Circolare numero 31 del 24-12-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in attuazione dell’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996, il Ministro dell’economia e delle finanze ha aggiornato la misura degli interessi legali ex art. 1284 c.c. Con decreto dell’11 dicembre 2001, pubblicato in G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001, il saggio è stato determinato nella misura del 3% annuo con decorrenza dal 1° gennaio 2002.
Fissazione del saggio degli interessi legali al 3% annuo dal 1° gennaio 2002
Fissazione del saggio degli interessi legali al 3% dal 1° gennaio 2002
La circolare dà conto dell’aggiornamento annuale della misura degli interessi legali previsto dall’art. 1284 del codice civile, in base al meccanismo introdotto dall’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In applicazione di tale disposizione, il Ministro dell’economia e delle finanze ha adottato il decreto dell’11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, con cui ha rideterminato il tasso legale.
Presupposti normativi dell’aggiornamento
La norma richiamata attribuisce al Ministro la facoltà di modificare annualmente il saggio degli interessi legali mediante decreto. La determinazione deve avvenire sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Nuova misura e decorrenza
Il decreto ministeriale ha fissato, con decorrenza 1° gennaio 2002, il saggio degli interessi legali nella misura del 3% in ragione d’anno. La comunicazione ha quindi funzione informativa e operativa, in quanto rende noto il nuovo parametro applicabile ai rapporti giuridici soggetti al tasso legale.
Punti principali
Base normativa del potere di aggiornamento
L’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto, la misura del saggio degli interessi legali previsto dall’art. 1284 del codice civile. Il criterio di determinazione è collegato al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Nuova misura del saggio degli interessi legali
A seguito della valutazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo, il Ministro ha emanato il decreto 11 dicembre 2001, con il quale è stata stabilita la nuova misura del saggio di interesse legale.
Decorrenza e valore applicabile
Dal 1° gennaio 2002 la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 3% in ragione d’anno. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 290 del 14 dicembre 2001.
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