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direttiva

Direttiva 2001/90

Direttiva 2001/90/CE della Commissione, del 26 ottobre 2001, che adegua per la settima volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/90/CE della Commissione aggiorna per la settima volta al progresso tecnico le restrizioni UE sul creosoto contenute nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. L'intervento è motivato da nuovi dati scientifici che indicano un rischio cancerogeno più elevato del previsto, pur tenendo conto dell'uso industriale del creosoto e del quadro in evoluzione dei biocidi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2002 e applicarle entro il 30 giugno 2003.

Adeguamento tecnico delle restrizioni UE su immissione sul mercato e uso del creosoto e del legno trattato con creosoto, tramite modifica dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda le restrizioni alla immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in particolare il creosoto e il legno trattato con tale sostanza, nell'ambito della direttiva 76/769/CEE. Il testo è rilevante ai fini del SEE. Restano impregiudicate le norme dell'Unione in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare le direttive 89/391/CEE, 90/394/CEE e 98/24/CE.

Direttiva 2001/90/CE: adeguamento tecnico delle restrizioni sul creosoto

La direttiva 2001/90/CE della Commissione interviene sulla disciplina delle restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi contenuta nella direttiva 76/769/CEE. L'obiettivo è aggiornare al progresso tecnico, per la settima volta, le limitazioni relative al creosoto, alla luce di nuovi elementi scientifici sul rischio cancerogeno e in attesa del più ampio sistema armonizzato sui biocidi.

Finalità e contesto scientifico

La misura si inserisce nel quadro già delineato dalla direttiva 94/60/CE, che aveva introdotto restrizioni sul creosoto. I considerando evidenziano che uno studio recente ha concluso per un rischio di insorgenza di tumori superiore a quanto ritenuto in precedenza; il CSTEE ha confermato la solidità metodologica dello studio e ha ritenuto che vi siano prove scientifiche sufficienti per considerare cancerogeno il creosoto con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) inferiore a 0,005 % in massa, nonché il legno trattato con tale creosoto.

Rapporto con la futura disciplina dei biocidi

La direttiva richiama la direttiva 98/8/CE sui biocidi e il regolamento (CE) n. 1896/2000, che prevedono la valutazione prioritaria dei preservanti del legno nell'ambito del programma di revisione. Poiché l'armonizzazione completa delle autorizzazioni dei biocidi non era ancora operativa, la Commissione ritiene necessario adeguare nel frattempo le restrizioni sul creosoto al progresso tecnico.

Ambito materiale dell'intervento

L'intervento incide sull'allegato I della direttiva 76/769/CEE, in particolare sul punto 32 dell'allegato medesimo. Il contenuto dell'allegato alla direttiva 2001/90/CE modifica tale punto per rafforzare o precisare le restrizioni su immissione sul mercato e uso del creosoto e dei prodotti correlati.

Rapporti con la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori

La direttiva chiarisce che le sue disposizioni non pregiudicano la direttiva quadro 89/391/CEE e le direttive particolari applicabili ai rischi professionali, in particolare la direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni e la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici. Ne deriva che gli operatori devono considerare separatamente gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, oltre alle restrizioni di prodotto e di mercato.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 dicembre 2002 e devono assicurare che tali misure siano effettivamente applicate entro il 30 giugno 2003. È inoltre imposto l'obbligo di informare immediatamente la Commissione dell'adozione delle misure. Le disposizioni nazionali di trasposizione devono richiamare la direttiva oppure esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale; la scelta tecnica del richiamo è lasciata agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione nell'ordinamento interno entro i termini stabiliti.

Disposizioni principali

Aggiornamento tecnico delle restrizioni sul creosoto

L'articolo 1 dispone che l'allegato I della direttiva 76/769/CEE sia adeguato al progresso tecnico secondo quanto indicato nell'allegato alla direttiva 2001/90/CE. L'allegato modifica il punto 32 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, rafforzando il regime di restrizione relativo al creosoto.

Motivazioni scientifiche e contesto normativo

I considerando richiamano una precedente restrizione introdotta dalla direttiva 94/60/CE, uno studio recente che conclude per un rischio tumorale superiore a quello finora presunto, e il parere del CSTEE che conferma evidenze scientifiche di rischio cancerogeno per il creosoto con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) inferiore a 0,005 % in massa e per il legno trattato con tale creosoto. Si richiama inoltre il futuro quadro armonizzato dei biocidi della direttiva 98/8/CE e del regolamento (CE) n. 1896/2000, che giustifica un adeguamento temporaneo al progresso tecnico.

Salvaguardia della normativa su salute e sicurezza dei lavoratori

La direttiva precisa espressamente che resta impregiudicata la direttiva 89/391/CEE e, in particolare, le direttive particolari 90/394/CEE e 98/24/CE relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni e da agenti chimici durante il lavoro. Pertanto le misure sulle sostanze pericolose non sostituiscono né limitano gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Recepimento e termini di attuazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2002 e di darne immediata informazione alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono entrare in vigore entro il 30 giugno 2003. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 indica gli Stati membri quali unici destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericolosesicurezza dei lavoratorimercato internosalute pubblica

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