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Legge

L.R. Toscana 30/2018

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 30/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 30/2018 introduce nella l.r. 42/2015 una clausola valutativa: il comitato di indirizzo dell’Osservatorio deve trasmettere ogni tre anni una relazione alla commissione consiliare competente sull’attività svolta, sulla rete degli osservatori regionali della legalità e sulle criticità emerse. È inoltre prevista una relazione transitoria entro un anno dall’approvazione della legge sul completamento della costituzione dell’Osservatorio.

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità

La legge regionale Toscana 13 giugno 2018, n. 30 inserisce nella l.r. 42/2015 una clausola valutativa volta a monitorare l’attività dell’Osservatorio regionale della legalità e l’attuazione della relativa rete di osservatori. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana.

Obblighi di rendicontazione periodica

Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio deve trasmettere con cadenza triennale alla commissione consiliare competente una relazione contenente informazioni specifiche sull’attuazione della disciplina.

La relazione deve riguardare in particolare:

  • l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni;
  • la condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione;
  • lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità;
  • le eventuali criticità emerse in fase di attuazione.

Finalità del monitoraggio

La clausola valutativa serve a consentire il controllo consiliare sull’efficacia organizzativa e funzionale dell’Osservatorio, con attenzione sia alla circolazione delle informazioni sia alla costruzione della rete di collaborazione prevista dalla legge istitutiva.

Disposizione transitoria

È previsto un adempimento iniziale straordinario: entro un anno dall’approvazione della legge, il presidente del comitato di indirizzo deve inviare alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di completamento del processo di costituzione dell’Osservatorio e sulle eventuali criticità emerse.

Profili di attualità

La legge non contiene norme di spesa, sanzioni o ulteriori disposizioni operative. La disciplina introdotta ha natura di monitoraggio e rendicontazione periodica, con una fase transitoria limitata al primo anno dall’approvazione.

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