Sentenza del 20/02/2017 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Studi di settore - contraddittorio preventivo - obbligo - mancata partecipazione del contribuente - conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore e, in particolare, gli effetti della mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo che l'Ufficio deve instaurare prima della notifica dell'atto impositivo. Il contribuente contestava lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli standard, anche in ragione dell'eventuale utilizzo di dati errati o non pertinenti.
La decisione
La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio consente all'Agenzia delle Entrate di motivare l'accertamento sulla base degli studi di settore e dello scostamento rilevato rispetto ai dati dichiarati. Tale mancata partecipazione può essere valutata dal giudice nel quadro probatorio, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la fondatezza dello scostamento, soprattutto quando l'accertamento si basi su dati manifestamente errati o estranei alla sua situazione.
Norme richiamate
Studi di settore e contraddittorio preventivo
La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo che l'Ufficio ha l'obbligo di instaurare prima di notificare un accertamento fondato sugli studi di settore consente all'Agenzia delle Entrate di motivare l'atto impositivo sulla sola base dell'applicazione degli "standards" e sul loro scostamento con quanto dichiarato dal contribuente.
Il contraddittorio deve essere instaurato dall'Amministrazione, ma la mancata partecipazione del contribuente non rende automaticamente illegittimo l'accertamento né impedisce all'Ufficio di fondarlo sugli studi di settore e sul relativo scostamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione instaura correttamente il contraddittorio preventivo, il contribuente dovrebbe partecipare e fornire tempestivamente spiegazioni e documenti, poiché l'assenza può rafforzare il quadro probatorio a favore dell'accertamento.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non comporta una rinuncia definitiva al diritto di difesa: il contribuente può ancora contestare l'accertamento in giudizio.
- Gli studi di settore e gli altri standard costituiscono una base presuntiva che deve essere riferita concretamente alla situazione del contribuente; dati errati, incongruenti o estranei possono rendere illegittimo lo scostamento.
- In sede contenziosa è importante dimostrare con elementi specifici perché i risultati degli standard non rappresentino correttamente la reale capacità reddituale o economica del contribuente.
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