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Legge

L.R. Toscana 34/2018

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005.

Normativa regionaleL.R. Toscana 34/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 7/2005 sulla pesca nelle acque interne: esclude dall’ambito della legge le acque interne situate in aree protette statali e nel sistema regionale delle aree naturali protette; rafforza i divieti di posa di reti vicino a scale di monta e altri punti sensibili; adegua la norma su vigilanza e sanzioni. In vigore dal 11 luglio 2018.

Esclusione delle acque interne nelle aree protette dalla disciplina sulla pesca e modifica dei divieti di posa delle reti

Esclusione delle acque interne nelle aree protette e modifica della disciplina sulla pesca in Toscana

La legge regionale Toscana 3 luglio 2018, n. 34 interviene sulla l.r. 7/2005 in materia di gestione delle risorse ittiche e pesca nelle acque interne. Il provvedimento circoscrive l’ambito applicativo della disciplina regionale, introduce ulteriori divieti sulla collocazione di reti da pesca e coordina la norma sulla vigilanza e sanzioni.

Ambito di applicazione della legge sulla pesca nelle acque interne

La disciplina regionale sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne non si applica alle acque interne presenti:

  • nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla l.r. 19 marzo 2015, n. 30.

Ne consegue che tali acque restano fuori dal perimetro ordinario della l.r. 7/2005, come modificata.

Divieti sulla collocazione delle reti da pesca

La legge sostituisce il comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 7/2005 e rafforza i divieti relativi alla posa di reti da pesca in prossimità di specifici punti sensibili. È vietato disporre:

  • reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;
  • reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, arcate dei ponti e sbarramenti dei corsi d’acqua.

La norma introduce quindi una fascia minima di rispetto di 30 metri per le fattispecie indicate.

Vigilanza e sanzioni

Viene modificato anche l’articolo 20 della l.r. 7/2005, con soppressione del riferimento ai “parchi nazionali e regionali” nel comma 1. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sul contenuto sostanziale della disciplina di vigilanza o sul regime sanzionatorio risultante.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell’11 luglio 2018. Non emergono limiti temporali di efficacia o disposizioni transitorie; la disciplina si applica stabilmente nell’ordinamento regionale toscano ed è tuttora utile in quanto vigente.

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