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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31629/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia originava dal rapporto concessorio relativo alla costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, affidato a trattativa privata con contratto del 1973 e successive integrazioni. Dopo una precedente lite sulla scadenza della concessione, definita con lodo arbitrale reso esecutivo dal Tribunale di Trani, il Comune sosteneva di aver acquisito la proprietà della rete e procedeva a rideterminare/aggiornare il canone concessorio per annualità successive, anche alla luce dell’art. 46-bis del d.l. n. 159/2007. Italgas impugnava davanti al TAR Puglia la determinazione dirigenziale relativa all’anno 2016 e, con motivi aggiunti, la diffida comunale relativa all’aggiornamento del canone per l’anno 2014. Il TAR accoglieva il ricorso; il Comune appellava al Consiglio di Stato, che si dichiarava munito di giurisdizione. Contro la sentenza del Consiglio di Stato il Comune proponeva ricorso per cassazione a Sezioni Unite con due motivi entrambi attinenti alla giurisdizione: con il primo deduceva violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 7, comma 5, e 133 c.p.a., sostenendo che il giudice amministrativo si fosse indebitamente sostituito al giudice ordinario e che la controversia non rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa; con il secondo denunciava violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che il Consiglio di Stato avesse comunque inciso su un assetto già coperto da giudicato sulla giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sulla questione di giurisdizione si fosse già formato il giudicato esterno in una precedente controversia tra le stesse parti e su fattispecie analoghe, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 13881/2014 e n. 9151/2018. Ha inoltre osservato che le doglianze del Comune miravano in realtà a censurare l’attività interpretativa svolta dal giudice amministrativo sul lodo arbitrale, sul rapporto concessorio e sulla normativa applicabile, vale a dire un sindacato sul merito della decisione e non sui limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per preclusione derivante dal giudicato sulla giurisdizione; non sono state liquidate spese per la tardiva e irrituale costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato per denunciare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione; la Corte rileva che il motivo non può essere esaminato perché la questione di giurisdizione è coperta da giudicato e perché le censure attengono in realtà all’attività interpretativa del giudice amministrativo.

  • art. 7, comma 5, c.p.a.

    richiamato dal ricorrente per contestare la giurisdizione amministrativa; la Corte non entra nel merito per preclusione da giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    richiamato dal Consiglio di Stato e dal ricorrente in tema di giurisdizione esclusiva nelle controversie concernenti rapporti concessori e canoni; la Corte non lo rivaluta per effetto del giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato a sostegno dell’efficacia del giudicato formatosi sulla giurisdizione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a sostegno del giudicato sostanziale sulla questione di giurisdizione.

  • art. 8 c.p.a.

    richiamato dalla Corte per affermare che la giurisdizione del giudice amministrativo permane anche nelle materie di giurisdizione esclusiva e che il giudicato sulla giurisdizione è opponibile nei successivi giudizi tra le stesse parti.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    la Corte chiarisce che il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo è ammesso solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare l’interpretazione del rapporto o della normativa.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per escludere la rituale e tempestiva costituzione della resistente, con conseguente mancata pronuncia sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La questione di giurisdizione, una volta coperta da giudicato esterno tra le stesse parti e sulla medesima domanda o su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, non può essere nuovamente rimessa in discussione in successivi giudizi.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro una sentenza del giudice amministrativo è ammissibile solo per denunciare lo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non è invece utilizzabile per censurare l’interpretazione del contratto, del lodo, della disciplina del rapporto o della normativa applicabile.
  • Nelle controversie relative a rapporti concessori e alla determinazione di canoni o corrispettivi nell’ambito di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, la giurisdizione amministrativa può sussistere anche in via esclusiva; tale assetto non è sindacabile in cassazione quando sia già stato definitivamente accertato tra le stesse parti.
  • Le sentenze sulla giurisdizione rese dalle Sezioni Unite, in quanto provenienti dall’organo regolatore della giurisdizione, esplicano efficacia esterna e precludono la riproposizione della medesima questione nei successivi giudizi tra le stesse parti.
  • La mancata rituale e tempestiva costituzione della parte resistente può impedire la liquidazione delle spese a suo favore, pur in caso di soccombenza del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcessione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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