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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28080/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare (sospensione per un anno) irrogata in base agli artt. 142-bis e 147 della legge notarile per fatti di induzione indebita (art. 319-quater c.p.) commessi tra il 2006 e il 2008, cioè prima della sua iscrizione nel ruolo dei notai (20/02/2013). Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi; quello ritenuto decisivo (primo motivo) deduceva che il potere disciplinare non poteva essere legittimamente esercitato per fatti commessi antecedentemente all'iscrizione all'albo, posto che le norme disciplinari delle legge notarile si riferiscono al "notaio" e si esprimono al presente, richiedendo quindi che la condotta sia posta in essere da chi sia già notaio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le disposizioni disciplinari (artt. 135, 142-bis, 147 l. 89/1913) si riferiscono al "notaio" e, interpretate alla luce della loro formulazione, non consentono l'esercizio del potere disciplinare per il fatto istantaneo commesso anteriormente all'iscrizione all'albo, in assenza di una sua protrazione o persistenza nel periodo posteriore all'iscrizione. Tenuto conto della natura istantanea del reato di cui all'art. 319-quater c.p., la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui le condotte antecedenti l'iscrizione non danno luogo a responsabilità disciplinare, per cui ha cassato l'ordinanza impugnata e deciso la causa nel merito accogliendo l'originario reclamo e annullando la sanzione disciplinare; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 135

    "1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la sospensione; e) la destituzione"

    La Corte ha interpretato l'art. 135 come riferita al "notaio" già in carica: le sanzioni disciplinari previste si applicano quando la condotta rilevante sia posta in essere da chi è notaio, non per atti compiuti anteriormente all'iscrizione salvo che il disvalore si sia protratto anche dopo l'iscrizione.

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 142-bis

    "1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione."

    Pur usando il passato ('ha commesso'), la norma rimanda comunque al "notaio" e si collega all'art.147; la Corte ha ritenuto che la disposizione non autorizzi l'esercizio del potere disciplinare per fatti puramente anteriori all'assunzione della qualità di notaio, a meno che il disvalore non ricada anche nel periodo successivo.

  • legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147

    "E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile."

    La Corte ha sottolineato che l'art.147 si applica al 'notaio' e la sanzionabilità disciplinare richiede che il comportamento lesivo della dignità o del decoro della categoria ricada nel periodo in cui l'interessato è notaio.

  • codice penale, art. 319-quater c.p.

    "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità... è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi."

    La Corte ha rilevato che il reato di induzione indebita previsto dall'art.319-quater ha natura di illecito istantaneo e tutela interessi relativi al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione; perciò, nel caso di reato istantaneo commesso prima dell'iscrizione, non si può dedurre automaticamente una responsabilità disciplinare successiva, a differenza dei fatti di natura 'permanente' esaminati dalla giurisprudenza.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Richiamata nel ricorso riguardo al raddoppio del contributo unificato per il reclamo, la questione è stata sollevata ma non decisa nel merito essendo stato accolto il primo motivo; pertanto non vi è stata una statuizione di dettaglio sulla norma nella sentenza.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Articolo invocato quale base di censura per presunte violazioni di norme e false applicazioni; la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di cassazione formulato ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Per la responsabilità disciplinare del notaio rileva la qualità di "notaio" al momento in cui la condotta che integra l'illecito disciplinare si manifesta: atti istantanei anteriori all'iscrizione, in assenza di protrazione o ripercussione nel periodo successivo, non sono normalmente sanzionabili disciplinarmente.
  • Se la condotta ha carattere "permanente" o si protrae anche dopo l'iscrizione (es. omissioni o comportamenti continuativi), allora il potere disciplinare può essere esercitato anche se l'evento iniziale è anteriore all'iscrizione; valutare la natura dell'illecito (istantaneo vs permanente) è cruciale.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha precisato distinzioni: la sentenza n.25369/2014 tende a escludere rilevanza disciplinare di fatti antecedenti l'iscrizione quando non persistono, mentre la n.30650/2023 consente la sanzione se il disvalore ricade anche nel periodo successivo all'iscrizione.
  • La sussistenza di sanzioni penali o disciplinari di altri enti non impedisce automaticamente un procedimento disciplinare notarile (non sempre prevale un principio di "ne bis in idem"); tuttavia, la compatibilità dipende dalla diversità degli interessi tutelati e dalla sovrapposizione degli accertamenti.
  • Nelle difese contro procedimenti disciplinari per fatti anteriori all'iscrizione, è strategico dimostrare l'istantaneità del fatto e l'assenza di qualsiasi protrazione o effetto nel periodo successivo all'iscrizione; in caso contrario, occorre dimostrare il carattere continuativo o omissivo che si estende nel tempo.

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