 4. Il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri erano già inclusi nell'allegato I senza un valore limite per la qualificazione come contaminante non intenzionale in tracce (UTC). La Commissione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è abilitata ad aggiornare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
Ragioni della modifica
Dalle valutazioni della Commissione è emersa la presenza di pentaclorofenolo e dei suoi sali ed esteri come impurità in alcuni articoli, tra cui materie tessili importate e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno. Per evitare ostacoli inutili al riciclaggio dei trucioli e, al tempo stesso, assicurare una disciplina chiara e applicabile, si è ritenuto opportuno fissare un limite UTC espresso in 5 mg/kg, pari allo 0,0005 % in peso.
Contenuto della modifica all'allegato I
L'allegato del regolamento delegato aggiunge, nella quarta colonna della voce relativa al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri, una precisazione interpretativa e applicativa. In particolare:
- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1021 si applica al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri presenti in sostanze, miscele o articoli;
- la soglia rilevante è fissata a concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg;
- la soglia corrisponde allo 0,0005 % in peso.
Ne deriva che, entro tale limite, la presenza della sostanza è trattata secondo la disciplina prevista per il contaminante non intenzionale in tracce, con gli effetti previsti dal regolamento di base.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 conformemente all'allegato del regolamento delegato, incidendo sulla voce relativa al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri.
Introduzione del limite UTC per il pentaclorofenolo
Nell'allegato I, parte A, quarta colonna, è aggiunta una precisazione secondo cui l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg, corrispondenti allo 0,0005 % in peso.
Finalità tecnico-applicativa della modifica
La Commissione motiva la modifica con l'esigenza di tenere conto della presenza della sostanza come impurità in taluni articoli, inclusi materiali tessili importati e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno, e di agevolare il riciclaggio e l'applicazione uniforme della normativa.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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