Sentenza del 20/02/2017 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Successione - Avviso liquidazione - Valore delle quote sociali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava la rettifica in aumento del valore, ai fini dell’imposta di successione, delle quote detenute dal de cuius in società fallite o sottoposte a concordato preventivo, nonché dei crediti derivanti da finanziamenti soci. Il contribuente sosteneva che tali partecipazioni fossero prive di valore effettivo e non commerciabili, poiché riferite a società insolventi, e che i finanziamenti soci costituissero crediti chirografari rimborsabili soltanto dopo l’integrale soddisfacimento degli altri creditori; di conseguenza, il loro valore economico era da considerarsi nullo o comunque non superiore a quello effettivamente recuperabile.
La decisione
La revisione in aumento del valore delle quote sociali è stata ritenuta nulla, perché le partecipazioni in società fallite o in concordato preventivo non presentavano un valore commerciale effettivo. È stata ritenuta nulla anche la valutazione dei finanziamenti soci, poiché i relativi crediti erano chirografari e subordinati, nella pratica, al pagamento integrale degli altri creditori, risultando quindi privi di valore recuperabile. L’avviso di liquidazione è stato pertanto annullato o comunque disconosciuto nella parte fondata su tali maggiori valori.
Massime di principio
- Nella valutazione delle quote sociali ai fini successori non è sufficiente applicare automaticamente criteri astratti o contabili: occorre considerare la reale situazione patrimoniale della società e l’effettiva commerciabilità della partecipazione.
- Le quote di società fallite o sottoposte a concordato preventivo possono avere valore nullo quando, alla data rilevante, non risultino concretamente liquidabili o non presentino prospettive realistiche di distribuzione agli soci.
- I finanziamenti soci devono essere valutati in base alla concreta possibilità di rimborso. Se il credito è chirografario, subordinato rispetto agli altri debiti e la massa attiva appare insufficiente, il suo valore può essere pari a zero o comunque limitato al presumibile importo effettivamente recuperabile.
- L’Amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente la rettifica e dimostrare perché il valore attribuito alle partecipazioni o ai crediti sia realistico, tenendo conto delle procedure concorsuali in corso.
- La situazione deve essere valutata con riferimento alla data rilevante per l’imposta di successione: eventi successivi possono assumere rilievo solo se dimostrano una condizione già esistente a quella data.
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