Circolare numero 223 del 20-12-2001
il decreto legislativo n. 565/1996 ha disposto la trasformazione della gestione "Mutualità pensioni, istituita dalla legge n. 389/1963 in favore delle casalinghe, prevedendo l’iscrizione d’ufficio delle stesse ad un nuovo Fondo, con trasferimento dei contributi già versati. Vengono stabiliti i requisiti di iscrivibilità dei nuovi assicurati, le nuove modalità di versamento dei contributi, disposizioni transitorie per il versamento di contributi pregressi nonché i requisiti di accesso alle prestazioni a carico del nuovo Fondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’operatività del nuovo Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, già denominato "Mutualità pensioni", con riferimento a iscrizione, contribuzione, premi di ingresso, versamenti transitori, prestazioni e calcolo delle pensioni. Vengono chiariti i requisiti soggettivi, le regole di compatibilità con altre attività lavorative, il minimale contributivo, l’aliquota aggiuntiva per spese di gestione, il trattamento dei contributi pregressi e le modalità di liquidazione delle pensioni di vecchiaia e inabilità. La circolare indica inoltre le procedure amministrative, i termini transitori fino al 31 dicembre 2002 e le istruzioni contabili per la nuova gestione.
Istruzioni applicative sul Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari
Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari
La circolare fornisce i criteri applicativi del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, come modificato dalla legge n. 144/1999 e dal D.Lgs. n. 47/2000, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 14 marzo 2001 che ha determinato i coefficienti di trasformazione. L’obiettivo è rendere pienamente operativo il nuovo Fondo, chiarendo soggetti interessati, modalità di iscrizione, contribuzione, prestazioni e gestione contabile.
Inquadramento del Fondo e soggetti iscritti
Dal 1° gennaio 1997 la gestione "Mutualità pensioni" ha assunto la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari". Le casalinghe già iscritte alla vecchia gestione sono state trasferite d’ufficio nel nuovo Fondo, con utilizzo dei contributi versati come premio unico d’ingresso.
Possono iscriversi volontariamente anche altri soggetti, senza distinzione di sesso, purché:
- svolgano lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- abbiano l’età minima prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro e non superino il 65° anno;
- non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente che comporti iscrizione obbligatoria ad altro ente o cassa;
- non siano titolari di pensioni dirette di anzianità, vecchiaia o invalidità/inabilità.
È invece possibile l’iscrizione per chi percepisce pensione ai superstiti.
Compatibilità con altre attività lavorative
L’iscrizione al Fondo è compatibile con attività lavorativa ad orario ridotto, anche se svolta con continuità, a condizione che la riduzione dell’orario sia tale da determinare, nel regime generale obbligatorio, la contrazione del corrispondente periodo assicurativo. Non sono quindi iscrivibili coloro che hanno diritto all’accredito dell’intero periodo di lavoro, anche in presenza di part-time.
La circolare richiama inoltre alcuni criteri per verificare la contribuzione piena o equivalente in specifiche ipotesi:
- lavoratori domestici: accredito delle settimane in base a una contribuzione media corrispondente ad almeno 24 ore settimanali;
- lavoratori agricoli dipendenti: requisito di 270 giornate annue;
- iscritti alla Gestione separata: anzianità determinata con riferimento al minimale di reddito della Gestione commercianti.
Domanda di iscrizione e controlli
L’iscrizione avviene esclusivamente su domanda dell’interessato e decorre dal primo giorno del mese di presentazione. La domanda può essere presentata o spedita a qualsiasi Sede o Agenzia INPS, oppure trasmessa via Internet o tramite Call Center; in questi ultimi casi la Sede competente è individuata automaticamente tramite CAP.
La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva sui requisiti di iscrivibilità. Le Sedi possono effettuare controlli e verifiche, anche a campione. Se l’accoglimento avviene sulla base della sola autocertificazione, il provvedimento deve evidenziare che l’Istituto si riserva verifiche successive sulla sussistenza dei requisiti. In caso di mancanza dei requisiti, la domanda è respinta con lettera raccomandata.
Contribuzione ordinaria e minimale
Dal 1° gennaio 1999 l’importo della contribuzione non può essere inferiore a lire 50.000 mensili, pari a euro 25,82. Tale minimale serve sia come soglia contributiva sia come parametro per determinare i mesi utili al diritto a pensione.
In sintesi:
- se in un anno i versamenti sono complessivamente pari o superiori a lire 600.000, l’anno è considerato interamente coperto;
- se i versamenti sono inferiori al minimale annuo, i mesi utili sono riconosciuti in proporzione alla somma versata;
- se l’importo complessivo annuo resta sotto lire 50.000, non si accredita anzianità utile al diritto, ma la contribuzione incide comunque sul montante;
- i contributi sono assoggettati a un’aliquota aggiuntiva del 2% per spese di gestione.
La circolare precisa che l’intera somma versata viene comunque accreditata all’iscritto ai fini dell’anzianità, mentre per la determinazione del montante pensionistico si considera il 98% del versato.
Regime transitorio fino al 31 dicembre 2002
Fino al 31 dicembre 2002 è previsto un regime transitorio favorevole. Chi si iscrive per la prima volta entro tale data può versare contributi anche per periodi precedenti la domanda, a partire dal 1997, senza maggiorazioni per interessi o sanzioni. La stessa facoltà riguarda anche le iscritte alla vecchia "Mutualità pensioni" al 31 dicembre 1996 e i soggetti iscritti successivamente, anche se ultrasessantenni.
Nel periodo transitorio:
- i versamenti possono coprire anni precedenti la domanda;
- un unico bollettino può essere utilizzato per più anni;
- la somma versata viene distribuita sui vari anni partendo dall’anno di versamento e secondo la capienza del minimo mensile;
- l’accredito segue il principio di competenza, e non quello di cassa, per i periodi pregressi;
- il periodo massimo accreditabile è dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002.
Gli esempi riportati nella circolare illustrano la distribuzione dei versamenti su più annualità e la conseguente attribuzione dei mesi coperti.
Premio unico d’ingresso e rivalutazione dei contributi pregressi
Per le iscritte provenienti dalla "Mutualità pensioni" il passaggio al nuovo Fondo avviene tramite premio unico d’ingresso, costituito dai contributi versati fino al 31 dicembre 1996 e, se presenti, da quelli dell’assicurazione facoltativa ex RDL n. 1827/1935. La circolare precisa che:
- i contributi della "Mutualità pensioni" vanno considerati al 95%, poiché il 5% era destinato al conto speciale previsto dalla legge n. 389/1963;
- i contributi dell’assicurazione facoltativa sono considerati per intero;
- i contributi fino al 31 dicembre 2000 devono essere rivalutati in base ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili alla quota A di pensione;
- per la rivalutazione si utilizzano i coefficienti validi per le pensioni con decorrenza 1998, così da includere anche i contributi del 1996.
Una volta determinato il premio d’ingresso, l’anzianità contributiva corrispondente si ottiene dividendo l’ammontare rivalutato per lire 50.000 mensili e confrontando il risultato con la durata effettiva dei periodi versati; viene accreditato il valore minore.
Modalità di versamento e decorrenza delle nuove procedure
I contributi devono essere versati tramite appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dall’INPS. Non essendo previsto un termine specifico, il versamento è rimesso alla scelta dell’interessato, ma l’accredito segue il principio di cassa per i versamenti dal 1° gennaio 2003 in avanti. Dal 1° gennaio 2002 non sono più utilizzabili le marche assicurative, essendo superate dall’introduzione dell’euro.
Per i versamenti cumulativi nel periodo transitorio la circolare stabilisce criteri di ripartizione proporzionale fra gli anni interessati, con attribuzione dei mesi a partire da gennaio dell’anno di versamento fino alla concorrenza del limite massimo di capienza.
Determinazione dell’anzianità contributiva a regime
A regime, cioè per i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2003, i contributi sono accreditati all’anno di pagamento secondo il principio di cassa. La copertura temporale va dal mese di iscrizione, o dall’inizio dell’anno per gli anni successivi, fino al termine dell’anno solare.
La circolare chiarisce che, ai fini del diritto alle prestazioni:
- ogni anno con versamenti pari o superiori a lire 600.000 è considerato interamente coperto;
- in caso di importi inferiori, i mesi di anzianità sono riconosciuti in proporzione;
- il criterio del minimale mensile viene applicato anche ai versamenti anteriori al 1° gennaio 1999, per omogeneità di trattamento.
Scontistica
La circolare introduce anche la possibilità di incrementare la contribuzione mediante la cosiddetta "scontistica", cioè l’accredito ai fini pensionistici degli abbuoni accumulati sugli acquisti presso esercizi convenzionati. Si tratta di una modalità aggiuntiva e facoltativa, che può concorrere sia al diritto alla pensione sia alla misura della prestazione.
Le somme derivanti dagli abbuoni vengono accreditate secondo i criteri generali della contribuzione del Fondo e rivalutate in funzione dell’anno solare di riferimento. Sul punto, tuttavia, la circolare rinvia a istruzioni successive per la disciplina completa del sistema.
Prestazioni riconosciute dal Fondo
Il Fondo riconosce soltanto due prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di inabilità.
Non è prevista la pensione ai superstiti.
Per la pensione di vecchiaia sono richiesti:
- 57 anni di età;
- almeno 5 anni di contribuzione, pari a 60 mesi;
- prima dei 65 anni, un importo almeno pari a 1,2 volte l’assegno sociale.
Dal compimento dei 65 anni il requisito dell’importo minimo non si applica più, fermo restando il requisito contributivo quinquennale.
Per la pensione di inabilità sono richiesti:
- almeno 5 anni di contribuzione;
- assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La circolare precisa che per i requisiti contributivi si computano anche i contributi derivanti dal premio unico d’ingresso per le iscritte provenienti dalla vecchia gestione.
Calcolo della pensione e coefficienti di trasformazione
L’importo della pensione è determinato con il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995. Il montante individuale dei contributi è moltiplicato per lo specifico coefficiente di trasformazione fissato dal decreto interministeriale 14 marzo 2001.
I coefficienti di trasformazione sono i seguenti:
- 57 anni: 4,903%
- 58 anni: 5,049%
- 59 anni: 5,204%
- 60 anni: 5,368%
- 61 anni: 5,542%
- 62 anni: 5,727%
- 63 anni: 5,925%
- 64 anni: 6,136%
- 65 anni: 6,361%
Sono previste regole specifiche per le frazioni di anno: il coefficiente va incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra i coefficienti dell’età immediatamente superiore e inferiore quanti sono i mesi interi trascorsi. Per la pensione di inabilità a soggetti con età inferiore a 57 anni si applica il coefficiente dei 57 anni.
L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’importo annuo per 13. Le pensioni del Fondo non sono soggette a perequazione automatica né a integrazione al minimo.
Trattamento dei soggetti già iscritti al 31 dicembre 1996
Per le iscritte già presenti nella "Mutualità pensioni" al 31 dicembre 1996 e non ancora pensionate alla data del decreto ministeriale del 14 marzo 2001, i trattamenti devono essere liquidati secondo la nuova normativa, salvo il caso delle assicurate che alla data del 23 maggio 2001 abbiano almeno 65 anni e 15 anni di assicurazione: per queste ultime può continuare ad applicarsi la legge n. 389/1963, se più favorevole.
Quando la previgente disciplina resta rilevante, l’INPS deve procedere al doppio calcolo:
- pensione secondo il sistema contributivo del nuovo Fondo;
- pensione secondo la legge n. 389/1963, con rivalutazione dei contributi secondo i coefficienti della quota A.
Deve essere liquidato l’importo più favorevole.
Organo di gestione e ricorsi
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore con durata triennale, composto da rappresentanti delle associazioni di categoria e dei Ministeri competenti. Il Comitato ha, tra gli altri compiti, la decisione in unica istanza dei ricorsi su contributi e prestazioni.
I ricorsi devono essere proposti entro 90 giorni dal provvedimento impugnato. Se il Comitato non decide entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria. La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento.
Istruzioni contabili e gestione dei conti
La gestione speciale MP continua a operare con sistema tecnico-finanziario di capitalizzazione e contabilità separata MPK. Per la riscossione dei contributi versati tramite bollettino postale viene istituito il conto GPA 02/31, movimentato in contropartita con il conto MPK 52/10, conto di transito per le riscossioni in attesa di imputazione definitiva. Vengono soppressi i conti MPK 21/00 e MPK 21/01.
Restano ferme le modalità di imputazione contabile delle prestazioni pensionistiche e delle somme connesse, mentre per i riscatti e per il ritiro delle marche assicurative la circolare rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Istituzione del Fondo e platea dei soggetti
Dal 1° gennaio 1997 la gestione "Mutualità pensioni" assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari". Le iscritte alla vecchia gestione sono trasferite d’ufficio nel nuovo Fondo con utilizzo dei contributi già versati come premio unico d’ingresso. Possono iscriversi volontariamente anche soggetti di entrambi i sessi, entro il 65° anno di età e non al di sopra dell’età per l’avviamento al lavoro, che svolgano lavoro domestico non retribuito per responsabilità familiari, purché non siano titolari di attività lavorativa obbligatoria presso altri enti o casse e non percepiscano pensioni dirette; è ammessa l’iscrizione per i titolari di pensione ai superstiti.
Compatibilità con altre attività e requisiti di iscrivibilità
L’iscrizione resta compatibile con attività lavorativa ad orario ridotto anche continuativa, purché tale da ridurre il periodo assicurativo nel regime generale obbligatorio. Non sono iscrivibili coloro che hanno diritto all’intero periodo di lavoro, anche se a orario ridotto. Per le verifiche di contribuzione piena si richiamano i criteri del minimale retributivo; per alcune categorie valgono parametri specifici: lavoratori domestici con minimo di 24 ore settimanali, lavoratori agricoli con 270 giornate annue, iscritti alla Gestione separata con minimale di reddito della Gestione commercianti.
Iscrizione, decorrenza e controlli amministrativi
L’iscrizione avviene su domanda esplicita e decorre dal primo giorno del mese di presentazione della richiesta. Le domande possono essere presentate via Internet, call center o presso Agenzie/Sedi INPS; la struttura ricevente le trasmette alla Sede competente in base alla residenza, con attribuzione automatica tramite CAP per le domande telematiche o telefoniche. La seconda parte del modulo contiene autocertificazione sui requisiti. Le Sedi effettuano controlli a campione e, in caso di accoglimento fondato sulla sola autocertificazione, devono avvertire che l’Istituto si riserva verifiche successive. Se mancano i requisiti, la domanda è respinta con raccomandata.
Contribuzione ordinaria, minimale e aliquota gestione
Dal 1° gennaio 1999 il contributo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili, pari a euro 25,82. Il minimale mensile serve anche per determinare i mesi utili ai fini pensionistici; se in un anno si versano più importi inferiori al minimale, la copertura si calcola per divisione dell’importo annuo complessivo per il minimale, arrotondando per difetto. Se l’importo annuo complessivo resta sotto il minimale, non si accredita anzianità utile a pensione, ma la contribuzione incide sul montante. Su ogni versamento è applicata un’aliquota aggiuntiva del 2% per spese di gestione, che non riduce la somma accreditata ai fini dell’anzianità, ma solo il montante pensionistico, calcolato sul 98% del versato.
Periodo transitorio, premi di ingresso e contribuzioni pregresse
Fino al 31 dicembre 2002 i nuovi iscritti e, nei limiti previsti, i soggetti già appartenenti alla vecchia gestione possono versare contributi anche per anni precedenti la domanda, dal 1997 in poi, senza interessi o sanzioni. Per i versamenti transitori la copertura assicurativa è attribuita secondo il principio di competenza e può riguardare più anni con un solo bollettino, distribuendo la somma sui vari anni fino a concorrenza del periodo coperto. I contributi versati alla "Mutualità pensioni" fino al 31 dicembre 1996 e quelli dell’assicurazione facoltativa costituiscono il premio unico d’ingresso, previa rivalutazione; per la vecchia gestione il 5% era destinato al conto speciale, quindi ai fini del premio si considera il 95% dei versamenti della Mutualità, mentre i contributi dell’assicurazione facoltativa sono considerati integralmente.
Prestazioni: pensione di vecchiaia e inabilità
Il Fondo riconosce solo pensione di vecchiaia e pensione di inabilità; non è prevista la pensione ai superstiti. La pensione di vecchiaia richiede 57 anni di età, 5 anni di contribuzione e, prima dei 65 anni, un importo non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale; al compimento dei 65 anni il requisito di importo non opera più. La pensione di inabilità richiede 5 anni di contribuzione e l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per entrambe le prestazioni si computano 60 mesi di contribuzione utili ai fini del requisito quinquennale.
Calcolo della pensione e coefficiente di trasformazione
La pensione è calcolata secondo il sistema contributivo della legge n. 335/1995, moltiplicando il montante individuale per lo specifico coefficiente di trasformazione stabilito dal decreto interministeriale 14 marzo 2001. I coefficienti partono dal 4,903% a 57 anni e arrivano al 6,361% a 65 anni, con adeguamento per frazioni di anno; per la pensione di inabilità a soggetti sotto i 57 anni si applica comunque il coefficiente dei 57 anni. Il montante individuale si determina sui contributi effettivamente versati, al netto del 2% di gestione, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione ISTAT (variazione media quinquennale del PIL nominale). Le pensioni del Fondo non sono soggette a perequazione automatica né a integrazione al minimo.
Tutela dei soggetti già iscritti al 31 dicembre 1996
Per le assicurate già iscritte alla "Mutualità pensioni" al 31 dicembre 1996 si applica il nuovo regime, ma ai fini del requisito contributivo dei 5 anni valgono anche i contributi della vecchia gestione e dell’assicurazione facoltativa, rivalutati secondo le regole indicate. Per le iscritte che abbiano almeno 65 anni e 15 anni di assicurazione alla data del 23 maggio 2001 può continuare a essere liquidata la pensione secondo la legge n. 389/1963, se più favorevole. Nei casi in cui la normativa previgente sia ancora applicabile, deve essere effettuato il doppio calcolo tra vecchie e nuove regole e va corrisposto l’importo più favorevole.
Ricorsi, organo di gestione e istruzioni contabili
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore con durata triennale, composto da rappresentanti delle associazioni di categoria e dei Ministeri competenti. Il Comitato decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; il termine è di 90 giorni dal provvedimento impugnato e, decorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso, è possibile adire l’autorità giudiziaria. Sul piano contabile, la gestione continua con contabilità separata MPK; vengono istituiti il conto GPA 02/31 per la riscossione dei contributi tramite bollettino postale e il conto MPK 52/10 per le riscossioni in attesa di imputazione definitiva, mentre cessano i conti MPK 21/00 e MPK 21/01.
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