Ordinanza n. 37/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti con i quali il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia ha dichiarato "non accolta" e "irricevibile" le istanze di corresponsione dell'indennità giornaliera di compensazione presentate dai ricorrenti; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. La motivazione esplicita si limita a rilevare che la controversia ha carattere meramente patrimoniale e che il danno lamentato è pertanto pienamente risarcibile. Da tale rilievo il Collegio ha desunto l'insussistenza di ragioni per accordare la tutela cautelare richiesta, senza pronunciarsi in via definitiva sull'annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimenti del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia che hanno dichiarato non accolte o irricevibili le istanze di corresponsione dell'indennità giornaliera di compensazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia ha dichiarato non accolte o irricevibili le loro istanze di corresponsione dell'indennità giornaliera di compensazione, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né gli elementi specifici relativi al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; la domanda cautelare è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la controversia ha carattere meramente patrimoniale e il danno lamentato è pienamente risarcibile, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare, ritenendo non necessaria la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in presenza della possibilità di tutela risarcitoria.
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