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Legge

L.R. Toscana 28/2018

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il mercato del lavoro toscano istituendo l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI), ridefinendo funzioni regionali e dell’Agenzia, trasferendo personale, beni, archivi e rapporti dalle province/città metropolitana e disciplinando bilanci, finanziamenti e fase transitoria. Le misure riguardano soprattutto il 2018-2019, con cessazioni e scadenze specifiche entro il 31 dicembre 2018 e il 1° gennaio 2019.

Istituzione dell’ARTI e riordino del sistema regionale per l’impiego in Toscana

Istituzione dell’ARTI e riordino del sistema regionale per l’impiego

La legge riorganizza in Toscana la governance dei servizi per il lavoro, istituendo l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) e ridefinendo il riparto di funzioni tra Regione, Agenzia, province e città metropolitana. La disciplina risultante è in gran parte transitoria e collegata al trasferimento di personale, beni e rapporti, con effetti concentrati tra il 2018 e il 2019.

Sistema regionale per l’impiego e funzioni della Regione

Il sistema regionale per l’impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per realizzare le finalità regionali in materia di lavoro e gestire i servizi connessi. La Regione promuove politiche del lavoro per contrastare la disoccupazione, favorire inserimento, stabilità, mobilità professionale, reinserimento dei soggetti svantaggiati, pari opportunità e inclusione sociale, in integrazione con istruzione e formazione.

La Regione:

  • definisce gli ambiti territoriali ottimali dei servizi pubblici per il lavoro;
  • individua strumenti e interventi di politica attiva per persone e imprese;
  • fissa standard qualitativi aggiuntivi rispetto ai LEP nazionali;
  • definisce obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;
  • promuove l’aggiornamento organizzativo e professionale degli operatori;
  • coordina il mercato del lavoro regionale e i rapporti tra operatori pubblici e privati;
  • gestisce il sistema informativo del lavoro e coordina l’Osservatorio regionale;
  • definisce standard per accreditamento e autorizzazione dei soggetti privati;
  • cura assistenza e mediazione delle vertenze aziendali e le procedure di licenziamento collettivo e ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;
  • garantisce il raccordo con ANPAL, con lo Stato e con le altre regioni;
  • programma gli interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

È inoltre valorizzata la bilateralità tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Agenzia regionale toscana per l’impiego: natura, struttura e funzioni

L’ARTI è il soggetto operativo del sistema regionale per l’impiego. Subentra alla precedente “Agenzia regionale per il lavoro” e gestisce la rete dei centri per l’impiego e i servizi di politica attiva, nel quadro dei LEP e degli standard nazionali e regionali.

Le funzioni dell’Agenzia comprendono, tra l’altro:

  • gestione della rete regionale dei centri per l’impiego;
  • sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati;
  • gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
  • interventi in materia di pari opportunità;
  • incentivi e agevolazioni per l’occupazione di soggetti svantaggiati;
  • gestione delle misure per la continuità delle prestazioni ai beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • supporto tecnico alla Giunta e agli uffici regionali;
  • collaborazione con strutture regionali, altre agenzie, ministero ed enti pubblici;
  • gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione;
  • gestione delle procedure di licenziamento collettivo di ambito provinciale e supporto alle vertenze aziendali;
  • gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali;
  • servizi di collocamento mirato e inserimento lavorativo dei disabili;
  • monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro tramite l’Osservatorio regionale.

L’Agenzia può svolgere ulteriori attività, previa autorizzazione della Giunta regionale e tramite convenzioni con altri organismi competenti.

L’ARTI è articolata in una struttura centrale regionale, con sede a Firenze in spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione, e in strutture periferiche organizzate in uffici territoriali, centri per l’impiego e servizi territoriali.

Organi dell’Agenzia, direttore e controlli

Per gli organi dell’Agenzia, per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le regole regionali in materia di nomine e rinnovo degli organi amministrativi.

Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti under 65 in possesso di laurea magistrale o equivalente e di almeno cinque anni di esperienza manageriale, oppure di esperienza quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture rilevanti. L’incarico dura quanto la legislatura, è regolato da contratto di diritto privato ed è esclusivo.

Il direttore:

  • adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone la dotazione organica;
  • predispone il programma annuale di attività;
  • adotta il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione;
  • invia la relazione annuale sull’attività svolta;
  • adotta manuali procedimentali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria.

Il contratto può essere risolto anticipatamente per gravi criticità economiche, mancato conseguimento dei risultati del programma, valutazione negativa sugli obiettivi di qualità della prestazione o ritardo grave nell’adozione dei bilanci.

Il collegio dei revisori è composto da tre iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio regionale, che individua anche il presidente. Resta in carica quanto il direttore e controlla gli atti che comportano oneri a carico del bilancio, con esclusione degli aiuti a valere su fondi comunitari. Esprime osservazioni sugli atti, vigila sulla legittimità e regolarità amministrativo-contabile, verifica i pagamenti relativi agli aiuti comunitari e presenta relazioni semestrali alla Giunta regionale.

Sono previsti anche compensi annui al presidente e ai membri del collegio e il rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori sede.

Programmazione, qualità della prestazione e bilanci

L’ARTI opera in coerenza con gli atti di programmazione regionale. È introdotto un sistema di valutazione fondato sul piano della qualità della prestazione organizzativa, che definisce annualmente, con proiezione triennale, obiettivi, indicatori e valori attesi, nonché gli obiettivi individuali del direttore. Il piano è approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno; la relazione finale è approvata entro il 30 aprile.

Il programma annuale delle attività:

  • è approvato dalla Giunta entro i termini previsti per il parere consiliare sul bilancio preventivo economico;
  • deve essere allineato al bilancio preventivo economico;
  • può essere modificato dalla Giunta per garantire tale allineamento.

L’esercizio finanziario segue l’anno solare. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore e trasmesso alla Giunta entro il 30 novembre dell’anno precedente; il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo. Sono disciplinati tempi di istruttoria, richiesta di integrazioni, parere del Consiglio regionale e approvazione finale della Giunta o del Consiglio, secondo la tipologia di bilancio.

L’Agenzia acquisisce forniture, servizi e lavori secondo la normativa vigente in materia.

Entrate, contabilità e patrimonio

Le entrate dell’Agenzia comprendono:

  • contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio e comprensivo delle risorse statali previste dalla legge di bilancio 2018;
  • finanziamenti regionali per le attività del programma annuale;
  • altri contributi statali e comunitari;
  • ricorso al credito nei limiti di legge;
  • ulteriori entrate eventuali.

L’Agenzia sceglie un istituto bancario per la tesoreria e stipula la relativa convenzione. Il regolamento di amministrazione e contabilità, approvato dalla Giunta regionale, deve prevedere la separazione tra fondi comunitari e fondi nazionali/regionali e fissare i criteri di determinazione dei costi delle funzioni e del personale.

Il patrimonio iniziale dell’Agenzia è costituito dal fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti. Il personale dell’Agenzia è assoggettato al CCNL Funzioni locali; il piano triennale dei fabbisogni, con la dotazione organica, è approvato dalla Giunta su proposta del direttore.

Collocamento mirato e comitati tecnici territoriali per i disabili

L’Agenzia istituisce comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili, con compiti di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione di strumenti e prestazioni per l’inserimento e controllo periodico della permanenza delle condizioni di inabilità.

I comitati operano sulla base di linee guida approvate dal direttore e sono composti dal medico legale, dall’esperto in servizi sociali della commissione medica ASL e da un funzionario dell’Agenzia.

Trasferimento del personale e regime transitorio

Dal 28 giugno 2018 è trasferito all’Agenzia il personale a tempo indeterminato e determinato delle province e della città metropolitana indicato nelle convenzioni con la Regione, oltre ad altro personale a tempo indeterminato collocato in sovrannumero per le funzioni di politiche attive del lavoro e in posizione di comando/distacco senza definitivo trasferimento. L’Agenzia subentra anche nei contratti a tempo determinato del personale dirigenziale risultante dalle convenzioni.

Per garantire continuità dei servizi, i contratti dirigenziali a termine sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, o fino alla conclusione delle procedure di reclutamento se avviate entro tale data.

La Giunta regionale individua il personale da trasferire; per il personale del comma 2 occorre la comunicazione dell’ente interessato entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, applica la disciplina statale sulle assunzioni e sulla spesa del personale per gli enti nuovi.

Se l’Agenzia dovesse essere sciolta, le funzioni rientrano alla Regione con trasferimento del personale nel ruolo regionale.

Trattamento economico del personale trasferito e stabilizzazioni

Per il 2018 le risorse per il salario accessorio del personale trasferito sono determinate con un criterio parametrico collegato al trattamento accessorio medio regionale 2018 e al numero di unità trasferite; dal 2019 il criterio si applica al finanziamento della dotazione organica. Analogamente sono determinate le risorse per posizione e risultato dei dirigenti.

Sono previsti regimi transitori per:

  • mantenimento delle posizioni organizzative fino alla conclusione delle procedure CCNL Funzioni locali 2016-2018;
  • continuazione delle indennità già riconosciute, fino al 31 dicembre 2018 per alcune voci;
  • mantenimento temporaneo delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti;
  • rimborso da parte della Regione dei miglioramenti contrattuali maturati prima del trasferimento;
  • applicazione del sistema di valutazione regionale sino ai contratti decentrati e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
  • corresponsione delle indennità e retribuzioni di risultato relative all’annualità 2018.

Le stabilizzazioni previste dalla normativa statale si applicano solo al personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni, purché in possesso dei requisiti indicati: servizio successivo al 28 agosto 2015, selezione pubblica e almeno tre anni di servizio al 31 dicembre 2017. Il servizio è computato con il criterio dei 365 giorni annui e le verifiche sono svolte da province e città metropolitana.

Cessazione degli uffici comuni e successione nei procedimenti

Dalla data di trasferimento del personale cessano gli uffici comuni istituiti per il periodo transitorio. L’Agenzia subentra nei procedimenti, attività e rapporti in corso generati dagli uffici comuni dal 1° gennaio 2016, salvo quelli che restano nella titolarità delle province e della città metropolitana per le competenze che essi continuano a esercitare.

Le province e la città metropolitana restano titolari dei procedimenti e contenziosi relativi alle competenze di loro spettanza, e possono ricevere personale in avvalimento gratuito per la loro conclusione.

Trasferimento di beni mobili, archivi e documentazione

I beni mobili, inclusi quelli registrati, correlati alle funzioni di politiche attive del lavoro o in uso al personale trasferito sono trasferiti gratuitamente all’Agenzia tramite verbale di consegna, con decorrenza dalla sottoscrizione. Sono esclusi i beni non funzionanti o non più funzionali.

La Regione effettua la ricognizione dei beni; in caso di mancata collaborazione dell’ente cedente, la Giunta può individuare i beni con propria deliberazione e disporne il trasferimento. Sono trasferiti anche software e licenze, secondo le condizioni indicate, con particolare disciplina per i software sviluppati o di proprietà dell’ente locale.

Gli archivi e la documentazione, anche informatica, connessi alle funzioni sono trasferiti con verbale di consegna. Restano agli enti cedenti gli archivi relativi ai procedimenti cessati al 31 dicembre 2015, salvo quanto necessario alle funzioni regionali. Dal verbale di consegna cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente, salvo diversa previsione del decreto di individuazione.

Beni immobili e sedi operative

Il personale trasferito continua a operare nelle sedi in cui si trova al momento dell’entrata in vigore della legge, fino alla ridefinizione dei rapporti sugli immobili.

Per gli immobili dei comuni, l’Agenzia ne usufruisce gratuitamente ai sensi della legge n. 56/1987 e deve ridefinire i rapporti entro il 31 dicembre 2018. I rapporti in corso tra province/città metropolitana e comuni cessano comunque dal 1° gennaio 2019, anche se non sia intervenuta la ridefinizione, senza effetti successori in capo all’Agenzia.

Per gli immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, Regione ed ente locale definiscono accordi che stabiliscono:

  • modalità e durata dell’uso;
  • eventuale individuazione di immobili diversi ma idonei;
  • attività di gestione, utenze e manutenzione a carico dell’Agenzia o dell’ente locale;
  • eventuale manutenzione straordinaria in caso di uso gratuito per almeno tre anni;
  • rilascio dell’immobile al momento della definizione dei rapporti con i comuni;
  • continuità dei rapporti con eventuali soggetti terzi e rimborso delle spese.

Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. Fino agli atti attuativi dell’Agenzia, province e città metropolitana continuano a gestire gli immobili e la Regione rimborsa le spese.

Partecipazioni societarie

L’Agenzia subentra gratuitamente nelle quote della società F.I.L. S.r.l. - Formazione Innovazione Lavoro, già detenute dalla Provincia di Prato, se risultano soddisfatte specifiche condizioni: partecipazione esclusiva della Provincia di Prato, requisiti statutari e gestionali richiesti dalla Regione, assenza di deficit patrimoniale.

Dal subentro, F.I.L. S.r.l. diviene società in house dell’Agenzia e quest’ultima subentra nei contratti di servizio o negli atti di affidamento in corso. Fino al subentro la Provincia di Prato continua a gestire gli affidamenti, che possono essere efficaci fino al 31 dicembre 2018. Restano ferme le obbligazioni già assunte dalla Provincia prima del subentro.

Esclusioni dalla successione, convenzioni e rimborsi

Sono esclusi dalla successione dell’Agenzia:

  • rapporti attivi e passivi e contenziosi sorti prima del 1° gennaio 2016;
  • rapporti passivi derivanti da fatti illeciti commessi prima del 1° gennaio 2016;
  • contenziosi con il personale sorti prima del trasferimento o originati da fatti antecedenti.

Le convenzioni con province e città metropolitana continuano a produrre effetti oltre la data prevista dalla normativa precedente, se vi è assenso degli enti, per il rimborso delle spese sostenute fino alla ridefinizione dei rapporti. Restano comunque fermi i termini di cessazione dei rimborsi regionali per personale, cancelleria e buoni pasto:

  • 28 giugno 2018 per le spese di personale;
  • 1° luglio 2018 per la cancelleria;
  • 1° agosto 2018 per i buoni pasto.

Disposizioni finanziarie

Per il triennio iniziale la legge quantifica le spese dell’Agenzia e ne indica la copertura tramite risorse statali già destinate alla Regione, stanziamenti del bilancio regionale e, per il 2018, una quota per il fondo di dotazione. Sono inoltre previste variazioni di bilancio e una copertura specifica per eventuali oneri di manutenzione straordinaria degli immobili nel 2019, entro il limite di 800.000 euro.

Prima applicazione, costituzione dell’Agenzia e adempimenti successivi

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale stabilisce la data di costituzione dell’Agenzia, la sede legale e gli ulteriori elementi per l’attivazione dei rapporti esterni. Fino alla nomina del direttore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le funzioni del direttore sono svolte dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro.

Entro 120 giorni il direttore dell’Agenzia propone alla Giunta il piano triennale dei fabbisogni e il piano della qualità della prestazione per il 2018. Fino al completamento dell’organico l’Agenzia può avvalersi gratuitamente di uffici regionali o enti dipendenti per funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo. La Giunta approva lo schema di convenzione entro trenta giorni.

Le strutture regionali competenti sono autorizzate al trattamento dei dati personali necessari al trasferimento di personale, beni e rapporti, e la convenzione può individuare ulteriori strutture autorizzate.

Abrogazioni e decorrenza

Sono abrogati il precedente articolo sulla vigilanza e i poteri sostitutivi, il sistema provinciale per l’impiego, alcune disposizioni sulle funzioni delle province e il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 82/2015.

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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