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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/23

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro europeo uniforme per prevenire e gestire il dissesto delle CCP, imponendo piani di risanamento e di risoluzione, meccanismi di cooperazione tra autorità e strumenti di intervento precoce. Prevede inoltre strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, svalutazione e conversione, vendita dell’attività d’impresa, CCP-ponte e, in via di ultima istanza, strumenti pubblici di stabilizzazione. Il testo coordina il nuovo regime con il regolamento EMIR e con altre norme UE su mercati, garanzie, trasparenza e diritto societario, salvaguardando il principio per cui nessun creditore deve subire un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione ordinaria.

Quadro armonizzato di risanamento, risoluzione e gestione della crisi delle controparti centrali (CCP) autorizzate nell’Unione, con modifiche a vari atti UE collegati.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente dal fatto che siano o meno autorizzate come banche. Disciplina la preparazione al risanamento, la risoluzione, gli interventi precoci, le salvaguardie procedurali e i rapporti con paesi terzi; include inoltre norme sulla cooperazione tra autorità, sui collegi, sulla riservatezza, sulle sanzioni amministrative e su modifiche di atti UE collegati. Restano esclusi dal regime alcune categorie di soggetti menzionate nel regolamento (UE) n. 648/2012, per i quali, in vari punti, non si applicano gli strumenti di allocazione delle perdite o le modifiche collegate. Le disposizioni principali si applicano in via differita: il regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica in generale dal 12 agosto 2022, con anticipazioni o rinvii specifici per singole disposizioni (ad es. piani di risanamento dal 12 febbraio 2022; uso di risorse proprie dedicate e compensazioni correlate dal 12 febbraio 2023; alcune modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 dal 4 luglio 2020 o dall’11 febbraio 2021).

Regolamento (UE) 2021/23 sul risanamento e la risoluzione delle controparti centrali

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per affrontare il dissesto delle CCP, considerate infrastrutture critiche per i mercati finanziari e per la stabilità sistemica. La logica di fondo è quella già nota per le banche: preparazione ex ante, intervento precoce, risoluzione ordinata, minimo ricorso al denaro pubblico e protezione del mercato interno.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore UE parte dall’osservazione che il rischio si concentra nelle CCP, le quali intermediano e mutualizzano esposizioni finanziarie rilevanti. Un dissesto disordinato potrebbe propagarsi rapidamente ai partecipanti diretti, ai clienti, ad altre FMI e, più in generale, alla stabilità finanziaria degli Stati membri. Per questo il regolamento crea uno strumento unico direttamente applicabile, evitando frammentazioni nazionali che avrebbero potuto produrre arbitraggi regolamentari e disparità competitive.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regime si applica alle CCP autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, a prescindere dal fatto che siano o meno autorizzate come enti creditizi. Le CCP restano soggetti autonomi, e la disciplina opera indipendentemente dall’eventuale appartenenza a un gruppo; tuttavia, le interdipendenze infragruppo devono essere considerate nella pianificazione. Il regolamento disciplina anche la cooperazione con paesi terzi, il riconoscimento di procedure estere di risoluzione e il trattamento delle informazioni riservate in tale contesto.

Architettura istituzionale: autorità, collegi e AESFEM

Ogni Stato membro deve designare una o più autorità di risoluzione, che possono essere banche centrali, ministeri competenti o altre autorità pubbliche con poteri amministrativi. Se la stessa autorità svolge anche funzioni di vigilanza prudenziale o altre funzioni, devono essere previste separazioni organizzative per evitare conflitti di interesse. Il regolamento istituisce collegi di risoluzione e rafforza il ruolo dell’AESFEM, anche tramite un comitato di risoluzione interno, per garantire coerenza europea nelle decisioni e nelle norme tecniche di regolamentazione.

Preparazione: piani di risanamento e piani di risoluzione

Le CCP devono redigere e aggiornare piani di risanamento che coprano scenari di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e combinazioni dei due. I piani devono contenere una gamma di misure concrete: ribilanciamento del portafoglio, assorbimento delle perdite, eventuali richieste di liquidità per il risanamento, ricapitalizzazione e ricostituzione delle risorse prefinanziate. Il regolamento impone un importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate compreso tra il 10% e il 25% dei requisiti patrimoniali basati sul rischio; tale requisito diventa operativo dal 12 febbraio 2023.

L’autorità competente valuta il piano di risanamento, con il supporto del collegio di vigilanza, mentre l’autorità di risoluzione ne verifica la compatibilità con la futura risolvibilità. Se il piano presenta carenze sostanziali o ostacoli alla sua attuazione, l’autorità può ordinare modifiche, fino a chiedere cambiamenti dell’attività, della struttura o della governance della CCP. Il piano deve essere integrato nella governance e nel regolamento operativo della CCP e reso effettivamente esercitabile in tutte le giurisdizioni rilevanti.

Intervento precoce

Quando la CCP viola o rischia di violare i requisiti prudenziali o presenta rischi per la stabilità finanziaria, l’autorità competente può imporre una serie di misure preventive: aggiornamento del piano di risanamento, attuazione di misure già previste, convocazione dell’assemblea, sostituzione di consiglio o alta dirigenza, cambi strategici, restrizioni distributive e obblighi di ricostituzione delle risorse finanziarie. In casi appropriati può anche nominare un amministratore temporaneo. Il regolamento disciplina inoltre il possibile risarcimento dei partecipanti diretti non inadempienti quando, in fase di risanamento per eventi diversi dall’inadempimento, le misure di haircut sugli utili generano perdite eccedenti i loro impegni contrattuali.

Presupposti per la risoluzione

La risoluzione può essere avviata solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni: la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto; non vi sono alternative realistiche private o di vigilanza in grado di evitarlo in tempi adeguati; e la risoluzione è necessaria nel pubblico interesse. Sono tipiche situazioni di dissesto l’insufficienza patrimoniale, l’impossibilità di assolvere funzioni essenziali, l’incapacità di pagare i debiti alla scadenza o il bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario.

Obiettivi e principi della risoluzione

Gli obiettivi della risoluzione sono quattro: continuità delle funzioni essenziali, continuità dei collegamenti con altre FMI, prevenzione degli effetti negativi sistemici e tutela delle finanze pubbliche. La disciplina segue il principio per cui gli azionisti assorbono per primi le perdite, poi i creditori, secondo la priorità concorsuale, salvo eccezioni espresse. Rimane fermo il principio del "nessun creditore può essere svantaggiato": nessun soggetto deve subire in risoluzione perdite maggiori di quelle che avrebbe sopportato in una liquidazione ordinaria con piena esecuzione degli obblighi contrattuali della CCP.

Strumenti di risoluzione

Il regolamento prevede quattro strumenti principali: allocazione delle posizioni e delle perdite, svalutazione e conversione di partecipazioni/titoli di debito/passività non garantite, vendita dell’attività d’impresa e CCP-ponte. In via eccezionale, in una crisi sistemica, è ammesso anche il sostegno finanziario pubblico come soluzione di ultima istanza, nel rispetto degli aiuti di Stato e con recupero dei fondi pubblici.

Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni sono i più caratteristici del regime CCP: consentono di chiudere contratti, allocare posizioni degli inadempienti, imporre richieste di liquidità per la risoluzione, ridurre gli utili dovuti ai partecipanti non inadempienti e, se necessario, ricapitalizzare la CCP. Il regolamento operativo della CCP deve già contenere le basi contrattuali per l’esecuzione di tali misure.

Svalutazione e conversione

La svalutazione e conversione si applicano secondo l’ordine di priorità concorsuale, con esclusioni per alcune passività privilegiate o funzionali alla continuità operativa, come debiti verso dipendenti, fornitori essenziali, sistemi designati, altre CCP, banche centrali e margini iniziali. La svalutazione è permanente, salvo il meccanismo di rivalutazione qualora la valutazione finale mostri che la riduzione applicata era superiore al necessario. La conversione in capitale deve essere compatibile con il rispetto, per quanto possibile, del trattamento concorsuale e deve consentire alla CCP di emettere in ogni momento il numero sufficiente di nuove partecipazioni.

Vendita dell’attività d’impresa e CCP-ponte

La vendita dell’attività d’impresa consente di trasferire partecipazioni o attività/passività a un acquirente privato senza consenso dei soci, mediante un processo di commercializzazione aperto, trasparente e non discriminatorio, salvo eccezioni se la trasparenza mettesse a rischio la stabilità finanziaria. La CCP-ponte è un veicolo temporaneo, controllato dall’autorità di risoluzione e di proprietà pubblica totale o parziale, finalizzato a mantenere le funzioni essenziali e a essere rivenduto appena il mercato lo consenta. La sua operatività non può durare oltre due anni, salvo proroghe motivate di un anno.

Salvaguardie contrattuali e protezione dei mercati

Il regolamento tutela i contratti di garanzia finanziaria, i netting arrangements, i contratti di finanza strutturata e il funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento. Le azioni di prevenzione della crisi o di risoluzione non devono essere considerate procedure di insolvenza ai fini della direttiva 98/26/CE, né devono pregiudicare il carattere definitivo del regolamento nei sistemi designati. Sono inoltre previste sospensioni temporanee di obblighi di pagamento, di escussione delle garanzie e dei meccanismi terminativi, per consentire un’azione di risoluzione ordinata e rapida.

Rapporti con i clienti e i partecipanti indiretti

Il regolamento riconosce che gli effetti del dissesto possono propagarsi indirettamente ai clienti e ai clienti indiretti dei partecipanti diretti. Per questo impone che gli accordi contrattuali consentano, in modo equivalente e proporzionato, il trasferimento ai clienti della compensazione o dei proventi eventualmente riconosciuti al partecipante diretto, almeno quando vi sia una base contrattuale per un credito diretto del cliente verso la CCP. I partecipanti diretti devono inoltre informare i clienti, in modo chiaro e dettagliato, dei rischi e delle potenziali perdite che possono derivare dalle misure di risanamento e di risoluzione.

Procedura, notifiche e riservatezza

La CCP deve notificare senza ritardo all’autorità competente se si considera in dissesto o a rischio di dissesto. Le autorità competenti, di risoluzione, i ministeri e l’AESFEM si scambiano informazioni rilevanti; le decisioni di risoluzione devono essere notificate al collegio, alla CCP e alle altre autorità interessate, e pubblicate secondo modalità specifiche. Il regime di riservatezza è molto rigoroso: copre autorità, esperti, consulenti, potenziali acquirenti e tutti i soggetti coinvolti, con possibilità di scambio di informazioni solo quando necessario e con obblighi equivalenti di confidenzialità.

Diritto di impugnazione e limiti alle altre procedure

Le decisioni di prevenzione della crisi e di risoluzione possono essere impugnate, ma il ricorso non ha effetto sospensivo automatico. Il giudice nazionale deve fondarsi sulle valutazioni economiche dell’autorità di risoluzione, salvo controllo sulla loro coerenza e attendibilità. La procedura ordinaria di insolvenza non può essere avviata o proseguita liberamente mentre l’autorità di risoluzione esercita i propri poteri: serve l’iniziativa o il consenso dell’autorità stessa.

Rapporti con i paesi terzi

Per le CCP e i gruppi internazionali, il regolamento promuove accordi di cooperazione con le autorità di paesi terzi e disciplina il riconoscimento delle procedure estere di risoluzione. Il riconoscimento può essere rifiutato se la procedura estera compromette la stabilità finanziaria, viola il trattamento paritario dei creditori o contrasta con il diritto nazionale. Lo scambio di informazioni riservate con autorità di paesi terzi è ammesso solo con obblighi di riservatezza equivalenti e per finalità analoghe a quelle del regolamento.

Sanzioni amministrative

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative e altre misure effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento. Le sanzioni devono coprire almeno le ipotesi di mancata predisposizione o aggiornamento dei piani di risanamento, mancata trasmissione delle informazioni per il piano di risoluzione e mancata notifica del dissesto. Per le persone giuridiche l’ammenda può arrivare al 10% del fatturato annuo, per le persone fisiche fino a 5 milioni di euro, oltre al doppio del vantaggio ottenuto se quantificabile.

Modifiche coordinate ad altri atti UE

Il regolamento modifica EMIR, MiFID/MiFIR, il regolamento sul SRM, il regolamento sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e diverse direttive societarie e di garanzia, al fine di coordinare il nuovo quadro CCP con il diritto esistente. Tra gli interventi più rilevanti vi sono la sospensione dell’obbligo di compensazione e, se del caso, dell’obbligo di negoziazione in caso di risoluzione, l’esclusione delle CCP dal campo di applicazione di talune regole di risanamento bancario, e l’adattamento delle norme societarie per consentire un’azione di risoluzione rapida senza ostacoli procedurali.

Entrata in vigore e riesami

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e prevede un’applicazione scaglionata: alcuni obblighi sono operativi dal 12 febbraio 2022, altri dal 12 febbraio 2023, mentre talune modifiche tecniche e transitorie si applicano già dal 2020 o dal 2021. La Commissione e l’AESFEM devono svolgere diversi riesami tra il 2024 e il 2027, in particolare sull’adeguatezza delle risorse, sull’efficacia degli strumenti di risoluzione e sulla governance complessiva del regime.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e soggetti interessati

L’articolo 1 delimita il campo alle CCP autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e agli accordi con paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione. L’articolo 2 fornisce definizioni chiave, tra cui CCP, autorità di risoluzione, collegio di risoluzione, piano di risanamento, piano di risoluzione, evento di inadempimento, evento diverso dall’inadempimento, richiesta di liquidità per il risanamento e per la risoluzione, CCP-ponte, strumenti di risoluzione e principio del "nessun creditore può essere svantaggiato".

Autorità di risoluzione, collegi e cooperazione istituzionale

L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare una o più autorità di risoluzione con competenze, risorse e indipendenza adeguate; se l’autorità svolge anche altre funzioni, devono esserci separazioni strutturali per evitare conflitti di interesse. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il collegio di risoluzione, il comitato di risoluzione dell’AESFEM, lo scambio di informazioni e i principi generali del processo decisionale, includendo il coinvolgimento di BCE, ABE, ministeri competenti, autorità macroprudenziali e, in taluni casi, autorità di paesi terzi.

Piani di risanamento e intervento precoce

Gli articoli 9, 10 e 11 impongono alle CCP di redigere, aggiornare e testare un piano di risanamento con scenari di inadempimento e non inadempimento, indicatori qualitativi e quantitativi, misure di assorbimento perdite e ricapitalizzazione, e un importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate pari almeno al 10% e non oltre il 25% dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. L’autorità competente valuta il piano entro sei mesi, può imporre modifiche, e il collegio di vigilanza mira a una decisione congiunta entro quattro mesi. L’articolo 18 conferisce poteri di intervento precoce, inclusi aggiornamento del piano, attuazione di misure, convocazione dell’assemblea, sostituzione degli organi sociali, limitazioni alle remunerazioni e divieto di talune distribuzioni.

Pianificazione della risoluzione e valutazione della risolvibilità

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 disciplinano il piano di risoluzione, le informazioni che la CCP deve fornire, il coordinamento nel collegio di risoluzione e la valutazione della risolvibilità. Il piano deve coprire scenari di dissesto da inadempimento e non inadempimento, indicare strategie, interdipendenze, accesso ai sistemi di pagamento e regolamento, continuità operativa e portabilità delle posizioni. Se emergono impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione può imporre misure correttive anche molto incisive, come modifica della struttura giuridica o operativa, limiti di esposizione, cambi alle regole sui margini e ai fondi di garanzia, separazioni operative, emissione di passività convertibili o limiti ai collegamenti di interoperabilità.

Presupposti della risoluzione, obiettivi e principi generali

Gli articoli 21, 22 e 23 stabiliscono che la risoluzione è avviata solo se la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto, non vi sono ragionevoli alternative private o di vigilanza e la misura è necessaria nel pubblico interesse. Gli obiettivi sono continuità delle funzioni essenziali, tutela della stabilità finanziaria, continuità dei collegamenti con altre FMI e salvaguardia delle finanze pubbliche. Le perdite devono ricadere prima sugli azionisti e poi sui creditori secondo l’ordine di priorità, salvo deroghe giustificate dal pubblico interesse, nel rispetto del principio di parità di trattamento e della sostituzione del management.

Valutazioni ex ante ed ex post e tutela 'no creditor worse off'

Gli articoli 24, 25, 26, 60, 61 e 62 disciplinano le valutazioni necessarie per avviare la risoluzione e per verificare che nessun azionista, partecipante diretto o altro creditore subisca perdite maggiori rispetto alla liquidazione ordinaria. È prevista una valutazione iniziale e una seconda valutazione ai fini dell’azione di risoluzione; se la valutazione è provvisoria, deve includere una riserva per perdite aggiuntive. La tutela si traduce in un diritto al pagamento della differenza quando il trattamento in risoluzione sia peggiore di quello nella liquidazione ordinaria.

Strumenti di risoluzione e poteri generali

L’articolo 27 individua gli strumenti di risoluzione: allocazione delle posizioni e delle perdite, svalutazione e conversione, vendita dell’attività d’impresa e CCP-ponte. L’articolo 48 elenca i poteri generali, tra cui acquisizione del controllo, trasferimento di partecipazioni, attività e passività, riduzione o conversione di passività non garantite, attivazione di clausole di close-out, sostituzione degli organi sociali e richiesta di ulteriori contributi in contante entro il limite dell’articolo 31. Gli articoli 49 e 50-58 prevedono poteri accessori, amministrazione straordinaria, fornitura di servizi e mezzi, sospensione temporanea di obblighi, limitazioni alle escussioni e controllo della CCP.

Allocazione delle posizioni, delle perdite e richieste di liquidità

Gli articoli 28, 29, 30 e 31 disciplinano gli strumenti più caratteristici del regime CCP: cessazione di contratti selezionati, riduzione del valore degli utili dovuti ai partecipanti diretti non inadempienti e richiesta di liquidità per la risoluzione. La richiesta di liquidità per la risoluzione può arrivare fino al doppio del contributo del partecipante diretto al fondo di garanzia in caso di inadempimento, con regole specifiche in presenza di più fondi. Le misure devono essere previste anche nel regolamento operativo della CCP e applicate in modo proporzionato, con comunicazioni ai clienti da parte dei partecipanti diretti.

Svalutazione e conversione di capitale e passività

Gli articoli 32, 33, 34 e 35 consentono la svalutazione e conversione di partecipazioni, titoli di debito e altre passività non garantite, secondo l’ordine di priorità della procedura ordinaria di insolvenza. Sono esclusi taluni debiti privilegiati, i margini iniziali, le passività verso dipendenti, fornitori essenziali, autorità tributarie e previdenziali, sistemi designati, altre CCP e banche centrali. Il regolamento impone anche adeguamenti registrali e la possibilità di emettere nuove partecipazioni senza vincoli statutari o diritti di opzione.

Piano di riorganizzazione aziendale

Gli articoli 36, 37, 38 e 39 prevedono che, entro un mese dall’uso dello strumento di svalutazione e conversione, la CCP presenti un piano di riorganizzazione aziendale per ripristinare la sostenibilità a lungo termine. Il piano deve indicare cause del dissesto, misure correttive e calendario di attuazione; l’autorità lo valuta in un mese e può richiederne modifiche. La CCP deve poi attuarlo e riferire periodicamente sui progressi.

Vendita dell’attività d’impresa e CCP-ponte

Gli articoli 40, 41, 42 e 43 disciplinano la cessione di partecipazioni o di attività/passività a un acquirente terzo o a una CCP-ponte, senza consenso dei soci e con procedure di commercializzazione aperte, trasparenti e non discriminatorie salvo eccezioni per la stabilità finanziaria. La CCP-ponte è un veicolo temporaneo controllato dall’autorità di risoluzione, che deve operare commercialmente e essere venduto quando il mercato lo consente; la durata ordinaria non può superare due anni, prorogabile di un anno. L’acquirente o la CCP-ponte possono beneficiare della continuità dei diritti di accesso a sistemi di pagamento, regolamento e FMI, nei limiti dei criteri di partecipazione.

Meccanismi di finanziamento e strumenti pubblici di stabilizzazione

L’articolo 44 consente contratti di prestito o altre forme di sostegno finanziario per esigenze temporanee di liquidità. Gli articoli 45, 46 e 47 disciplinano gli strumenti pubblici di stabilizzazione, utilizzabili solo in una crisi sistemica, come extrema ratio, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato e con recupero dei fondi pubblici. Sono previsti il sostegno pubblico al capitale e la proprietà pubblica temporanea, entrambi gestiti su base commerciale e con successiva vendita al mercato privato appena possibile.

Salvaguardie procedurali, riservatezza e impugnazione

Gli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 57 proteggono l’efficacia della risoluzione rispetto al diritto di altri Stati membri, ai paesi terzi, alle clausole contrattuali, ai contratti di garanzia e ai meccanismi terminativi. Gli articoli 73, 74 e 75 disciplinano la riservatezza, il diritto di impugnazione, la non sospensività automatica e la limitazione di altre procedure, incluso il divieto di avviare o proseguire la procedura ordinaria di insolvenza senza iniziativa o consenso dell’autorità di risoluzione.

Relazioni con i paesi terzi

Gli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 prevedono accordi di cooperazione con paesi terzi, riconoscimento ed esecuzione di procedure di risoluzione estere, rifiuto del riconoscimento per motivi di stabilità finanziaria, parità di trattamento o ordine pubblico, e scambio di informazioni riservate solo in presenza di equivalenti obblighi di confidenzialità.

Sanzioni amministrative e pubblicità delle misure

Gli articoli 81, 82, 83, 84 e 85 impongono agli Stati membri di predisporre sanzioni amministrative e altre misure efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento, in particolare per mancata predisposizione o aggiornamento dei piani di risanamento, mancata trasmissione delle informazioni per il piano di risoluzione e mancata notifica del dissesto. Sono previste ammende fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche, fino a 5 milioni di euro per le persone fisiche, e fino al doppio del vantaggio ottenuto; la pubblicazione delle sanzioni e la banca dati centrale AESFEM assicurano trasparenza e coordinamento.

Modifiche ad altri atti UE

Gli articoli 86-95 modificano il regolamento (UE) n. 1095/2010, il regolamento (UE) n. 648/2012, il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) n. 806/2014, il regolamento (UE) 2015/2365 e varie direttive, estendendo esenzioni e coordinando il nuovo regime CCP con le norme su garanzie, offerte pubbliche, diritti degli azionisti, risanamento bancario e accesso aperto ai mercati dei derivati negoziati in borsa. Tra le novità rilevanti vi sono la sospensione dell’obbligo di compensazione e, se del caso, dell’obbligo di negoziazione in caso di risoluzione, nonché l’inserimento di norme sulla riforma degli indici di riferimento per i derivati OTC storici.

Entrata in vigore, applicazione e riesame

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina generale si applica dal 12 agosto 2022, con anticipi e rinvii per singole disposizioni: i piani di risanamento dal 12 febbraio 2022, il requisito sulle risorse proprie dedicate e alcune compensazioni dal 12 febbraio 2023, e talune modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 già dal 4 luglio 2020 o dall’11 febbraio 2021. È previsto un riesame da parte della Commissione e dell’AESFEM entro il 2024, 2026 e 2027, per valutare risorse, efficacia degli strumenti e governance del regime.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaririsoluzione delle crisiservizi finanziarivigilanza prudenzialeconcorrenza e mercato interno

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