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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10578/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui era stata riscossa l’ILOR 1997, successivamente annullata dalla CTP di Brescia. La società contribuente ha quindi promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la cancellazione del ruolo. La CTR ha respinto l’appello della contribuente, ritenendo l’impugnazione inammissibile sulla base di più rationes decidendi. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato nullità del giudizio per violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra socia; con il secondo ha dedotto nullità per violazione dell’art. 64 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 395 c.p.c., contestando le ragioni poste a base dell’inammissibilità dell’appello e, in sostanza, criticando anche profili relativi alla legittimazione e alla corretta ricostruzione degli atti processuali.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il litisconsorzio necessario tra società personale e soci opera nei giudizi di accertamento tributario, anche per l’ILOR, ma non nel giudizio di ottemperanza, dove l’accertamento è già definitivo e si tratta solo di eseguire il giudicato, esecuzione che può essere promossa anche da ciascuna delle parti interessate. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, risultava promiscuo e coacervato, e attingeva in parte il merito della controversia senza superare la declaratoria di inammissibilità dell’appello. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Il litisconsorzio necessario tra società personale e soci è rilevante nei giudizi di accertamento tributario, ma non nel giudizio di ottemperanza a un giudicato già formatosi.

  • art. 100 c.p.c.

    È stata richiamata l’eccezione di difetto di interesse formulata dai resistenti, ma la Corte ha deciso il ricorso nei termini sopra indicati.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    È stata dedotta la sua violazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata e per la sua costruzione promiscuamente cumulativa.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma il motivo è stato considerato inammissibile perché investiva profili incompatibili con il giudizio di ottemperanza e con le rationes poste a base della decisione impugnata.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato incidentalmente nella discussione sulla censura, ma senza un reale sviluppo argomentativo idoneo a superare l’inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Non è oggetto centrale della decisione; non risulta una specifica elaborazione sul riparto dell’onere della prova.

Massime di principio

  • Nei giudizi di accertamento tributario che riguardano società personali e soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti, salvo questioni personali.
  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato tributario, il litisconsorzio necessario non opera come nel giudizio di accertamento, perché l’accertamento è già definitivo e l’attività richiesta è solo l’esecuzione della decisione passata in giudicato.
  • L’ottemperanza a un giudicato favorevole può essere promossa anche da ciascuno dei soggetti legittimati, senza necessità che agiscano congiuntamente tutte le parti del precedente giudizio di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste formale della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione di merito o prospetti questioni incompatibili con il perimetro del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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