Circolare numero 221 del 20-12-2001
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies comma 3° L. n. 608/96, eseguita dalle sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti provinciali e regionali - nonché dei rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali e delle Sedi I.N.A.I.L.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare invita le Sedi a rilevare le retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 2001 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ai fini della determinazione dei contributi e di alcune prestazioni/pensioni. Vengono richiamate la normativa di riferimento, i contratti collettivi e le modalità di calcolo, con precisazioni su qualifiche, minimi salariali, retribuzioni in natura e contratti di riallineamento. La circolare definisce inoltre le direttive operative, i compiti delle Direzioni regionali, la modulistica da utilizzare e le scadenze per il completamento e l’invio della documentazione.
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per l'anno 2002 nel settore agricolo
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali agricole per il 2002
La circolare disciplina la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 2001 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. La finalità è quella di fornire i valori di riferimento per gli adempimenti contributivi e previdenziali connessi al settore agricolo, secondo la normativa richiamata e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale, regionale e provinciale.
Finalità e quadro normativo
La determinazione delle retribuzioni medie provinciali per il 2002 è effettuata secondo la procedura prevista dal D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 e dall’art. 3 della L. n. 457 dell’8 agosto 1972. La rilevazione è funzionale, in particolare, alle applicazioni previste:
- dall’art. 14 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, relativo al reddito medio dei coloni e mezzadri ai fini delle prestazioni e dei contributi previdenziali per il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- dall’art. 7 della L. 2 agosto 1990, n. 233, relativo al reddito medio convenzionale per fascia di reddito agrario ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La circolare precisa inoltre che continueranno a essere prese a riferimento, per il calcolo dei contributi dovuti da concedenti per compartecipanti familiari e piccoli coloni, dai coltivatori diretti volontari ex art. 8 L. n. 334/1968 e dai compartecipanti individuali, le retribuzioni medie giornaliere rilevate nell’anno 2001 e valevoli per il 2002.
Incidenza del D.Lgs. n. 146/1997 sugli operai a tempo determinato
Dal 1° gennaio 1998, per effetto dell’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, le retribuzioni medie convenzionali dell’anno non hanno più rilevanza per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato.
La circolare distingue due ipotesi:
- per le qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori al salario convenzionale provinciale del 1996, i contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate;
- per le qualifiche per le quali non si è verificato il superamento del salario medio del 1996, i contributi 2002 restano calcolati sui salari convenzionali determinati per ciascuna provincia nell’anno 1996.
Per un approfondimento generale viene richiamata la circolare n. 224 del 14 novembre 1997.
Contrattazione collettiva da considerare nella rilevazione
La rilevazione deve tener conto della disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi applicabili ai diversi comparti agricoli. In particolare, sono richiamati i C.C.N.L. stipulati per:
- operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998;
- addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 16 luglio 1998;
- dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari del 2 luglio 1998;
- dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’11 luglio 2000;
- dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari del 5 luglio 1999.
Devono inoltre essere considerati:
- i contratti integrativi regionali per il settore idraulico-forestale e cooperativo;
- i contratti integrativi provinciali per i settori tradizionale, florovivaistico e cooperativistico;
- i contratti integrativi provinciali relativi ad altri settori produttivi agricoli presenti nelle singole realtà provinciali.
Retribuzioni in natura
Ai fini del calcolo delle medie provinciali, le retribuzioni in natura devono essere considerate con riferimento agli importi delle indennità sostitutive previste dai contratti collettivi. Non devono essere presi a base i precedenti valori convenzionali stabiliti con decreto ministeriale.
Ordinamento professionale dei C.C.N.L. per operai agricoli e florovivaisti
Il C.C.N.L. del 10 luglio 1998 ha introdotto modifiche sostanziali all’ordinamento professionale e retributivo degli operai agricoli e florovivaisti, con effetti diretti sulla rilevazione delle retribuzioni medie.
Il nuovo sistema prevede tre aree professionali e demanda alla contrattazione provinciale:
- la definizione degli inquadramenti professionali;
- la determinazione dei relativi salari di qualifica;
- la fissazione della scala parametrale.
Poiché la normativa che utilizza le retribuzioni medie provinciali continua a fare riferimento alle qualifiche, nelle province in cui è stato rinnovato il contratto provinciale la rilevazione deve essere impostata sulle qualifiche, ricondotto l’ordinamento per aree alle preesistenti qualifiche. La circolare consente due modalità operative:
- indicare un unico valore retributivo per ciascuna qualifica;
- riportare i parametri economici contrattuali con l’indicazione dell’incidenza di ciascun parametro nella medesima qualifica.
Nelle province dove non è stato rinnovato il contratto provinciale, le retribuzioni contrattuali delle singole qualifiche coincidono con i minimi salariali di area previsti dalla norma transitoria.
Retribuzioni contrattuali, aumenti e minimi salariali di area
L’art. 1 del C.C.N.L. attribuisce ampia autonomia alla contrattazione di secondo livello in materia retributiva. La circolare precisa che, dal 1° luglio 1998, i salari contrattuali vigenti nelle singole province sono stati incrementati del 2,7% per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali.
Nelle province in cui il contratto provinciale non sia stato rinnovato secondo tale disposizione, il salario contrattuale delle singole qualifiche, dal 1° luglio 1998, è rappresentato dai minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi dell’aumento del 2,7%.
I minimi salariali indicati nell’allegato 1 si applicano ai profili professionali previsti nei contratti provinciali non rinnovati secondo i seguenti criteri:
- minimi della prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati;
- minimi della seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati;
- minimi della terza area ai lavoratori comuni.
Ne consegue che, nelle province con C.P.L. rinnovati nel rispetto dei cicli negoziali fissati dal C.C.N.L. 19 luglio 1995, le retribuzioni di riferimento sono i salari contrattuali provinciali vigenti aumentati del 2,7%; nelle altre province si applicano i minimi salariali di area.
Esclusione dei contratti di riallineamento per il Mezzogiorno
Le S.A.P. del Mezzogiorno, nella rilevazione delle retribuzioni medie convenzionali, non devono considerare le retribuzioni concordate per i programmi di graduale riallineamento retributivo di cui all’art. 5 della L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
La circolare chiarisce che tali retribuzioni, pur fissate con accordi provinciali, hanno efficacia soltanto per le aziende che abbiano aderito al programma di riallineamento depositando il relativo verbale. Non essendo applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro, non incidono sulla rilevazione oggetto della circolare.
Direttive operative e ruolo delle Direzioni Regionali
In attuazione della delibera n. 799 del 28 luglio 1997 e con finalità di decentramento, la circolare attribuisce alle Direzioni Regionali il coordinamento della rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province di competenza, nonché il controllo di calcolo e di merito dei dati raccolti dalle singole Sedi.
Le Direzioni Regionali devono inoltre verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale nei settori idraulico-forestale e cooperativo siano rilevati in modo uniforme per tutte le province. A tal fine, i Direttori regionali devono designare un coordinatore esperto, incaricato dei controlli e del raccordo con la Direzione di Progetto.
Adempimenti delle Sedi e scadenze
Le Sedi sono invitate ad attivare tempestivamente le operazioni di rilevazione e a contattare immediatamente le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per le consuete riunioni di determinazione dei salari.
La circolare stabilisce che:
- le operazioni di rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere devono essere completate entro il 31 gennaio 2002;
- la documentazione deve essere trasmessa alle Direzioni Regionali con plico postale urgente;
- le Direzioni Regionali, dopo il controllo, devono inviare al Progetto per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento dell’area agricola, non oltre l’11 febbraio 2002, i modelli 1 RM e 2 RM delle province di competenza e la documentazione cartacea richiesta.
Modulistica e documentazione da inviare
Per facilitare il calcolo, sono resi disponibili i file RM1.xls e RM2.xls nell’area web indicata, con campi verdi per l’inserimento dei dati e campi bianchi protetti contenenti le formule. È prevista anche una cella per la conversione automatica da lire a euro. Qualora servano ulteriori tabelle per settori non compresi nei file forniti, è possibile duplicare quelle esistenti e modificare le intestazioni nei campi predisposti.
Ultimate le operazioni di inserimento, ogni Sede deve inviare il file compilato via e-mail. Devono inoltre essere trasmesse alle Direzioni Regionali le tabelle compilate e firmate dai rappresentanti delle diverse organizzazioni, insieme ai relativi allegati.
La documentazione cartacea da trasmettere comprende:
- i modelli 1 e 2 RM compilati per ciascun settore di attività, sottoscritti dai funzionari compilatori, dai dirigenti delle sedi e dai rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali, dell’I.N.A.I.L. e delle organizzazioni datoriali e sindacali;
- i verbali delle riunioni con i rappresentanti interessati;
- le note illustrative dei dati retributivi rilevati;
- una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 2001;
- una copia dei C.P.L. rinnovati nel corso dell’anno e relativi ai settori produttivi agricoli operanti nella provincia.
La circolare indica infine un recapito telefonico per eventuali chiarimenti tecnici sull’immissione dei dati.
Punti principali
Finalità della rilevazione e riferimenti normativi
Le Sedi devono procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 2001 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. La rilevazione per l’anno 2002 è effettuata secondo il D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 e l’art. 3 della L. n. 457 dell’8 agosto 1972, per le finalità di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 375/1993 e all’art. 7 della L. n. 233/1990. Restano inoltre rilevanti, per specifiche categorie, le retribuzioni medie giornaliere rilevate nel 2001 e valevoli per il 2002.
Effetti sul calcolo dei contributi agricoli
Dal 1° gennaio 1998, per effetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997, le retribuzioni medie convenzionali dell’anno non sono più rilevanti per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato. Per le qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori al salario convenzionale provinciale del 1996, i contributi si calcolano sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Per le qualifiche che non hanno superato il salario medio del 1996, continuano a valere i salari convenzionali provinciali del 1996 per il calcolo dei contributi 2002.
Contratti collettivi e contrattazione applicabile
La rilevazione deve essere condotta considerando i contratti collettivi nazionali stipulati per i diversi comparti agricoli e connessi: agricoltori e florovivaisti, sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, cooperative e consorzi agrari, consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, aziende cooperative di trasformazione e lavorazione prodotti agricoli e alimentari. Devono inoltre essere considerati i contratti integrativi regionali per i settori idraulico forestale e cooperativo, i contratti integrativi provinciali per i settori tradizionale, florovivaistico e cooperativistico, nonché gli eventuali contratti integrativi provinciali di altri settori produttivi agricoli presenti nelle singole realtà provinciali.
Retribuzioni in natura e criteri di determinazione
Ai fini del calcolo delle medie provinciali, le retribuzioni in natura sono costituite dagli importi delle indennità sostitutive previste dai contratti stessi. Non devono invece essere utilizzati i precedenti valori convenzionali fissati con decreto ministeriale.
Ordinamento professionale e qualifiche degli operai agricoli e florovivaisti
Il C.C.N.L. del 10 luglio 1998 ha introdotto un nuovo ordinamento professionale articolato in tre aree, con rinvio alla contrattazione provinciale per la definizione degli inquadramenti, dei salari di qualifica e della scala parametrale. Poiché la legislazione di riferimento continua a basarsi sulle qualifiche, nelle province in cui è stato rinnovato il contratto provinciale la rilevazione deve essere ricondotta alle qualifiche, anche tramite conversione dei parametri economici delle aree nelle preesistenti qualifiche. La circolare consente di indicare un unico valore retributivo per qualifica oppure di riportare i parametri con la relativa incidenza. Dove non vi è stato rinnovo, si applicano i minimi salariali di area.
Retribuzioni contrattuali e minimi salariali di area
L’art. 1 del C.C.N.L. attribuisce ampia autonomia alla contrattazione di secondo livello in materia retributiva. Dal 1° luglio 1998 i salari contrattuali provinciali sono stati incrementati del 2,7% per ciascun livello professionale nei rinnovi dei contratti provinciali. Nelle province senza rinnovo, dal 1° luglio 1998 si applicano i minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi dell’aumento; tali minimi sono riportati nell’allegato 1 e si applicano secondo i criteri indicati per lavoratori specializzati super e specializzati, qualificati super e qualificati, e comuni.
Contratti di riallineamento nel Mezzogiorno
Le S.A.P. del Mezzogiorno non devono considerare le retribuzioni concordate per i programmi di graduale riallineamento retributivo di cui all’art. 5 della L. n. 608/1996 e successive modifiche. Tali retribuzioni, pur fissate con accordi provinciali, si applicano solo alle aziende che abbiano recepito il programma depositando il relativo verbale e non incidono sulla generalità dei rapporti di lavoro, quindi non rilevano ai fini della rilevazione.
Direttive operative, coordinamento regionale e scadenze
Alle Direzioni Regionali è affidato il coordinamento della rilevazione per tutte le province di competenza, con controllo di calcolo e di merito dei dati raccolti dalle Sedi. Le Direzioni devono inoltre verificare l’uniforme rilevazione dei dati relativi alla contrattazione integrativa regionale nei settori idraulico-forestale e cooperativo e designare un coordinatore esperto. Le Sedi devono avviare tempestivamente le operazioni e contattare subito le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. La rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere deve essere completata entro il 31 gennaio 2002.
Modulistica, invio dei dati e documentazione da trasmettere
Sono messi a disposizione i file RM1.xls e RM2.xls nell’area web indicata, con campi editabili e formule di calcolo automatico; è prevista anche la conversione da lire a euro. Le Sedi devono inviare il file compilato via e-mail e trasmettere con urgenza alle Direzioni Regionali le tabelle compilate e firmate e i relativi allegati. Le Direzioni Regionali, dopo il controllo, devono inoltrare entro l’11 febbraio 2002 i modelli 1 RM e 2 RM delle province competenti, unitamente alla documentazione cartacea: modelli sottoscritti, verbali delle riunioni, note illustrative, copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 2001 e copia dei C.P.L. rinnovati nell’anno per i settori produttivi agricoli interessati.
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