L.R. Toscana 26/2018
Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana introduce una disciplina specifica per l’esercizio dell’acquacoltura in mare, con SCIA al SUAP, concessione comunale delle aree di mare territoriale tramite procedura pubblica e sanzioni per l’attività abusiva. Modifica inoltre competenze comunali, programmazione degli interventi e commissione consultiva della pesca. Restano salve le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore per l’obbligo di SCIA.
Acquacoltura in mare e modifiche alla disciplina regionale della pesca
Acquacoltura in mare e aggiornamento della disciplina regionale della pesca
La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 66/2005 per includere espressamente l’acquacoltura in mare nella disciplina regionale della pesca marittima e per introdurre regole dedicate all’avvio, alla concessione delle aree e ai controlli. L’atto si applica alle acque marittime territoriali antistanti il litorale regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina regionale viene estesa all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione. Le finalità generali restano quelle della l.r. 66/2005, con specifico riferimento allo sviluppo e al sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura.
Competenze dei comuni e programmazione regionale
Ai comuni viene attribuito un ruolo anche in materia di acquacoltura in mare. La Regione, nell’ambito del Programma regionale di sviluppo, individua le tipologie di interventi necessarie per attuare le finalità della legge.
La programmazione degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura è definita annualmente con il DEFR e con la relativa nota di aggiornamento, in coerenza con il PRS.
Commissione consultiva della pesca e dell’acquacoltura
La commissione consultiva viene riorganizzata nelle sue funzioni e nella sua composizione. Essa:
- esprime pareri su tematiche riguardanti pesca e acquacoltura;
- propone interventi di incentivazione ai fini del DEFR e della relativa nota di aggiornamento;
- esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.
La composizione è aggiornata includendo un componente per ciascuna associazione di categoria, come definite dalla legge regionale. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti, resta in carica cinque anni e si regola con un regolamento interno.
Esercizio dell’acquacoltura in mare: SCIA e requisiti
L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella segnalazione l’imprenditore deve dichiarare, in particolare, il possesso della concessione demaniale necessaria per l’installazione degli impianti.
L’attività deve rispettare la normativa sanitaria di settore e le disposizioni regolamentari regionali in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale. La modulistica per la SCIA è definita con decreto del dirigente del settore regionale competente.
Concessione delle zone di mare territoriale per gli impianti
La concessione delle zone di mare territoriale per realizzare impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza della navigazione. Il rilascio avviene previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa pubblica con avviso.
La durata della concessione è determinata sulla base del piano economico-finanziario degli investimenti e dei costi da ammortizzare e non può comunque superare quindici anni.
Regime transitorio
Per gli impianti di acquacoltura in mare già in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria, la SCIA non è necessaria.
Per i procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data, si applicano invece le nuove disposizioni sulla SCIA.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza è estesa anche al nuovo capo dedicato all’acquacoltura in mare.
Chi esercita l’attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo, in violazione della disciplina sulla SCIA, è soggetto a sanzione amministrativa da 600 a 3.600 euro. L’irrogazione e l’introito delle sanzioni per tale violazione spettano al comune.
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