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Direttiva 2001/81

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Normativa europea32001L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca, con l'obiettivo di ridurre l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo. Impone agli Stati membri di adottare programmi nazionali di riduzione, inventari e relazioni periodiche, e prevede un sistema di monitoraggio e revisione da parte della Commissione. Il recepimento è richiesto entro il 27 novembre 2002, mentre il quadro di riferimento principale riguarda il conseguimento degli obiettivi entro il 2010, con una prospettiva di revisione e obiettivi a lungo termine fino al 2020.

Limiti nazionali di emissione per alcuni inquinanti atmosferici (SO2, NOx, COV e NH3) per ridurre acidificazione, eutrofizzazione e ozono troposferico.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle emissioni di origine antropica degli inquinanti elencati all'articolo 4, rilasciate da qualsiasi fonte antropica situata nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone economiche esclusive. Restano escluse le emissioni del traffico marittimo internazionale, le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo, nonché, in via territoriale, le emissioni generate nelle Isole Canarie, nei Dipartimenti d'Oltremare francesi, a Madera e nelle Azzorre.

Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

La direttiva istituisce un quadro comune di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca, finalizzato a contrastare acidificazione, eutrofizzazione e ozono a livello del suolo. Il testo si inserisce nel solco del Quinto programma d'azione ambientale e del protocollo di Göteborg, privilegiando un approccio comunitario per un problema di natura transfrontaliera.

Finalità e impostazione generale

L'articolo 1 definisce la finalità della direttiva: limitare le emissioni degli inquinanti responsabili di effetti acidificanti ed eutrofizzanti e dei precursori dell'ozono, per rafforzare la tutela dell'ambiente e della salute umana. Il legislatore europeo richiama espressamente l'obiettivo di lungo periodo di mantenere i livelli e i carichi al di sotto dei valori critici e di perseguire una protezione efficace della popolazione contro i rischi dell'inquinamento atmosferico.

La direttiva è costruita come strumento di risultato: non impone un modello unico di intervento, ma fissa limiti nazionali e obblighi di programmazione, monitoraggio e relazione, lasciando agli Stati membri la scelta delle misure concrete per conformarsi.

Ambito di applicazione

L'articolo 2 circoscrive l'ambito alle emissioni di origine antropica degli inquinanti elencati all'articolo 4, provenienti da qualsiasi fonte antropica situata nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone economiche esclusive. Sono escluse:

  • le emissioni del traffico marittimo internazionale;
  • le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;
  • per la Spagna, le emissioni generate nelle Isole Canarie;
  • per la Francia, le emissioni generate nei Dipartimenti d'Oltremare;
  • per il Portogallo, le emissioni generate a Madera e nelle Azzorre.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 contiene le definizioni tecniche necessarie all'applicazione uniforme della direttiva. Tra le principali:

  • AOT40 e AOT60, indicatori dell'esposizione all'ozono a livello del suolo;
  • carico critico e livello critico, usati per valutare gli effetti sull'ambiente e sulla salute;
  • limite nazionale di emissione, espresso in chilotonnellate annue;
  • ossidi di azoto (NOx), ozono a livello del suolo e composti organici volatili (COV).

Rileva anche la nozione di maglia territoriale di 150 km, utilizzata per la mappatura dei carichi critici e per la sorveglianza europea delle emissioni e dei depositi.

Limiti nazionali di emissione e obiettivi al 2010

L'articolo 4 impone agli Stati membri di ridurre entro il 2010 le emissioni annuali di SO2, NOx, COV e NH3 al di sotto dei limiti fissati nell'allegato I. Dopo il 2010 gli Stati devono assicurare che tali limiti non siano superati.

I limiti nazionali sono funzionali al conseguimento, in via generale entro il 2010, degli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5. La direttiva collega quindi il risultato nazionale al miglioramento complessivo della qualità dell'aria e alla riduzione degli impatti ambientali.

Obiettivi ambientali provvisori

L'articolo 5 specifica gli obiettivi comunitari provvisori da conseguire entro il 2010:

  • per l'acidificazione, riduzione di almeno il 50% del numero di aree che superano i carichi critici rispetto al 1990;
  • per la salute umana, riduzione di due terzi del carico di ozono sopra il livello critico (AOT60 = 0) rispetto al 1990, con il vincolo che nessuna maglia superi 2,9 ppm.h;
  • per la vegetazione, riduzione di un terzo del carico di ozono sopra il livello critico (AOT40 = 3 ppm.h) rispetto al 1990, con il limite assoluto di 10 ppm.h espresso in eccesso rispetto al livello critico.

Gli obiettivi hanno natura provvisoria e sono concepiti come tappa intermedia verso obiettivi più ambiziosi di lungo periodo.

Programmi nazionali di riduzione

L'articolo 6 richiede a ciascuno Stato membro di elaborare entro il 1° ottobre 2002 programmi nazionali di riduzione progressiva delle emissioni, finalizzati almeno al rispetto dei limiti dell'allegato I entro il 2010. I programmi devono contenere:

  • la descrizione delle politiche e misure adottate o previste;
  • stime quantitative degli effetti attesi sugli inquinanti nel 2010;
  • eventuali modifiche sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni.

Gli Stati membri devono aggiornare e, se necessario, modificare tali programmi entro il 1° ottobre 2006. È inoltre previsto un obbligo di messa a disposizione del pubblico e delle organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, in forma chiara, comprensibile e accessibile.

Inventari, proiezioni e comunicazioni periodiche

L'articolo 7 impone la redazione e l'aggiornamento annuale degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni per il 2010, secondo le metodologie indicate nell'allegato III. La Commissione, assistita dall'AEA e in cooperazione con gli Stati membri, elabora a sua volta inventari e proiezioni comunitarie, resi pubblici.

L'articolo 8 disciplina le comunicazioni:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'AEA gli inventari nazionali e le proiezioni per il 2010;
  • tali dati includono un inventario definitivo per il penultimo anno e un inventario provvisorio per l'anno precedente;
  • le proiezioni devono includere informazioni sugli assunti socioeconomici principali;
  • entro il 31 dicembre 2002 sono comunicati i programmi nazionali; entro il 31 dicembre 2006 i programmi aggiornati;
  • la Commissione inoltra i programmi agli altri Stati membri entro un mese.

Relazioni della Commissione e revisione

L'articolo 9 prevede relazioni della Commissione nel 2004 e nel 2008, e poi nel 2012, sullo stato di attuazione dei limiti e sulla probabilità di conseguire gli obiettivi ambientali. Le relazioni devono contenere una valutazione economica approfondita, con analisi di convenienza, benefici, costi e benefici marginali, e dell'impatto socioeconomico per Stati e settori.

La Commissione deve inoltre riesaminare l'ambito di applicazione della direttiva e valutare le ulteriori riduzioni necessarie, tenendo conto di numerosi fattori, tra cui:

  • nuova normativa comunitaria su limiti di emissione e standard di prodotto;
  • sviluppo delle migliori tecniche disponibili;
  • obiettivi di riduzione per i grandi impianti di combustione;
  • riduzioni e impegni di paesi terzi, in particolare dei paesi candidati;
  • normative internazionali su navi e aeromobili;
  • evoluzione dei trasporti, dell'agricoltura e del mercato energetico;
  • episodi attuali e previsti di superamento dei carichi critici e dei valori OMS;
  • possibili obiettivi provvisori per l'eutrofizzazione;
  • nuove conoscenze scientifiche e tecniche e relative incertezze;
  • necessità di evitare spese eccessive per i singoli Stati membri;
  • miglioramento dei modelli e possibile uso di strumenti economici.

L'articolo 10 collega le relazioni a una revisione della direttiva, prevedendo anche una valutazione dei limiti indicativi dell'allegato II nel contesto della revisione da completare nel 2004. Le relazioni possono essere accompagnate da proposte di modifica dei limiti, degli obiettivi provvisori e delle misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti.

Cooperazione internazionale e settori del trasporto

L'articolo 11 impone alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la cooperazione bilaterale e multilaterale con paesi terzi e organizzazioni internazionali competenti, tra cui UNECE, IMO e ICAO, anche tramite scambio di informazioni e cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 12 prevede due relazioni settoriali specifiche:

  • entro la fine del 2002, sulle emissioni del traffico marittimo internazionale e sul loro contributo ai fenomeni disciplinati dalla direttiva;
  • entro la fine del 2004, sulle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo.

Ciascuna relazione deve includere un programma di azioni a livello internazionale e comunitario per la riduzione delle emissioni del settore interessato.

Procedura di comitato

L'articolo 13 attribuisce alla Commissione l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE. Per i casi richiamati si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Sanzioni, recepimento ed efficacia temporale

L'articolo 14 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione; tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 15 fissa il termine di recepimento al 27 novembre 2002 e impone agli Stati membri di informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Deve inoltre essere comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 16, ed è destinata agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17.

Indicazioni pratiche per il professionista

Per avvocati e commercialisti, il testo impone una verifica del recepimento nazionale e della coerenza dei piani regionali o settoriali con i limiti nazionali e gli obblighi informativi. Rilevano in particolare i profili di compliance ambientale, monitoraggio delle emissioni, predisposizione degli inventari, reporting periodico e possibile impatto su settori industriali, energetici, agricoli e dei trasporti, nonché sulla pianificazione degli investimenti necessari per la riduzione delle emissioni.

Disposizioni principali

Finalità e obiettivi ambientali

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, per rafforzare la protezione dell'ambiente e della salute umana. Essa persegue l'obiettivo a lungo termine di mantenere livelli e carichi al di sotto dei valori critici e richiama come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni ex articoli 4 e 10.

Campo di applicazione ed esclusioni

L'articolo 2 limita l'applicazione alle emissioni di origine umana degli inquinanti di cui all'articolo 4, provenienti da fonti antropiche nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone economiche esclusive. Sono escluse le emissioni del traffico marittimo internazionale, quelle degli aeromobili fuori dal ciclo di atterraggio e decollo, e alcune esclusioni territoriali per Spagna, Francia e Portogallo.

Definizioni tecniche rilevanti

L'articolo 3 contiene definizioni essenziali per l'attuazione, tra cui AOT40 e AOT60 per la misura dell'esposizione all'ozono, carico critico e livello critico, emissione, maglia territoriale di 150 km, ciclo di atterraggio e decollo, limite nazionale di emissione, ossidi di azoto (NOx), ozono a livello del suolo e composti organici volatili (COV).

Limiti nazionali di emissione al 2010

L'articolo 4 impone agli Stati membri di ridurre entro il 2010 le emissioni annuali di SO2, NOx, COV e NH3 al di sotto dei limiti massimi fissati nell'allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche derivanti da misure comunitarie successive alle relazioni di cui all'articolo 9. Dopo il 2010 gli Stati membri devono assicurare che tali limiti non siano superati.

Obiettivi ambientali provvisori

L'articolo 5 collega i limiti nazionali agli obiettivi ambientali provvisori da conseguire, in via generale entro il 2010, per l'intera Comunità: riduzione del 50% delle aree che superano i carichi critici per l'acidificazione; riduzione di due terzi del carico di ozono con effetti sulla salute rispetto al 1990; riduzione di un terzo del carico di ozono con effetti sulla vegetazione rispetto al 1990, con limiti assoluti per ciascuna maglia territoriale.

Programmi nazionali di riduzione

L'articolo 6 impone agli Stati membri di elaborare entro il 1° ottobre 2002 programmi per la progressiva riduzione delle emissioni, diretti a rispettare almeno i limiti dell'allegato I entro il 2010. I programmi devono descrivere politiche e misure adottate o previste, stimarne quantitativamente gli effetti e indicare eventuali cambiamenti rilevanti nella distribuzione geografica delle emissioni. Devono essere aggiornati entro il 1° ottobre 2006 e resi accessibili al pubblico in forma chiara, comprensibile e accessibile.

Inventari, proiezioni e metodologie

L'articolo 7 obbliga gli Stati membri a elaborare e aggiornare annualmente inventari e proiezioni nazionali delle emissioni per il 2010, secondo le metodologie dell'allegato III. La Commissione, con l'assistenza dell'AEA e in cooperazione con gli Stati membri, elabora a sua volta inventari e proiezioni pubblici. Gli aggiornamenti metodologici avvengono secondo la procedura di comitato dell'articolo 13, paragrafo 2.

Obblighi di comunicazione e trasparenza

L'articolo 8 prevede la trasmissione annuale, entro il 31 dicembre, alla Commissione e all'AEA degli inventari nazionali e delle proiezioni per il 2010, comprensive di inventario definitivo per il penultimo anno e provvisorio per l'anno precedente, nonché degli assunti socioeconomici principali. I programmi nazionali devono essere comunicati entro il 31 dicembre 2002 e, per gli aggiornamenti, entro il 31 dicembre 2006. La Commissione trasmette i programmi agli altri Stati membri entro un mese dal ricevimento.

Relazioni della Commissione e revisione della direttiva

L'articolo 9 impone relazioni della Commissione nel 2004 e nel 2008 sull'attuazione dei limiti dell'allegato I, sulla probabilità di raggiungimento degli obiettivi del 2010 e degli obiettivi al 2020. Le relazioni includono analisi economica, riesame dell'ambito di applicazione e valutazione di ulteriori riduzioni necessarie, tenendo conto di molteplici fattori scientifici, tecnici, economici e internazionali. Nel 2012 è prevista un'ulteriore relazione sul rispetto dei limiti e sui progressi verso gli obiettivi provvisori e a lungo termine. L'articolo 10 prevede una revisione della direttiva alla luce di tali relazioni, con eventuali proposte di modifica dei limiti, degli obiettivi provvisori e delle misure di conformità.

Cooperazione internazionale e settori specifici

Gli articoli 11 e 12 prevedono cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali competenti, tra cui UNECE, IMO e ICAO, nonché relazioni specifiche entro la fine del 2002 sul traffico marittimo internazionale e entro la fine del 2004 sulle emissioni degli aeromobili fuori dal ciclo di atterraggio e decollo, con indicazione di programmi di azione internazionali e comunitari.

Sanzioni, recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 14 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione. L'articolo 15 fissa il termine di recepimento al 27 novembre 2002 e richiede il rinvio alla direttiva negli atti nazionali di recepimento, oltre alla comunicazione del testo delle disposizioni interne essenziali. L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l'articolo 17 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieambienteinquinamento atmosfericoqualità dell'ariasalute pubblicacooperazione internazionale

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