L.R. Toscana 25/2018
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 10/2010 sulle valutazioni ambientali (VAS e VIA) e coordina la l.r. 46/2013 sul dibattito pubblico con le nuove regole statali. Introduce nuove procedure, competenze, oneri istruttori, partecipazione e controlli. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT; per le istanze VIA già presentate prima dell’entrata in vigore restano ferme le regole previgenti.
Adeguamento della disciplina regionale toscana su VAS e VIA al d.lgs. 104/2017
Adeguamento della disciplina toscana su VAS e VIA
La legge regionale Toscana n. 25 del 2018 aggiorna la disciplina in materia di valutazioni ambientali alla luce del d.lgs. 104/2017 e coordina la l.r. 10/2010 con la l.r. 46/2013 sul dibattito pubblico. Il provvedimento interessa esclusivamente il territorio della Regione Toscana e riscrive numerosi passaggi procedurali su VAS, VIA, partecipazione, controlli e provvedimento autorizzatorio unico.
Valutazione ambientale strategica (VAS)
La parte dedicata alla VAS adegua il richiamo normativo alla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE e amplia il perimetro dell’ambito applicativo ai piani e programmi collegati agli allegati aggiornati della disciplina di riferimento. Viene precisato il ruolo dell’autorità competente, che deve assicurare il dialogo con autorità procedente e proponente durante la formazione del piano o programma e collaborare alla impostazione della valutazione.
Sul piano organizzativo, la legge aggiorna anche i riferimenti alle funzioni dell’autorità procedente e del proponente, abroga alcune disposizioni sulla fase preliminare e semplifica l’informazione sulla decisione: l’avviso di avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT dall’autorità procedente e comunicato all’autorità competente. Il monitoraggio viene raccordato alla normativa regionale più recente.
Partecipazione regionale nei procedimenti di VAS di altri enti
La Regione può partecipare ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altri enti quando vi siano specifici e rilevanti effetti ambientali. La norma rafforza quindi il raccordo istituzionale, ma circoscrive l’intervento regionale ai casi con impatti ambientali significativi.
Disposizioni attuative in materia di VAS
Le modalità di coordinamento tra analisi e valutazione dei piani e programmi e le procedure di VAS sono demandate al regolamento previsto dalla l.r. 1/2015. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.g.r. 24/R/2011.
Valutazione di impatto ambientale (VIA): quadro generale
Per la VIA la legge aggiorna il richiamo al d.lgs. 152/2006 e introduce una specifica disciplina sul livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della procedura. Viene ribadito che le procedure partecipative in materia di VIA seguono il titolo III della l.r. 10/2010, con un raccordo più stringente con gli istituti partecipativi della l.r. 46/2013 per i progetti degli allegati III e IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006.
Gli istituti partecipativi della l.r. 46/2013 devono concludersi prima della presentazione dell’istanza di VIA; la condizione di procedibilità prevista dalla l.r. 46/2013 opera solo se l’istituto è richiesto volontariamente dal proponente oppure se il finanziamento pubblico regionale lo prevede espressamente. I provvedimenti di VIA devono tenere conto degli esiti dei percorsi partecipativi svolti.
Competenze regionali, comunali e degli enti parco
La Regione è competente anche per le procedure di VIA interregionali e il provvedimento di VIA, nonché il parere nei casi previsti, è espresso dalla Giunta regionale. Ai comuni sono attribuite specifiche competenze su una serie di progetti elencati negli allegati al d.lgs. 152/2006, con estensioni puntuali a strade comunali, acque minerali e termali e linee ferroviarie locali. Per gli enti parco regionali, se il progetto interessa solo parzialmente le aree protette, il provvedimento conclusivo è adottato previo parere dell’ente, limitato agli impatti sul territorio di sua pertinenza.
Nucleo regionale di valutazione VIA e supporto tecnico
È istituito il nucleo regionale di valutazione VIA, composto dagli uffici e dagli enti indicati nella legge, che interviene nei casi di particolare complessità per supportare tecnicamente la Giunta regionale nel rilascio del parere. La Giunta definisce compiti, funzionamento e casi di convocazione; l’attività dei componenti è gratuita e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Oneri istruttori
Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta definisce con propria deliberazione modalità di determinazione, tariffe e versamento degli oneri istruttori; comuni ed enti parco si adeguano ai rispettivi ordinamenti. Nelle more, il proponente versa una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.
Verifica di assoggettabilità e decorrenza dei termini
Per i progetti dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente presenta istanza di avvio della verifica di assoggettabilità insieme allo studio preliminare ambientale. Lo studio deve essere redatto secondo l’allegato IV-bis, tenere conto dei criteri dell’allegato V e descrivere anche la relazione con norme, vincoli, piani e programmi; inoltre deve contenere un allegato sulle ricadute socio-economiche del progetto, con effetti occupazionali e benefici economici per il territorio.
Se il progetto è escluso dalla VIA, i termini fissati nel provvedimento di verifica decorrono dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento stesso e non possono essere inferiori a 5 anni.
Procedura di VIA e acquisizione dei titoli abilitativi
Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari sono acquisiti in conferenza di servizi sincrona. I termini per la realizzazione dell’opera decorrono dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA.
La legge disciplina anche l’inchiesta pubblica, il contraddittorio sintetico e la possibilità di adottare osservazioni e contributi più ampi nel corso della partecipazione. L’inchiesta pubblica è affidata a un comitato con presidente e almeno due commissari, con compensi massimi prefissati; i comuni e gli enti parco possono formare elenchi propri o usare quello regionale. L’inchiesta è a carico del proponente.
Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli
I titoli abilitativi per realizzare ed esercitare il progetto sono integrati con contenuti e prescrizioni dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA. La Regione si avvale di ARPAT per monitoraggio e accertamento delle violazioni nei procedimenti di competenza regionale; le sanzioni sono comunque irrogate dalla Regione. Comuni ed enti parco possono avvalersi del supporto di ARPAT nei limiti della l.r. 30/2009, restando ferma la competenza a irrogare le sanzioni da parte dell’autorità competente.
La legge prevede anche la possibilità di istituire osservatori ambientali per opere particolarmente rilevanti, con oneri a carico del proponente, e consente di destinare i proventi delle sanzioni a finalità ambientali. I verbali di accertamento, contestazione e notificazione devono seguire i formati previsti dal decreto attuativo statale richiamato.
Proroghe, poteri sostitutivi e procedimenti interregionali
La proroga dei termini per la realizzazione dell’opera può essere concessa una sola volta, salvo forza maggiore non imputabile al proponente. In caso di inerzia delle autorità competenti, per le procedure di competenza di comuni ed enti parco il Presidente della Giunta regionale può esercitare i poteri sostitutivi su istanza del proponente, secondo la disciplina regionale sui commissari.
Per gli impatti ambientali interregionali la legge fissa termini di 60 giorni, o 30 giorni per la documentazione integrativa, nelle procedure di VIA, e i termini dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità. I pareri possono essere acquisiti anche in conferenza di servizi ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.
Provvedimento autorizzatorio unico
Il procedimento coordinato per il provvedimento autorizzatorio unico segue l’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti dal proponente. L’autorità competente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico; se l’esito è negativo, il proponente può presentare osservazioni e si svolge una nuova conferenza.
Per i procedimenti regionali la Giunta si pronuncia sulla compatibilità ambientale e adotta contestualmente la determinazione conclusiva; se il livello di definizione progettuale non consente il rilascio di tutti i titoli, la conferenza stabilisce tempi e modalità per i titoli residui.
Informazione al Ministero e regime transitorio
La Regione informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 per le procedure di VAS e VIA.
Per i procedimenti di VIA già avviati, se l’istanza di avvio è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della presentazione dell’istanza. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
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