L.R. Toscana 32/2018
Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Toscana e alcuni enti dipendenti le stabilizzazioni del personale non dirigenziale precario, con procedure speciali e graduatorie, finanziate entro specifici limiti di spesa e capacità assunzionale. Introduce inoltre regole su assegnazione temporanea, capacità assunzionale e copertura finanziaria. Le misure sono applicabili entro il 31 dicembre 2023 per i requisiti di accesso previsti.
Reclutamento speciale per il superamento del precariato e modifiche sulla capacità assunzionale e assegnazione temporanea del personale regionale toscano
Reclutamento speciale per il superamento del precariato nella Regione Toscana
La legge detta una disciplina speciale per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di personale non dirigenziale della Regione Toscana, nell’ambito di una programmazione annuale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Interviene anche sul testo unico regionale del personale, con effetti limitati al territorio toscano e ai soggetti regionali indicati.
Ambito soggettivo e requisiti per la stabilizzazione
Possono essere immessi in ruolo i lavoratori non dirigenziali che, cumulativamente:
- siano stati in servizio presso la Regione Toscana anche per un solo giorno dopo il 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato;
- abbiano svolto una procedura selettiva per esami e/o titoli, a tempo determinato o indeterminato, secondo il regolamento regionale sul personale, oppure una procedura analoga presso un’altra amministrazione pubblica;
- abbiano maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze della Regione Toscana e/o di ARTEA.
Il periodo utile è calcolato convenzionalmente in 365 giorni per anno, per un totale di almeno 1.095 giorni di effettiva vigenza del contratto. Ai fini del computo del servizio è considerato anche l’eventuale periodo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, purché sussista almeno un rapporto a tempo determinato con l’amministrazione regionale e siano rispettati i requisiti di servizio e di procedura selettiva.
L’immissione in ruolo avviene nella categoria professionale in cui il personale ha maturato la maggiore anzianità di servizio a tempo determinato. Sono esclusi dalle procedure il personale a tempo determinato o flessibile assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del Consiglio regionale.
Procedura di reclutamento e formazione della graduatoria
La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce termini e modalità operative della procedura speciale.
Per procedere alle assunzioni la Regione:
- indice un avviso pubblico;
- lo pubblica sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
- forma una graduatoria specifica per le immissioni in ruolo.
La graduatoria è costruita secondo il criterio previsto dalla disciplina statale sul reclutamento straordinario del personale precario e tiene conto, in ordine di priorità, di:
- anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato presso Regione Toscana e ARTEA;
- idoneità in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nella categoria corrispondente;
- titolarità di un contratto a tempo determinato alla data di pubblicazione dell’avviso.
In caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dal regolamento regionale sul personale. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto della programmazione dei fabbisogni e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge. Il personale assunto è assegnato alle strutture regionali secondo le esigenze organizzative dell’amministrazione.
Limiti assunzionali, copertura finanziaria e dotazione organica
Il finanziamento della procedura speciale deriva da una quota delle risorse già destinate ai contratti a tempo determinato del personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, esclusi i rapporti a supporto degli organi politici, calcolata sulla media degli stanziamenti 2015-2017, oltre che da risorse dello spazio occupazionale ordinario. È comunque salvaguardata una quota non inferiore al 50% destinata al reclutamento ordinario.
Ogni anno la Giunta regionale definisce con deliberazione:
- la quota di risorse destinata al reclutamento speciale;
- la quota di risorse proveniente dallo spazio occupazionale ordinario;
- l’incremento della dotazione organica corrispondente alle unità immesse in ruolo con l’uso delle risorse destinate ai contratti a tempo determinato.
Per il Consiglio regionale l’incremento della dotazione organica è disposto con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Le deliberazioni sono adottate previa certificazione del Collegio dei revisori sulla sostenibilità a regime della spesa. Le risorse destinate ai contratti a tempo determinato sono ridotte stabilmente in misura corrispondente alla quota impiegata per il reclutamento speciale.
Applicazione agli enti dipendenti della Regione
La legge si applica anche agli enti dipendenti della Regione Toscana di cui allo Statuto, che possono attivare procedure speciali di reclutamento nei limiti dei rispettivi piani dei fabbisogni e delle risorse finanziarie disponibili.
La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, linee di indirizzo per l’attivazione delle procedure negli enti dipendenti. Per gli enti che nel triennio 2015-2017 non abbiano iscritto a bilancio le risorse destinate ai contratti flessibili, il reclutamento speciale può essere finanziato riducendo stabilmente le risorse destinate a collaborazioni e prestazioni esterne di natura intellettuale, calcolate sulla media degli stanziamenti del medesimo triennio.
Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti
La legge inserisce nel testo unico regionale un principio generale secondo cui la Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto della normativa vigente e degli orientamenti della giurisprudenza contabile. La capacità complessiva viene ripartita in relazione alle specifiche esigenze organizzative di ciascun ente.
Assegnazione temporanea del personale
La disciplina regionale sulla mobilità del personale viene integrata con la possibilità, sulla base di appositi protocolli, di disporre assegnazioni temporanee per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione.
La Regione può:
- assegnare temporaneamente proprio personale ad altre pubbliche amministrazioni o a imprese private, previo consenso dell’interessato;
- utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
In entrambi i casi il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data dell’assegnazione. Gli oneri sono posti:
- a carico dell’ente o impresa destinataria, quando il personale regionale è assegnato all’esterno;
- a carico del bilancio regionale, quando il personale proviene da altre amministrazioni.
La durata dell’assegnazione è definita entro il periodo di vigenza del protocollo e non può comunque superare la durata della legislatura. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale assegnato temporaneamente resta indisponibile per tutta la durata dell’assegnazione; il personale proveniente da altre amministrazioni non occupa posti in dotazione organica e non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 18 bis del testo unico regionale.
Copertura finanziaria ed efficacia temporale
Gli oneri per il reclutamento speciale sono stimati in:
- 813.000 euro per il 2018;
- 1.087.000 euro per il 2019;
- 1.243.000 euro per il 2020.
La copertura è assicurata sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 relativi ai servizi istituzionali, generali e di gestione, risorse umane, spese correnti. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Le disposizioni sulla possibilità di immissione in ruolo sono applicabili fino al 31 dicembre 2023 per i requisiti temporali previsti. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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