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direttiva

Direttiva 2001/91

Direttiva 2001/91/CE della Commissione, del 29 ottobre 2001, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua per l’ottava volta al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/CEE in relazione all’esacloroetano. Elimina le deroghe che consentivano ancora, a certe condizioni, l’uso della sostanza in alcune fonderie non integrate. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 31 dicembre 2002 e applicarle dal 30 giugno 2003.

Adeguamento tecnico dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE per rafforzare le restrizioni sull’esacloroetano, con eliminazione di deroghe residue all’immissione sul mercato e all’uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulle norme nazionali che disciplinano l’immissione sul mercato e l’uso di talune sostanze e preparati pericolosi ai sensi della direttiva 76/769/CEE. Il contenuto specifico riguarda l’esacloroetano, con particolare riferimento al suo impiego nella produzione e lavorazione di metalli non ferrosi, incluse le fonderie non integrate che producono colate di alluminio e alcune leghe di magnesio. È richiamato il contesto SEE. Sono espressamente salve le normative minime di tutela dei lavoratori già previste dalla direttiva 89/391/CEE e dalle direttive particolari di attuazione.

Direttiva 2001/91/CE: adeguamento tecnico delle restrizioni sull’esacloroetano

La direttiva 2001/91/CE della Commissione interviene sulla direttiva 76/769/CEE, che disciplina le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. L’atto realizza un adeguamento al progresso tecnico relativo all’esacloroetano, prendendo atto che le deroghe precedentemente previste non risultano più giustificate.

Obiettivi e finalità

La finalità è quella di rafforzare e aggiornare il regime europeo di limitazione dell’uso dell’esacloroetano, in coerenza con lo stato delle conoscenze e con la disponibilità di alternative adeguate. Nei considerando si precisa che l’intervento non incide sulla normativa UE di minima tutela dei lavoratori, richiamando la direttiva 89/391/CEE e le direttive particolari basate su di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE, come modificata dalla direttiva 1999/38/CE.

Contenuto sostanziale dell’intervento

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico secondo l’allegato della direttiva 2001/91/CE. In concreto, l’allegato sostituisce il punto 41 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, relativo all’esacloroetano.

Dai considerando risulta che:

  • la direttiva 97/16/CE aveva vietato l’impiego dell’esacloroetano nella produzione e lavorazione di metalli non ferrosi;
  • erano tuttavia state conservate deroghe per consentirne l’uso, a determinate condizioni, nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio;
  • la presente direttiva sopprime tali deroghe, ritenute non più necessarie.

Ambito di applicazione materiale

L’atto riguarda le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di una sostanza pericolosa specifica, l’esacloroetano, nel quadro della direttiva 76/769/CEE. L’ambito sostanziale è dunque circoscritto alla regolazione di una sostanza chimica e al suo impiego industriale, con impatto principalmente sui settori della metallurgia dei metalli non ferrosi e delle fonderie.

Recepimento, applicazione e oneri per gli Stati membri

L’articolo 2 contiene l’obbligo di trasposizione:

  • gli Stati membri devono porre in vigore entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • devono informarne immediatamente la Commissione;
  • le nuove disposizioni si applicano dal 30 giugno 2003.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alla forma e ai mezzi del recepimento. In particolare, quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare l’atto di un riferimento nella pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla loro scelta.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica come destinatari tutti gli Stati membri.

Indicazioni operative per il professionista

Per gli operatori e i consulenti, la direttiva va letta come un aggiornamento puntuale del divieto già vigente sull’esacloroetano, con chiusura delle residue eccezioni. Le imprese interessate devono quindi verificare la conformità dei propri processi industriali e delle proprie forniture al nuovo divieto, tenendo conto della data di applicazione del 30 giugno 2003 e del fatto che la disciplina nazionale di recepimento non poteva introdurre deroghe ulteriori rispetto a quelle eliminate dall’atto europeo.

Disposizioni principali

Adeguamento tecnico dell’allegato I

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 76/769/CEE sia adeguato al progresso tecnico secondo quanto specificato nell’allegato alla direttiva 2001/91/CE. L’intervento normativo sostituisce il punto 41 dell’allegato I, relativo all’esacloroetano.

Eliminazione delle deroghe per l’esacloroetano

Dai considerando emerge che la direttiva 97/16/CE aveva già vietato l’impiego dell’esacloroetano nella produzione e lavorazione di metalli non ferrosi, consentendo tuttavia deroghe per alcune fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio. La nuova direttiva abolisce tali deroghe perché ritenute non più necessarie.

Recepimento e applicazione differita

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2003.

Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarlo di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericoloseambientesicurezza dei lavoratorimercato internochimica

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