Sentenza del 20/02/2017 n. 504 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Cessione a prezzi inferiori al valore normale - Responsabilità solidale del cessionario per il mancato versamento dell'imposta da parte del cedente - Necessità che il cessionario dimostri, ai fini dell'esclusione della sua responsabilità solidale, che le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale non sono connesse al mancato pagamento dell'imposta - Sussiste - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione non è stata ritenuta fondata, poiché i verificatori non avevano svolto specifiche indagini sui prezzi praticati dal fornitore e l’Ufficio non aveva quindi provato il presupposto essenziale della responsabilità solidale: che le cessioni fossero state effettuate a prezzi inferiori al valore normale. In assenza di tale prova, non poteva essere richiesta al cessionario l’IVA non versata dal cedente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione della responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente per cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale. L’Ufficio sosteneva che il cessionario fosse obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta. Tuttavia, per applicare tale responsabilità, era preliminarmente necessario dimostrare che le cessioni fossero state effettuate a un prezzo effettivamente inferiore al valore normale, determinato secondo l’art. 14 del medesimo decreto. Il cessionario può inoltre fornire documentazione idonea a dimostrare che il prezzo inferiore non era collegato al mancato pagamento dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 60-bis, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta
La responsabilità solidale del cessionario non opera automaticamente per il solo mancato versamento dell’IVA da parte del cedente. È necessario che l’Amministrazione dimostri anche che le cessioni siano state effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
Art. 60-bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il soggetto chiamato a rispondere in solido può escludere la propria responsabilità dimostrando documentalmente che il prezzo inferiore non era connesso al mancato pagamento dell’IVA.
Art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione individua i criteri per determinare il valore normale dei beni, parametro necessario per verificare se il prezzo di cessione sia effettivamente inferiore al valore normale ai fini dell’art. 60-bis.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del cessionario per l’IVA non versata dal fornitore richiede la prova concreta di tutti i presupposti previsti dalla legge, incluso il prezzo inferiore al valore normale.
- Non è sufficiente richiamare genericamente una sproporzione dei prezzi o il mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente: l’Amministrazione deve svolgere e documentare un’analisi specifica dei prezzi di mercato o del valore normale.
- Il cessionario può difendersi sia contestando l’assenza della prova sul prezzo inferiore al valore normale, sia producendo documenti che dimostrino che il prezzo era giustificato da ragioni commerciali e non era collegato a un intento di evasione dell’IVA.
- In casi analoghi, l’onere dell’Amministrazione di provare il presupposto della responsabilità solidale viene prima dell’onere del cessionario di fornire la prova liberatoria prevista dall’art. 60-bis, comma 3.
- La responsabilità solidale costituisce una misura ant frode e deve essere applicata sulla base di elementi concreti e verificabili, non di mere presunzioni prive di un’indagine sui valori normali dei beni.
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