Sentenza del 20/02/2017 n. 690 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento IRPEF 2005 di euro 47.162,00. L’Ufficio riteneva omessa una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, sostenendo che il valore reale fosse superiore al prezzo indicato nel rogito. A sostegno della rettifica richiamava la successiva rivendita del terreno, avvenuta una settimana dopo a un prezzo significativamente maggiore, nonché una stima dell’UTE. Il contribuente sosteneva invece che l’Ufficio avesse fondato l’accertamento su una presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l’incremento di valore fosse dovuto alle modifiche urbanistiche realizzate dagli acquirenti nel periodo tra il preliminare e la vendita.
La decisione
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente annullato integralmente in autotutela l’avviso di accertamento e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese. Il contribuente ha accettato l’estinzione per cessazione della materia del contendere, ma ha contestato la compensazione delle spese, chiedendo la rifusione dei costi di entrambi i gradi. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 oltre IVA al 22% e CPA al 4%.
Norme richiamate
Art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992
In caso di rinuncia all’appello, il processo si estingue ed il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo.
La rinuncia al ricorso produce effetti solo se accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione. Nel caso concreto, l’autotutela dell’Ufficio è stata sostanzialmente considerata come rinuncia alla pretesa, ma il contribuente non ha accettato la compensazione delle spese.
Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992
Il giudizio si estingue in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
L’annullamento integrale dell’atto impositivo in autotutela determina il venir meno della materia del contendere. Tuttavia, la cessazione della materia non comporta automaticamente la compensazione delle spese, che possono essere poste a carico della parte la cui condotta ha determinato la necessità del giudizio.
Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 44
La distinzione tra rinuncia al ricorso e cessazione della materia del contendere è rilevante soprattutto per la regolazione delle spese. Se l’Amministrazione annulla l’atto dopo aver instaurato il contenzioso e il contribuente non accetta la compensazione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l’Ufficio alle spese.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005
È richiamata dal contribuente per sostenere che la compensazione delle spese non può essere disposta automaticamente in caso di annullamento dell’atto da parte dell’Amministrazione, soprattutto quando la condotta dell’Ufficio abbia reso necessario il processo.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria annulla integralmente l’atto impugnato in autotutela, la controversia principale viene normalmente meno per cessazione della materia del contendere.
- L’annullamento in autotutela non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice può porle a carico dell’Amministrazione se il contribuente è stato costretto a instaurare o proseguire il giudizio.
- La parte privata può accettare l’estinzione del processo senza accettare la compensazione delle spese e può chiedere la rifusione dei costi sostenuti.
- La rinuncia al ricorso e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti: la qualificazione della vicenda incide sulla disciplina delle spese.
- In materia di accertamento delle plusvalenze immobiliari, una differenza tra il prezzo dichiarato e un successivo valore di vendita non è necessariamente sufficiente: l’Amministrazione deve fondare la rettifica su elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza e deve considerare eventuali modifiche urbanistiche o attività svolte dagli acquirenti.
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