Direttiva 2001/80
Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/80/CE rifonde e sostituisce la precedente disciplina sui grandi impianti di combustione, fissando obblighi di riduzione delle emissioni di SO2, NOx e polveri per gli impianti nuovi ed esistenti. Essa combina valori limite di emissione, programmi nazionali di riduzione, inventari e sistemi di monitoraggio, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità sulle modalità di attuazione, entro parametri e scadenze definite. La direttiva si colloca nel quadro della strategia UE contro l’acidificazione e della protezione della qualità dell’aria, con collegamenti alla direttiva IPPC e alla direttiva sulla qualità dell’aria ambiente.
Limitazione delle emissioni in atmosfera di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri provenienti dai grandi impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
Ambito di applicazione
Si applica agli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). La direttiva disciplina impianti nuovi ed esistenti, impianti multicombustibile, ampliamenti di impianti esistenti e talune turbine a gas; prevede specifiche esclusioni, tra cui impianti di riscaldamento diretto, postcombustione non autonoma, dispositivi industriali specifici, impianti di propulsione di veicoli/navi/aeromobili, turbine a gas offshore e motori diesel, a benzina o a gas. Alcune deroghe temporali e territoriali sono previste, tra cui disposizioni speciali per le regioni ultraperiferiche e per alcuni impianti in Spagna (Creta e Rodi sono menzionate per specifici valori limite).
Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
La direttiva 2001/80/CE rifonde la precedente disciplina sui grandi impianti di combustione, con l’obiettivo di ridurre in modo coordinato le emissioni di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri. Il provvedimento si inserisce nella strategia dell’Unione contro l’acidificazione e per la tutela della qualità dell’aria, in collegamento con il protocollo di Göteborg e con la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.
Obiettivi e finalità ambientali
La direttiva mira a contribuire alla riduzione dei carichi critici e dei livelli critici degli inquinanti acidificanti, nonché alla protezione della salute umana. I considerando evidenziano che i grandi impianti di combustione sono responsabili di una quota rilevante delle emissioni di SO2 e NOx e che l’intervento a livello dell’Unione è ritenuto più efficace rispetto ad azioni isolate degli Stati membri.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 si applica a tutti gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, qualunque sia il combustibile impiegato. L’articolo 2 delimita la nozione di impianto di combustione e di combustibile, includendo anche la biomassa, e specifica numerose esclusioni: impianti per riscaldamento diretto o trattamenti termici, postcombustori non autonomi, specifici impianti dell’industria chimica e siderurgica, apparecchi di propulsione, turbine offshore e motori diesel, a benzina o a gas. Sono inoltre previste regole particolari per le turbine a gas autorizzate o richieste prima del 27 novembre 2002, se messe in funzione entro il 27 novembre 2003.
Regime per gli impianti esistenti: programmi e massimali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre, entro il 1o luglio 1990, programmi di riduzione graduale delle emissioni annue complessive degli impianti esistenti. Tali programmi devono includere il calendario delle scadenze e le modalità di attuazione, e devono rispettare i massimali e le riduzioni percentuali indicati negli allegati I e II per SO2 e NOx fino all’applicazione della disciplina specifica dell’articolo 4.
In caso di variazioni sostanziali e impreviste della domanda di energia o della disponibilità di combustibili o impianti di produzione, che creino gravi difficoltà tecniche, la Commissione può modificare per lo Stato membro interessato i massimali o le date degli allegati I e II. La decisione della Commissione può essere deferita al Consiglio entro tre mesi, e il Consiglio può adottare una decisione diversa a maggioranza qualificata.
Nuovi impianti: valori limite di emissione e autorizzazioni
L’articolo 4 richiede che le autorizzazioni di costruzione o conduzione dei nuovi impianti contengano condizioni sul rispetto dei valori limite di emissione stabiliti negli allegati III-VII. Per i nuovi impianti oggetto di richiesta completa presentata prima del 27 novembre 2002 e messi in funzione entro il 27 novembre 2003 si applica la parte A degli allegati; per gli altri nuovi impianti si applica la parte B.
La disciplina copre SO2, NOx e polveri e lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere valori più severi, condizioni supplementari e l’estensione ad altri inquinanti.
Impianti esistenti: riduzione significativa, deroga delle 20.000 ore e piani nazionali
Per gli impianti esistenti, gli Stati membri devono conseguire entro il 1o gennaio 2008 una riduzione significativa dei valori limite di emissione. Ciò può avvenire imponendo agli impianti esistenti i requisiti previsti per i nuovi impianti oppure inserendoli in un piano nazionale di riduzione delle emissioni.
È prevista una deroga per l’impianto esistente il cui gestore presenti, entro il 30 giugno 2004, una dichiarazione scritta con cui si impegna a non far funzionare l’impianto per più di 20.000 ore operative tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015. Il gestore deve inoltre comunicare annualmente i tempi di utilizzo e di non utilizzo.
Il piano nazionale di riduzione deve:
- contenere obiettivi generali e mirati, misure, calendari e un sistema di monitoraggio;
- ridurre le emissioni complessive annue di NOx, SO2 e polveri ai livelli che si sarebbero raggiunti applicando i valori limite dell’articolo 4, paragrafo 3, agli impianti esistenti in esercizio nel 2000;
- non comportare, in caso di chiusura di un impianto, un aumento delle emissioni nazionali totali annue degli altri impianti del piano;
- non esonerare mai un impianto dal rispetto della normativa UE applicabile, compresa la direttiva 96/61/CE.
Gli Stati membri devono comunicare la propria strategia nazionale alla Commissione entro il 27 novembre 2003; la Commissione valuta il piano entro sei mesi e, se necessario, lo Stato membro deve indicare entro tre mesi le misure correttive. La Commissione deve inoltre adottare orientamenti entro il 27 novembre 2002.
Relazione della Commissione e possibile evoluzione della disciplina
Entro il 31 dicembre 2004, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su ulteriori misure necessarie, quantità di metalli pesanti emesse, efficacia economica, costi e benefici di ulteriori riduzioni, fattibilità tecnica ed economica, impatti sull’ambiente e sul mercato interno, nonché sui piani nazionali di riduzione. La relazione deve includere, se del caso, proposte sui possibili termini o valori limite più bassi in relazione alla deroga richiamata nell’allegato VI.
Deroghe particolari e condizioni speciali
L’articolo 5 introduce una deroga per i nuovi impianti di almeno 400 MW che non funzionano per più di 2.000 ore annue fino al 31 dicembre 2015 e poi 1.500 ore annue, soggetti a un valore limite SO2 di 800 mg/Nm3. È prevista anche una deroga speciale per la Spagna, fino al 31 dicembre 1999, per autorizzare nuovi impianti a combustibili solidi indigeni o importati di almeno 500 MW, entro limiti complessivi di capacità autorizzata e con requisiti specifici di emissione o di desolforazione.
Cogenerazione e uso efficiente dell’energia
L’articolo 6 prevede che, per alcuni nuovi impianti e per gli impianti di cui all’articolo 10, sia esaminata la fattibilità tecnica ed economica della produzione combinata di calore ed elettricità. Se tale fattibilità è confermata, tenuto conto del mercato e della distribuzione, gli impianti devono essere trasformati di conseguenza.
Guasti, fermate e deroghe temporanee
L’articolo 7 disciplina il cattivo funzionamento o il guasto degli impianti di abbattimento. In linea generale, il gestore deve ridurre o cessare l’attività se il normale funzionamento non è ripristinato entro 24 ore, oppure utilizzare combustibili meno inquinanti; l’autorità competente deve essere informata entro 48 ore. Il funzionamento senza abbattimento non può superare 120 ore in un periodo di 12 mesi, salvo deroga per la necessità assoluta di mantenere l’offerta energetica o per evitare un aumento complessivo delle emissioni. Sono previste inoltre:
- una sospensione fino a sei mesi per impianti che normalmente usano combustibili a basso tenore di zolfo, se vi è grave penuria di combustibile;
- una deroga fino a 10 giorni per impianti normalmente alimentati a gas, in caso di improvvisa interruzione della fornitura, salvo necessità assoluta di continuità energetica.
Impianti multicombustibile
L’articolo 8 contiene un sistema tecnico di determinazione dei valori limite per gli impianti che usano simultaneamente due o più combustibili. In via generale, si calcolano i valori limite per ciascun combustibile e per ciascun inquinante, poi si ponderano in base al calore fornito da ciascun combustibile e si sommano i risultati. Per i residui di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio esistono regole speciali, con possibilità di applicare un valore medio di SO2 per raffineria in alternativa alla metodologia generale, purché non vi sia aumento delle emissioni degli impianti esistenti. Rimane ferma l’applicazione dei valori limite degli allegati per ciascun combustibile utilizzato nei casi previsti.
Emissioni, scarichi e camino
L’articolo 9 impone che gli scarichi gassosi siano smaltiti in modo controllato attraverso un camino. L’autorizzazione deve fissare le condizioni di smaltimento e l’altezza del camino deve essere calcolata per salvaguardare salute e ambiente.
Ampliamenti e modifiche sostanziali
L’articolo 10 stabilisce che, se un impianto è ampliato di almeno 50 MW, i valori limite di emissione degli allegati III-VII, parte B, si applicano alla nuova parte e sono determinati in funzione della potenza termica dell’intero impianto. In caso di modifica sostanziale ai sensi della direttiva 96/61/CE, si applicano i valori limite parte B per SO2, NOx e polveri.
Valutazione d’impatto transfrontaliero
L’articolo 11 rinvia alla direttiva 85/337/CEE per le necessarie informazioni e consultazioni qualora la costruzione di un impianto possa incidere significativamente sull’ambiente di un altro Stato membro.
Monitoraggio, misurazione e inventari
Gli articoli 12 e 13 impongono un sistema di controllo delle emissioni secondo l’allegato VIII e la trasmissione tempestiva ai competenti organi dei risultati delle misurazioni continue, discontinue e delle verifiche degli strumenti. L’allegato VIII dettaglia metodi di misurazione, frequenze minime, parametri di processo e criteri tecnici, compreso il ricorso alle norme CEN, ISO, nazionali o internazionali equivalenti.
L’allegato prevede inoltre inventari annuali delle emissioni: dal 2004 gli Stati membri devono registrare le emissioni di SO2, NOx e polveri degli impianti con potenza pari o superiore a 50 MW, con dati annuali per impianto e un riepilogo triennale da comunicare alla Commissione. Per il periodo fino al 2003 compreso, gli Stati membri devono elaborare inventari completi delle emissioni degli impianti esistenti e trasmetterne i risultati entro nove mesi dalla fine dell’anno considerato.
Criteri di conformità
L’articolo 14 specifica le modalità con cui si considera rispettato il valore limite di emissione. Per le misurazioni continue, occorre che nessun valore medio mensile superi il limite e che una percentuale determinata dei valori medi di 48 ore resti entro il 110 % del limite. Per le misurazioni discontinue, il rispetto si valuta serie per serie. Per gli impianti soggetti a obblighi di desolforazione, il rispetto è verificato sulla base dei valori medi mensili o mensili calcolati. Per i nuovi impianti autorizzati secondo l’articolo 4, paragrafo 2, sono previste soglie giornaliere e orarie specifiche.
Rapporti, sanzioni e cooperazione con la Commissione
L’articolo 15 stabilisce obblighi informativi verso la Commissione sui programmi dell’articolo 3, sui risultati di attuazione e sui dati di emissione. L’articolo 16 richiede sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri che applicano talune deroghe devono inoltre riferire annualmente alla Commissione.
Abrogazione, transizione e recepimento
L’articolo 17 abroga la direttiva 88/609/CEE dal 27 novembre 2002, con una serie di disposizioni transitorie per alcuni nuovi impianti autorizzati prima di tale data e con rinvio alla tabella di concordanza. L’articolo 18 impone il recepimento entro il 27 novembre 2002; per gli impianti esistenti e per taluni nuovi impianti le disposizioni dell’allegato VIII, punto A.2, si applicano dal 27 novembre 2004. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure di recepimento e trasmetterne il testo.
Elementi di rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- la qualificazione dell’impianto come nuovo, esistente, multicombustibile o ampliato;
- la verifica dei valori limite applicabili per combustibile, potenza e tipo di autorizzazione;
- la possibilità di optare per piani nazionali di riduzione o per la deroga delle 20.000 ore;
- gli obblighi di monitoraggio, registrazione e reporting annuale;
- la gestione delle deroghe di emergenza e delle responsabilità sanzionatorie nazionali.
Poiché si tratta di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando margini nella scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, ma imponendo un termine di recepimento preciso e un articolato sistema di obblighi sostanziali e procedurali.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione agli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. L’articolo 2 definisce i concetti chiave: emissione, scarico gassoso, valore limite di emissione, grado di desolforazione, gestore, combustibile, impianto di combustione, impianto nuovo ed esistente, biomassa, turbina a gas e regioni ultraperiferiche.
Programmi per gli impianti esistenti e massimali nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre, non oltre il 1o luglio 1990, programmi per ridurre gradualmente le emissioni annue complessive degli impianti esistenti, mantenendo i massimali e le percentuali di riduzione indicati negli allegati I e II fino all’applicazione dell’articolo 4. È previsto un meccanismo di modifica dei massimali/date da parte della Commissione, con possibile deferimento al Consiglio entro tre mesi in caso di difficoltà tecniche dovute a cambiamenti sostanziali e imprevisti della domanda di energia o della disponibilità di combustibili.
Valori limite per i nuovi impianti e per gli impianti esistenti
L’articolo 4 distingue tra nuovi impianti soggetti ai valori limite degli allegati III-VII, parte A o parte B, e impianti esistenti, che devono conseguire una significativa riduzione dei valori limite entro il 1o gennaio 2008. Gli Stati membri possono scegliere tra l’imposizione di valori limite ai singoli impianti esistenti o l’inclusione in un piano nazionale di riduzione delle emissioni. È inoltre prevista una facoltà di imporre standard più rigorosi e condizioni supplementari.
Deroghe specifiche e piani nazionali di riduzione
L’articolo 4, paragrafi 4 e 6, consente deroghe per alcuni impianti esistenti mediante impegno scritto del gestore, presentato entro il 30 giugno 2004, a non funzionare per più di 20.000 ore dal 1o gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015. Il piano nazionale di riduzione deve contenere obiettivi, misure, calendari e monitoraggio, essere comunicato alla Commissione entro il 27 novembre 2003 ed è soggetto a valutazione della Commissione entro sei mesi; la Commissione adotta orientamenti entro il 27 novembre 2002.
Relazione della Commissione e possibile riesame
L’articolo 4, paragrafi 7 e 8, impone alla Commissione una relazione entro il 31 dicembre 2004 su ulteriori misure, metalli pesanti, costi/benefici, fattibilità tecnica ed economica, effetti ambientali e di mercato, piani nazionali di riduzione, con eventuali proposte, tenuto conto della direttiva 96/61/CE.
Deroghe settoriali
L’articolo 5 prevede una deroga per nuovi impianti da almeno 400 MW che operano entro limiti di ore annue predeterminati, con valore limite SO2 pari a 800 mg/Nm3, e una deroga speciale per la Spagna per nuovi impianti a combustibili solidi indigeni o importati con limiti di capacità complessiva autorizzata e specifici valori/ tassi di desolforazione.
Cogenerazione
L’articolo 6 impone, per alcuni nuovi impianti e per gli impianti di cui all’articolo 10, la verifica della fattibilità tecnica ed economica della produzione combinata di calore ed elettricità; se la fattibilità è confermata, l’impianto deve essere trasformato di conseguenza, tenendo conto del mercato e della distribuzione.
Guasti degli impianti di abbattimento e deroghe di emergenza
L’articolo 7 disciplina il cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento: riduzione o cessazione dell’attività se il normale funzionamento non è ripristinato entro 24 ore, informazione entro 48 ore, limite generale di 120 ore annue senza abbattimento. Sono previste deroghe per necessità di mantenere l’offerta energetica o evitare un aumento complessivo delle emissioni, nonché sospensioni temporanee in caso di grave penuria di combustibile a basso tenore di zolfo (massimo sei mesi) o interruzione improvvisa della fornitura di gas (massimo 10 giorni, salvo necessità assoluta).
Impianti multicombustibile
L’articolo 8 stabilisce criteri per la determinazione dei valori limite negli impianti che usano più combustibili: calcolo dei limiti per ciascun combustibile, ponderazione in base al calore fornito e somma dei valori ponderati. Sono previste regole particolari per residui di distillazione e conversione della raffinazione del petrolio greggio e, in alternativa, valori medi di SO2 per alcune raffinerie. In taluni casi si applicano direttamente i valori limite degli allegati per ciascun combustibile utilizzato.
Scarico controllato tramite camino
L’articolo 9 richiede che gli scarichi gassosi siano smaltiti in modo controllato attraverso un camino e che l’autorizzazione disciplini le condizioni di smaltimento, compreso il calcolo dell’altezza del camino per tutelare salute e ambiente.
Ampliamenti e modifiche sostanziali
L’articolo 10 applica i valori limite degli allegati III-VII, parte B, alla nuova parte di un impianto ampliato di almeno 50 MW, in funzione della potenza termica dell’intero impianto. Per le modifiche rilevanti ai sensi della direttiva 96/61/CE si applicano i valori limite della parte B per SO2, NOx e polveri.
Consultazione transfrontaliera
L’articolo 11 richiama l’obbligo di informazione e consultazione con lo Stato membro potenzialmente colpito, conformemente all’articolo 7 della direttiva 85/337/CEE sulla VIA.
Controllo, misurazioni e comunicazioni
Gli articoli 12 e 13 impongono agli Stati membri di garantire il controllo delle emissioni secondo l’allegato VIII e di assicurare che i gestori trasmettano tempestivamente i risultati delle misurazioni continue, discontinue e delle verifiche delle apparecchiature di misura.
Criteri di conformità ai valori limite
L’articolo 14 definisce quando i valori limite si considerano rispettati: per le misurazioni continue, sulla base di valori medi mensili e percentuali di valori medi di 48 ore; per misurazioni discontinue, se ogni serie non supera i limiti; per taluni casi di desolforazione, se i valori medi mensili raggiungono i gradi richiesti; per alcuni nuovi impianti, con criteri giornalieri e orari specifici.
Relazioni e inventari annuali
L’articolo 15 prevede relazioni degli Stati membri sulla realizzazione dei programmi dell’articolo 3, con prima informativa entro il 31 dicembre 1990, relazioni sintetiche dopo ciascuna fase e relazioni intermedie a metà fase. Sono inoltre richiesti dati sugli impianti, le emissioni, le misure adottate e, per chi applica specifiche deroghe, una relazione annuale alla Commissione.
Sanzioni
L’articolo 16 impone agli Stati membri di introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento.
Abrogazione della direttiva 88/609/CEE e disposizioni transitorie
L’articolo 17 abroga la direttiva 88/609/CEE dal 27 novembre 2002, con una disciplina transitoria per alcuni nuovi impianti autorizzati entro tale data e rinvio alla tabella di concordanza dell’allegato X.
Recepimento
L’articolo 18 fissa il termine di recepimento al 27 novembre 2002. Le disposizioni sugli allegati VIII, punto A.2, per impianti esistenti e taluni nuovi impianti si applicano dal 27 novembre 2004. Gli Stati membri devono informare la Commissione e trasmettere i testi delle misure nazionali.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 20 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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