Circolare numero 225 del 20-12-2001
E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2002. Il rinnovo degli ordinativi di pagamento è stato effettuato dopo aver applicato la perequazione definitiva per l’anno 2001, nella misura del 2,6 per cento ed effettuato la conversione degli importi così determinati all’euro. E’ stata applicata per l’anno 2002 la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,7 per cento. Sono stati inoltre applicati i benefici previsti dal disegno di legge finanziaria 2002 per quanto riguarda l’incremento della maggiorazione sociale fino ad un milione per le pensioni per le quali i dati di archivio hanno consentito l’immediata applicazione dell’aumento. Sono state del pari applicate le nuove misure delle detrazioni di imposta per i figli. La circolare tratta anche le modalità di tassazione delle pensioni, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rinnovo delle pensioni e delle prestazioni INPS per l'anno 2002, nel contesto del passaggio dalla lira all'euro. Vengono illustrati i criteri di conversione, la perequazione automatica del 2,7% per il 2002 e il conguaglio definitivo del 2,6% per il 2001, oltre agli aumenti per le prestazioni INVCIV, gli assegni di invalidità, le maggiorazioni fino a 516,46 euro, l'assegno di accompagnamento e il contributo di solidarietà. La circolare tratta inoltre le modalità di tassazione, addizionali IRPEF, conguagli fiscali, periodicità dei pagamenti, certificazione CUD e modello Obis M, nonché le dichiarazioni annuali richieste agli invalidi civili.
Rinnovo pensioni e prestazioni INPS per il 2002 con passaggio all'euro, perequazione automatica e adempimenti fiscali e sanitari
Rinnovo pensioni e prestazioni INPS per il 2002
La circolare disciplina le operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni INPS per l'anno 2002, in un contesto segnato dal passaggio dalla lira all'euro e dall'applicazione della perequazione automatica. Il documento riepiloga criteri di conversione, aumenti, conguagli, regole fiscali, periodicità dei pagamenti e adempimenti documentali connessi alle diverse prestazioni.
Passaggio dalla lira all'euro e criteri di conversione
Dal 1° gennaio 2002 l'euro è adottato come unità di conto in sostituzione della lira. La circolare precisa che:
- le pensioni sono calcolate in lire fino al 31 dicembre 2001;
- sono convertite da lire ad euro alla data del 31 dicembre 2001;
- sono calcolate in euro dal 1° gennaio 2002.
Lo stesso meccanismo è applicato anche alle operazioni di calcolo e ricalcolo successive al 31 dicembre 2001. Per il rinnovo 2002, quindi, le procedure hanno:
- rideterminato l'importo di pensione per il 2001 in lire;
- convertito in euro l'importo risultante al 31 dicembre 2001;
- determinato in euro l'importo spettante per il 2002.
Il tutto avviene in applicazione dei criteri fissati dalla deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001, richiamata in allegato.
Perequazione automatica e conguagli per il 2001
Il decreto ministeriale 20 novembre 2001 fissa:
- nella misura del 2,7% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per il 2002;
- nella misura definitiva del 2,6% l'aumento di perequazione automatica per il 2001, già applicato in via previsionale nella misura del 2,4%.
In sede di rinnovo sono stati quindi determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi nel 2001. La circolare richiama inoltre gli importi dei trattamenti minimi e le fasce di pensione per l'applicazione della perequazione, contenuti nell'allegato 3.
Per l'anno 2002 la perequazione è stata applicata anche ai trattamenti con pagamento disgiunto o ridotto, tra cui:
- assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- assegno alimentare per figli;
- assegno alimentare per ex coniuge;
- "altra pensione" per il piano di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.
Rinnovo delle pensioni PS, AS e delle prestazioni INVCIV
Per le pensioni PS e AS, prima del rinnovo sono state memorizzate nel database anche le dichiarazioni RED 1998 e 1999 per le posizioni pervenute dopo l'elaborazione generalizzata. Il ricalcolo ha quindi tenuto conto della situazione reddituale aggiornata, inserendo il flag per la ricostituzione d'ufficio ove necessario.
Analogo trattamento è stato riservato alle prestazioni INVCIV per titolari con più di 65 anni, per le quali erano pervenute dichiarazioni RED 1998 e 1999 dopo l'elaborazione generalizzata.
Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti sono stati rinnovati applicando la perequazione del 2,7%, con conguaglio per lo scostamento dello 0,2% riferito al 2001.
Inoltre, dal 1° gennaio 2002:
- le indennità sono aumentate dell'1,74%, sulla base della variazione dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria;
- i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore di ciechi civili e sordomuti sono aumentati del 2,9%, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo;
- l'indennità speciale per i ciechi ventesimisti è stata elevata a lire 215.730 mensili, pari a euro 111,42, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 131.
Trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni
Per gli invalidi civili e i sordomuti che compiono 65 anni entro il 31 dicembre 2002, le prestazioni sono state ricalcolate attribuendo l'assegno sociale dal mese successivo al compimento dell'età, purché risultino memorizzati i dati reddituali necessari.
Le sedi devono individuare e ricostituire tempestivamente queste prestazioni prima del compimento del 65° anno, così da consentire la trasformazione automatica. Se i dati reddituali non sono stati segnalati in tempo utile, le prestazioni devono essere ricostituite con la nuova procedura di ricostituzione in corso di rilascio; in mancanza di dati aggiornati, continua a essere corrisposto il vecchio importo.
Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Per evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo alla scadenza della revisione sanitaria. Restano tuttavia in pagamento le indennità per invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65° anno.
Quando la revisione sanitaria consente la ripresa del pagamento, le sedi devono:
- confermare l'avvenuta revisione tramite procedura REVSAN;
- attivare la ricostituzione d'ufficio con la nuova procedura in corso di rilascio.
Rinnovo degli assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi mediante azzeramento degli importi dalla data di scadenza. La sospensione non si applica ai titolari che hanno perfezionato l'età per la pensione di vecchiaia.
Se l'assegno viene nuovamente confermato, le sedi devono segnalare l'informazione con procedura REVSAN e attivare la ricostituzione d'ufficio con la nuova procedura disponibile.
Incremento delle pensioni fino a 516,46 euro
La circolare applica, nel contesto del rinnovo, l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati previsto dall'articolo 31 della legge finanziaria 2002, in corso di approvazione al momento della circolare. L'aumento riguarda i titolari già beneficiari di:
- maggiorazione sociale dei minimi di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- aumento dell'assegno sociale di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- aumento della pensione sociale di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
L'incremento è stato attribuito a chi al 31 dicembre 2001 aveva titolo al beneficio, sulla base dei redditi e dei dati contributivi già memorizzati. Ai fini del calcolo è stato sottratto dal reddito memorizzato il reddito della casa di abitazione risultante dal data base reddituale.
Per i pensionati con importi inferiori a 516,46 euro potenzialmente interessati all'aumento, la circolare prevede l'invio, nel mese di gennaio, di una lettera per la richiesta dei dati reddituali propri e del coniuge. Le sedi sono invitate a definire le domande di maggiorazione e di aumento sociale ancora giacenti appena disponibile la procedura di ricostituzione.
Assegno per assistenza personale continuativa
L'articolo 2 del decreto 9 ottobre 2001 ha elevato, con effetto dal 1° luglio 2001, da lire 715.000 a lire 734.000 l'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in favore dei pensionati per inabilità.
La nuova misura è erogata dal 1° gennaio 2002. Sulla prima rata di pensione del 2002 viene corrisposto il conguaglio relativo al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001.
Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è stato rideterminato sulla base del massimale calcolato con coefficiente definitivo del 2,6% anziché con il coefficiente previsionale del 2,4% usato in precedenza. Il conguaglio viene erogato sulla prima rata di pensione del 2002.
La circolare richiama inoltre il chiarimento ministeriale secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina, il parametro per attrarre i trattamenti pensionistici nella sfera di applicazione del decreto interministeriale del 7 agosto 2000 è l'obbligatorietà della forma pensionistica. Gli enti erogatori devono fornire al Casellario l'informazione sull'obbligatorietà o meno dell'adesione; per le situazioni già note il contributo 2001 viene rideterminato conseguentemente.
Tassazione delle pensioni, detrazioni e addizionali IRPEF
Per il 2002 le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni previste per il 2001, poiché il disegno di legge finanziaria 2002 prevedeva la sospensione delle riduzioni di aliquota.
Sul fronte delle detrazioni d'imposta, in fase di rinnovo è stata applicata la previsione del disegno di legge finanziaria 2002 che eleva a euro 516,46 la detrazione per ciascun figlio a carico in relazione al reddito e al numero dei figli. Le tabelle aggiornate sono contenute nell'allegato 3.
Poiché per il rinnovo 2001 le detrazioni per familiari a carico erano state riconosciute in via provvisoria, la circolare dispone anche la rideterminazione delle detrazioni per il 2001 nelle pensioni non ricostituite nel corso dell'anno, con conguaglio sulla prima rata del 2002.
Per la tassazione congiunta, nel 2002 non sono stati effettuati nuovi abbinamenti fiscali. Le pensioni risultate abbinabili hanno generato un flag di ricostituzione d'ufficio, con successivo ricalcolo tramite le nuove procedure.
Sono inoltre disciplinate le addizionali regionale e comunale all'IRPEF relative al 2001, trattenute nel 2002 in 11 mensilità. Se l'importo annuo è inferiore a euro 5,50, il recupero avviene in unica soluzione; non si applicano ritenute se le IRPEF complessive non superano lire 20.000, pari a euro 10,33.
Il documento precisa anche che il codice catastale del Comune di residenza del titolare al 31 dicembre è ora riportato nel segmento GP3 dell'interfaccia GP, con evidenza nel CUD del codice catastale, della denominazione del Comune e dell'aliquota approvata.
Dati fiscali a consuntivo e certificazioni
I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche operate dalle sedi e delle variazioni trasmesse tramite le varie procedure e dagli enti. Gli eventuali conguagli fiscali a credito del pensionato sono stati memorizzati sull'archivio CONGUAGLI e corrisposti con la rata di gennaio 2002.
La circolare individua i codici di destinazione delle certificazioni fiscali e distingue tra pensioni abbinate e non abbinate fiscalmente, nonché il codice "E" per i trattamenti del Fondo di solidarietà del credito e per l'assegno straordinario di sostegno al reddito.
Sono inoltre disciplinati:
- la deducibilità degli oneri di ricongiunzione ex legge 29/79 e dei versamenti volontari LSU;
- la tassazione delle somme corrisposte nei sistemi di pagamenti ridotti o disgiunti;
- le detrazioni spettanti per gli assegni alimentari e divorzili, con importi annui indicati in lire per il 2001.
Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo 2002 le procedure centrali hanno calcolato:
- conguaglio per perequazione automatica;
- conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;
- conguaglio IRPEF per rimborso oneri deducibili;
- conguaglio a debito per recupero richiesto dalla sede sui rimborsi fiscali;
- conguaglio per addizionale regionale e comunale;
- conguaglio per contributo di solidarietà.
Il conguaglio di perequazione è stato memorizzato direttamente nel database delle pensioni; gli altri conguagli sono stati memorizzati sull'archivio CONGUAGLI e gestiti all'estrazione delle rate.
In particolare:
- i conguagli IRPEF a credito vengono pagati con la rata di gennaio 2002;
- i conguagli IRPEF a debito sono trattenuti in due rate, gennaio e febbraio 2002, salvo importi non superiori a euro 6, che sono recuperati in un'unica soluzione;
- il recupero richiesto dalla sede sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2002;
- i conguagli per contributo di solidarietà sono gestiti sulla prima rata 2002;
- i recuperi per addizionale regionale e comunale sono ripartiti in 11 mensilità.
Periodicità di pagamento delle pensioni
A seguito del passaggio all'euro, i limiti per la corresponsione semestrale o annuale anticipata sono stati rideterminati. In sintesi:
- pagamenti fino a 5 euro mensili: rate annuali anticipate;
- pagamenti superiori a 5 euro e fino a 55 euro mensili: rate semestrali anticipate;
- pagamenti superiori a 55 euro mensili: rate mensili anticipate.
Certificazione CUD e modello Obis M
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2001 ha approvato il modello CUD 2002 e ha stabilito che debba essere consegnato entro il 31 marzo 2002. La circolare precisa che i CUD vengono spediti al domicilio dei pensionati con POSTEL insieme al modello DETR03 solo per le situazioni con detrazioni per familiari a carico diversi dal coniuge.
Il modello Obis M viene emesso in un unico esemplare per ciascun pensionato e contiene tutte le pensioni del soggetto. Per il 2002 il modello è stato rivisto anche per rendere più chiaro il passaggio all'euro e riporta:
- perequazione automatica definitiva 2001 e previsionale 2002;
- eventuale importo aggiuntivo di dicembre 2001;
- incremento fino a euro 516,46, se attribuito;
- informazioni su redditi 1996, 1997 e 1998 senza variazioni;
- conguagli contenuti nella prima rata 2002;
- importi netti in euro e in lire;
- ritenute per addizionale regionale e comunale;
- eventuali indicazioni per titolari anche di rendita INAIL.
L'Obis M è inviato al domicilio del pensionato o, in caso di tutela, all'indirizzo del tutore. Dal 2002 viene inviato anche ai titolari di pensioni il cui importo non viene posto in pagamento per trattenute operate sullo stesso.
Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni INVCIV
Ai titolari di indennità di accompagnamento, soggetti agli obblighi della legge n. 662/1996, viene inviato il modello ICRIC01 da restituire entro il 31 marzo 2002. Ai titolari di assegno mensile per invalidità civile viene inviato il modello ICINC01, anch'esso da restituire entro il 31 marzo 2002.
Le dichiarazioni vanno presentate, a seconda dei casi, alle Prefetture, ai Comuni, alle ASL o alle sedi INPS. Non sono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi o minorati psichici che abbiano presentato il certificato medico previsto e per i quali sia memorizzato il relativo codice nel database.
Indicazioni finali alle sedi
Considerati gli elementi nuovi dell'operazione di rinnovo, in particolare il passaggio all'euro e l'incremento fino a 516,46 euro, la circolare invita le sedi a diffondere adeguatamente le informazioni ai pensionati tramite stampa, radio, televisione, comunicati e incontri con patronati e sindacati dei pensionati.
Punti principali
Passaggio all'euro e criteri di conversione
Dal 1° gennaio 2002 l'euro diventa unità di conto in sostituzione della lira. Le pensioni vengono calcolate in lire fino al 31 dicembre 2001, convertite in euro a tale data e poi calcolate in euro dal 1° gennaio 2002. Il meccanismo si applica anche ai rinnovi successivi e segue i criteri della deliberazione n. 176/2001.
Perequazione automatica e conguagli 2001
Il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 stabilisce per il 2002 la perequazione previsionale al 2,7% e conferma definitivamente al 2,6% l'aumento del 2001, già applicato in via previsionale al 2,4%. In sede di rinnovo sono stati effettuati i conguagli per lo scostamento del 2001, anche sui trattamenti e sugli importi collegati gestiti con procedure di pagamenti ridotti o disgiunti.
Rinnovo delle pensioni PS, AS e prestazioni INVCIV
Per le pensioni PS e AS e per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti, il rinnovo tiene conto delle dichiarazioni RED già memorizzate e della situazione reddituale aggiornata. Le prestazioni INVCIV sono state rinnovate con l'aumento del 2,7%, con adeguamento delle indennità e dei limiti di reddito, e con particolare attenzione alle trasformazioni in assegno sociale al compimento dei 65 anni e alle revisioni sanitarie scadute.
Assegni di invalidità e sospensioni per mancata conferma
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi mediante azzeramento dalla data di scadenza, salvo i casi in cui il titolare abbia maturato l'età per la pensione di vecchiaia. Per i casi nuovamente confermati è prevista la segnalazione tramite procedura REVSAN e la ricostituzione d'ufficio.
Incremento delle pensioni fino a 516,46 euro
Viene applicato l'incremento previsto dall'articolo 31 della legge finanziaria 2002 a favore dei soggetti disagiati titolari di maggiorazione sociale, assegno sociale o pensione sociale, con riferimento ai redditi e ai dati contributivi già disponibili. Per i potenziali interessati con pensioni inferiori a 516,46 euro è prevista una richiesta successiva di dati reddituali.
Assegno di accompagnamento e contributo di solidarietà
L'assegno per assistenza personale continuativa è elevato a lire 734.000 dal 1° luglio 2001 ed erogato dal 1° gennaio 2002 con conguaglio per il secondo semestre 2001. Il contributo di solidarietà è ricalcolato sulla base del massimale definitivo e viene conguagliato nella prima rata 2002; il Ministero chiarisce che rileva l'obbligatorietà della forma pensionistica.
Tassazione, addizionali IRPEF e conguagli fiscali
Le trattenute IRPEF per il 2002 si basano sulle aliquote del 2001, mentre le detrazioni per figli a carico sono aggiornate secondo il disegno di legge finanziaria 2002. Sono disciplinate anche addizionale regionale e comunale per l'anno 2001, le modalità di recupero in 11 rate, la tassazione congiunta, i conguagli a debito o credito e la gestione dei recuperi per oneri deducibili.
Certificazioni, pagamenti e adempimenti degli interessati
Il CUD 2002 va consegnato entro il 31 marzo 2002 e il modello Obis M riepiloga tutte le pensioni del soggetto, gli importi in euro e in lire, i conguagli, le addizionali e le eventuali limitazioni per lavoro o incompatibilità. Sono inoltre inviati i modelli ICINC01 e ICRIC01 agli invalidi civili tenuti alle dichiarazioni di responsabilità, da restituire entro il 31 marzo 2002.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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