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direttiva

Direttiva 2001/92

Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/92/CE modifica la direttiva 92/22/CEE e, per coordinamento, la direttiva 70/156/CEE, al fine di adeguare al progresso tecnico la disciplina UE sui vetri di sicurezza per veicoli. L’intervento semplifica le procedure di omologazione, introduce o aggiorna documentazione e marchi di omologazione, e allinea le specifiche tecniche al regolamento ONU/CEE n. 43. Sono fissati termini progressivi di applicazione e un termine di recepimento nazionale al 30 giugno 2002.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sull'omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri per veicoli a motore e loro rimorchi, con allineamento al regolamento ONU/CEE n. 43.

Ambito di applicazione

Si applica ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri destinati a parabrezza, vetri di altro tipo o divisori sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, nonché alla loro installazione. Restano esclusi i vetri per dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e per il cruscotto, i vetri speciali di protezione contro le aggressioni, i parabrezza temperati e quelli destinati a veicoli per terreni accidentati con velocità massima di 40 km/h. La disciplina incide sulle procedure di omologazione CE e nazionale, sulla vendita, immatricolazione e messa in circolazione dei veicoli e sulla vendita e messa in servizio dei vetri e materiali interessati. È rilevante anche per gli Stati membri e per i fabbricanti o loro mandatari che presentano domanda di omologazione.

Direttiva 2001/92/CE: adeguamento tecnico della disciplina sui vetri di sicurezza per veicoli

La direttiva interviene sulla disciplina di omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali per vetri destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, aggiornando la direttiva 92/22/CEE e coordinandola con la direttiva quadro 70/156/CEE. L’obiettivo è allineare le prescrizioni tecniche al regolamento n. 43 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e semplificare le procedure di omologazione comunitaria.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che la direttiva 92/22/CEE è una direttiva particolare del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Per armonizzare l’omologazione comunitaria, la direttiva introduce la scheda informativa prevista dalla direttiva quadro e modifica la scheda di omologazione; inoltre mira a preservare l’alternativa tra direttive particolari e regolamenti CEE-ONU prevista dalla direttiva 70/156/CEE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i vetri di sicurezza e i materiali per vetri destinati a parabrezza, vetri di altro tipo o divisori sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, nonché la loro installazione. Sono esclusi i vetri per dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e per il cruscotto, i vetri speciali di protezione contro le aggressioni, i parabrezza temperati e quelli destinati a veicoli per terreni accidentati con velocità massima di 40 km/h.

Modifiche alla direttiva 92/22/CEE

L’articolo 1 sostituisce il regime di base dell’omologazione CE: ogni Stato membro deve omologare i tipi di vetro di sicurezza e di materiali per vetri conformi alle prescrizioni di costruzione e prova contenute negli allegati. La domanda è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e l’autorità nazionale rilascia un marchio di omologazione CE secondo il modello dell’allegato II A.

È inoltre introdotto un obbligo di cooperazione informativa tra le autorità competenti degli Stati membri, che devono comunicarsi secondo la procedura prevista dalla direttiva 70/156/CEE le omologazioni rilasciate, negate o revocate.

Definizione di veicolo

La nozione di veicolo viene ridefinita come veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, avente almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi. Restano esclusi i veicoli su rotaia, i trattori agricoli e forestali e tutte le macchine mobili.

Allegati, marchi e requisiti tecnici

Gli allegati della direttiva 92/22/CEE sono sostituiti dal nuovo allegato della direttiva 2001/92/CE e l’appendice dell’allegato III è soppressa. L’allegato I disciplina le procedure amministrative per l’omologazione CE di un tipo di componente e di un tipo di veicolo, inclusi i documenti da presentare al servizio tecnico e il rilascio della scheda di omologazione.

L’allegato II A richiede che tutti i vetri di sicurezza, compresi campioni e provette, rechino il marchio del fabbricante, leggibile, indelebile e visibile, oltre ai simboli complementari previsti dal regolamento n. 43. L’allegato II B rinvia, per specifiche generali e particolari, prove e requisiti tecnici, al regolamento n. 43 nella versione adottata dalla Comunità europea, con esclusione dei parabrezza in vetro temperato, che non rientrano nel campo di applicazione.

Coordinamento con la direttiva 70/156/CEE

La direttiva aggiunge nell’allegato I della direttiva 70/156/CEE un nuovo punto relativo all’"equipaggiamento complementare del parabrezza" e alla sua posizione, con breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici. Ciò serve a integrare la documentazione di omologazione dei veicoli con la nuova impostazione tecnica sui vetri.

Applicazione progressiva, deroghe e pezzi di ricambio

L’articolo 2 fissa una sequenza temporale di applicazione:

  • dal 1º luglio 2002 gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE o nazionale, né l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli, né la vendita o la messa in servizio dei vetri e materiali, per motivi tecnici relativi alla disciplina, se conformi alla direttiva modificata;
  • dal 1º ottobre 2002 non possono più rilasciare l’omologazione CE per i tipi non conformi e possono negare l’omologazione nazionale;
  • dal 1º luglio 2003 le prescrizioni sui vetri di sicurezza come componenti si applicano ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

È prevista una deroga per i pezzi di ricambio: gli Stati membri possono continuare a concedere l’omologazione CE e autorizzare vendita e messa in servizio di vetri o materiali conformi alla disciplina previgente, se destinati a veicoli già in circolazione e conformi alle regole applicabili alla data della prima immatricolazione.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 30 giugno 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Rilievi operativi per gli operatori

Per fabbricanti, costruttori e mandatari, la direttiva comporta l’adeguamento delle procedure documentali di omologazione, dei marchi sui vetri e della conformità tecnica alle prescrizioni del regolamento n. 43. Per gli operatori del settore automotive, rilevano i termini scaglionati di applicazione, soprattutto ai fini di immissione sul mercato, immatricolazione e gestione dei pezzi di ricambio.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 92/22/CEE: omologazione CE e marchio

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della direttiva 92/22/CEE, imponendo agli Stati membri di effettuare l’omologazione CE dei tipi di vetro di sicurezza e di materiali per vetri se conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova contenute negli allegati. È sostituito anche l’articolo 2: la domanda di omologazione CE è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario, e gli Stati membri attribuiscono un marchio di omologazione CE conforme al modello dell’allegato II A.

Scambio di informazioni tra autorità nazionali

È aggiunto all’articolo 4 della direttiva 92/22/CEE un obbligo di reciproca informazione tra le autorità competenti degli Stati membri, secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, in caso di omologazione rilasciata, negata o revocata.

Definizione di veicolo ai fini della direttiva

L’articolo 8 della direttiva 92/22/CEE è sostituito e definisce come veicolo qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, avente almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, con esclusione dei veicoli su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

Aggiornamento degli allegati e richiamo al regolamento ONU/CEE n. 43

Gli allegati della direttiva 92/22/CEE sono sostituiti dall’allegato della direttiva 2001/92/CE e viene soppressa l’appendice dell’allegato III. Il nuovo allegato II A disciplina i marchi di omologazione CE, mentre l’allegato II B rinvia alle specifiche generali e particolari, prove e requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 43 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella versione adottata dalla Comunità europea.

Adeguamento della direttiva 70/156/CEE

L’articolo 3 inserisce nell’allegato I della direttiva 70/156/CEE il punto 9.5.1.5, relativo all’"equipaggiamento complementare del parabrezza e relativa posizione e breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici".

Applicazione progressiva e deroghe per i pezzi di ricambio

L’articolo 2 prevede che dal 1º luglio 2002 gli Stati membri non possano negare l’omologazione CE o nazionale, né l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli, né la vendita o la messa in servizio dei vetri e materiali interessati, per motivi attinenti alla disciplina tecnica, se conformi alla direttiva come modificata. Dal 1º ottobre 2002 gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE e possono negare l’omologazione nazionale per i tipi non conformi. Dal 1º luglio 2003 le prescrizioni relative ai vetri di sicurezza come componenti si applicano ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE. In deroga, per i pezzi di ricambio, gli Stati membri possono continuare a concedere l’omologazione CE e autorizzare vendita e messa in servizio per vetri conformi alla precedente disciplina, se destinati a veicoli già in circolazione e conformi alle prescrizioni vigenti alla prima immatricolazione.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2002 e di informarne immediatamente la Commissione; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione veicolisicurezza stradalenormazione tecnicamercato interno

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