Circolare numero 224 del 20-12-2001
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le operazioni di conguaglio di fine anno relative a decontribuzione dei premi di risultato, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell’1%, elementi variabili della retribuzione, erogazioni liberali, fringe benefit e operazioni societarie. Per tali adempimenti è consentito utilizzare la denuncia di dicembre 2001 o quella di gennaio 2002, senza oneri accessori, secondo modalità e codici specifici. La circolare indica inoltre i criteri di calcolo, i limiti economici, le regole di imputazione temporale tra dicembre 2001 e gennaio 2002, nonché i codici DM/10 da impiegare per versamenti, recuperi e conguagli.
Conguaglio di fine anno e di gennaio 2002 per contributi previdenziali e assistenziali
Conguaglio di fine anno 2001 e gennaio 2002
La circolare disciplina le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale che possono rendersi necessarie in prossimità della chiusura dell’anno solare. L’obiettivo è consentire ai datori di lavoro di correggere l’imponibile contributivo, applicare correttamente le aliquote e imputare ai periodi di competenza gli elementi variabili della retribuzione. Le operazioni possono essere effettuate con la denuncia di dicembre 2001, con scadenza 16/1/2002, oppure con quella di gennaio 2002, con scadenza 16/2/2002, senza oneri accessori, secondo le modalità previste per ciascuna fattispecie.
Decontribuzione dei premi di risultato
La circolare richiama il regime speciale previsto dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, applicabile agli importi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello la cui erogazione sia incerta e collegata a incrementi di produttività, qualità e competitività. Per beneficiare del regime, i contratti devono essere depositati presso l’U.P.L.M.O. entro 30 giorni dalla stipula.
Il regime prevede che tali importi siano assoggettati, in luogo della contribuzione ordinaria, al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, destinato alle gestioni pensionistiche di legge. Il beneficio opera entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita dal lavoratore nell’anno solare di riferimento. Il contributo di solidarietà non è dovuto se le erogazioni sono destinate alla previdenza complementare; se la destinazione è solo parziale, il contributo si applica sulla quota residua.
La circolare chiarisce che la decontribuzione riguarda l’intera retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997, e quindi incide sia sulla contribuzione a carico del datore sia su quella a carico del lavoratore. La base di calcolo del tetto è la retribuzione corrisposta dal singolo datore che effettua l’erogazione.
Decontribuzione operata in corso d’anno
Se il datore effettua la decontribuzione al momento dell’erogazione, il tetto del 3% è calcolato su una retribuzione annua presunta. Se l’erogazione è pari o inferiore al tetto, essa viene interamente decontribuita con versamento del 10% tramite codice M930. Se l’erogazione supera il tetto, solo la quota corrispondente al tetto è assoggettata al contributo di solidarietà del 10%, mentre l’eccedenza resta soggetta a contribuzione ordinaria.
La circolare fornisce un esempio numerico e la formula da applicare quando l’erogazione supera il tetto: l’importo soggetto a decontribuzione si determina considerando la retribuzione e l’erogazione, con successivo arrotondamento e utilizzo del codice M930 per il contributo di solidarietà. La parte non decontribuita resta imponibile nel mese di erogazione.
A fine anno o alla cessazione del rapporto, il datore deve confrontare retribuzione presunta e retribuzione effettiva. Se la retribuzione effettiva è maggiore, aumenta il tetto e il datore deve riconoscere un’ulteriore quota di decontribuzione, con conguaglio a debito del lavoratore e utilizzo del codice M931; la restituzione delle prestazioni di malattia e maternità conguagliate in misura superiore avviene con i codici E775 ed E776. Se il conguaglio avviene con denuncia di gennaio 2002, i calcoli restano in lire ma i valori devono essere espressi in Euro.
Se invece la retribuzione effettiva è inferiore a quella presunta, il tetto si riduce e occorre recuperare la parte di decontribuzione applicata in eccesso, utilizzando il codice L931. Anche in questo caso, per la denuncia di gennaio 2002, i valori sono convertiti in Euro e arrotondati secondo le istruzioni richiamate.
Decontribuzione operata a fine anno o alla cessazione
Se le erogazioni sono state assoggettate a contribuzione piena al momento del pagamento, il datore deve calcolare il tetto del 3% sulla retribuzione annua effettiva nel periodo di paga di dicembre 2001, gennaio 2002 o in occasione della cessazione. Se l’erogazione è pari o inferiore al tetto, l’importo è portato in diminuzione della retribuzione imponibile e assoggettato al contributo di solidarietà con codice M930; se supera il tetto, si porta in diminuzione solo la quota pari al tetto.
Quando il regime contributivo del mese del conguaglio è diverso da quello vigente al momento dell’erogazione, la circolare consente l’uso di specifici codici nei quadri B/C e D per recuperi o restituzioni relativi a sgravio totale, agevolazioni contributive e differenze di aliquota. Gli importi indicati nella denuncia di gennaio 2002 devono essere espressi in Euro.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
La circolare ricorda che per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, oppure per chi opta per il sistema contributivo, opera un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per l’anno 2001 il massimale è pari a L. 148.014.000, cioè € 76.442,85 arrotondati a € 76.443,00. Il massimale si applica alla sola contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
I datori di lavoro devono assoggettare a tutte le contribuzioni, mese per mese, l’intera retribuzione fino al raggiungimento del massimale; oltre tale soglia, versano solo le contribuzioni minori, esposte con il codice tipo contribuzione 98. Il massimale non è frazionabile a mese e va considerato anche se l’anno è retribuito solo in parte. In caso di rapporti successivi, le retribuzioni precedenti si cumulano e il lavoratore deve esibire la certificazione CUD al nuovo datore; in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni si sommano ai fini del massimale e il superamento comporta riproporzionamento della quota imponibile nel mese di riferimento.
Se nel corso dell’anno è stato versato IVS sulla parte eccedente il massimale, il datore effettua il recupero con il codice D/DM D952 preceduto dalla dicitura "RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE". Il medesimo codice vale anche per la contribuzione IVS dovuta a fondi sostitutivi o gestioni speciali INPS. Il conguaglio del maggior contributo può essere effettuato con la denuncia di dicembre 2001 o con quella di gennaio 2002.
La circolare precisa inoltre che gli elementi variabili della retribuzione denunciati a gennaio 2002 non incidono sul massimale dell’anno precedente, perché ai fini contributivi sono considerati retribuzione di gennaio. Se tali elementi determinano un aumento della retribuzione di gennaio 2002, essi sono considerati di competenza 2002 e non 2001.
Previdenza complementare sulla quota eccedente il massimale
La parte di retribuzione eccedente il massimale, se destinata al finanziamento di fondi pensione, è richiamata alla disciplina del D.Lgs. n. 579/1995 e successive modifiche. La circolare ripercorre il quadro normativo e segnala che il D.Lgs. n. 47/2000 ha ricondotto i contributi alla previdenza complementare nel generale regime degli oneri deducibili, considerando anche i contributi versati ai sensi della legge n. 335/1995 eccedenti il massimale.
Pur in presenza di un intervento legislativo che ha abrogato il previgente regime fiscale speciale, non è stata abrogata la previsione del contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore. Poiché sono in corso approfondimenti ministeriali, le aziende interessate devono applicare provvisoriamente tale contributo, con codice M921, riservandosi il diritto alla restituzione se la successiva interpretazione dovesse escluderne l’obbligo.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
La circolare richiama il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, sulla quota di retribuzione che eccede la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2001 il limite è pari a L. 68.048.000 annue, equivalenti a € 35.144,00, e a L. 5.671.000 mensili, equivalenti a € 2.929,00.
Sono indicati i codici da utilizzare per il versamento ordinario del contributo aggiuntivo, differenziati per categoria di datore di lavoro: M950 per la generalità delle aziende, B980 per banche ed enti pubblici creditizi, X960 per il Fondo elettrici, X970 per il Fondo telefonici e X980 per l’ex Fondo autoferrotranvieri. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2001, il contributo si applica anche al personale iscritto al soppresso fondo ante 31.12.1995 in ambito trasporto pubblico.
Il sistema di mensilizzazione può richiedere conguagli a credito o a debito del lavoratore, da effettuare con la denuncia di dicembre 2001 o di gennaio 2002. Per tali operazioni sono previsti specifici codici di conguaglio nei quadri B/C e di recupero nel quadro D. Anche in questo caso, se il conguaglio avviene con la denuncia di gennaio 2002, i valori devono essere indicati in Euro.
La circolare chiarisce che gli elementi variabili della retribuzione denunciati a gennaio non incidono sul tetto 2001, perché sono considerati retribuzione di gennaio 2002. In caso di rapporti successivi o simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento della prima fascia. Il lavoratore deve esibire ai successivi datori la certificazione CUD delle retribuzioni già percepite. Nei rapporti simultanei, di regola, il conguaglio è effettuato dal datore che corrisponde la retribuzione più elevata; se a dicembre il rapporto è in essere con un solo datore, questi procede al conguaglio sulla base delle certificazioni prodotte.
La circolare affronta anche il caso di modifica del regime pensionistico obbligatorio nel corso dell’anno, ad esempio per passaggio da impiegato a dirigente o viceversa. In tale ipotesi il datore effettua il conguaglio sul regime cessato, con eventuale rimborso al lavoratore e recupero verso l’ente previdenziale, e poi applica il contributo aggiuntivo del 1% per i periodi successivi, con conguaglio finale sul fondo di appartenenza al termine dell’anno.
Elementi variabili della retribuzione
In attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata dal D.M. 7/10/1993, la circolare ribadisce che gli elementi o eventi che modificano la retribuzione imponibile possono essere regolarizzati nel mese successivo a quello in cui si verificano, purché resti garantita la corrispondenza tra competenza dell’anno e contribuzione.
Sono elencati gli eventi rilevanti, tra cui:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di diaria o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore;
- indennità per riposi di allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili INAIL;
- permessi non retribuiti e altre astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono considerati assimilabili anche l’indennità di cassa e i prestiti ai dipendenti. La circolare richiama inoltre i chiarimenti già forniti sul trattamento delle ferie non godute e della banca ore.
Per gli eventi di competenza dicembre 2001 con adempimenti assolti a gennaio 2002, i datori di lavoro devono usare i codici A000 e D000 per la generalità delle aziende, F000 e G000 per i fondi speciali di previdenza, F010 e G010 per le prestazioni in conto capitale. I codici T000 e V000 non devono più essere utilizzati. Gli importi devono essere imputati per competenza a dicembre 2001 ma considerati, ai fini di aliquote, massimali e agevolazioni, come retribuzione di gennaio 2002. Se necessario, la sistemazione contributiva può essere comunicata anche con la denuncia di febbraio 2002, indicando i valori in Euro.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non concorrono al reddito entro il limite di L. 500.000, pari a € 258,23, per periodo d’imposta; la stessa soglia vale anche ai fini previdenziali per effetto dell’unificazione delle basi imponibili. In sede di conguaglio di fine anno, anche tenendo conto di somme erogate da precedenti datori, il datore può operare le rettifiche con la denuncia di dicembre 2001 o gennaio 2002.
Se l’erogazione non era stata assoggettata a contribuzione ed eccede il limite, la quota eccedente va portata in aumento della retribuzione imponibile del mese di denuncia e il lavoratore deve versare la differenza della contribuzione a proprio carico trattenuta in meno. Se invece nel corso dell’anno l’erogazione è stata già assoggettata a contribuzione, la parte non imponibile entro il tetto deve essere portata in diminuzione dell’imponibile e il lavoratore deve essere rimborsato della contribuzione trattenuta in eccesso.
Fringe benefit
Per i beni e servizi ceduti al dipendente, il valore non concorre a formare il reddito se, complessivamente nel periodo d’imposta, non supera L. 500.000, pari a € 258,23; se il limite è superato, il valore concorre interamente a formare il reddito. Ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati.
In sede di conguaglio, se il valore complessivo dei fringe benefit, anche sommato a quanto erogato da precedenti datori, supera il limite e non è stato già assoggettato a contribuzione, il datore deve portare in aumento della retribuzione imponibile il valore corrispondente e trattenere al lavoratore la differenza della quota contributiva a suo carico non trattenuta nel corso dell’anno. La circolare ricorda infine che, per i prestiti ai dipendenti, il valore del compenso in natura va determinato con riferimento al TUR vigente al termine di ciascun anno.
Operazioni societarie
In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c., quindi senza soluzione di continuità, il datore subentrante può effettuare i conguagli dei contributi previdenziali sulla totalità delle retribuzioni corrisposte nell’anno al lavoratore. Questa facoltà riguarda tutti gli istituti trattati dalla circolare, inclusi decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.
Punti principali
Termini generali per i conguagli di fine anno
I datori di lavoro possono effettuare i conguagli con la denuncia di dicembre 2001, in scadenza il 16/1/2002, oppure con quella di gennaio 2002, in scadenza il 16/2/2002, senza aggravio di oneri accessori. Le operazioni riguardano le principali fattispecie contributive e assistenziali elencate in apertura.
Decontribuzione dei premi di risultato
Viene richiamato il regime di decontribuzione previsto dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997, applicabile agli importi della contrattazione aziendale o di secondo livello legati a produttività, qualità e competitività. Il tetto annuo è pari al 3% della retribuzione imponibile del lavoratore. La decontribuzione avviene mediante contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, salvo destinazione alla previdenza complementare. La circolare disciplina il calcolo in corso d’anno e il conguaglio finale, con i codici M930, M931 e L931, oltre ai codici E775 ed E776 per il recupero delle prestazioni di malattia e maternità.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per i lavoratori assoggettati al sistema contributivo il massimale annuo per il 2001 è fissato in L. 148.014.000, pari a € 76.443,00 arrotondati. Il massimale si applica alla contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare richiama le regole di cumulo in caso di rapporti successivi o simultanei e consente il recupero del contributo IVS versato oltre il massimale tramite il codice L952. Si chiarisce inoltre che gli elementi variabili retribuiti con denuncia di gennaio 2002 non incidono sul massimale 2001.
Previdenza complementare sulla quota eccedente il massimale
La parte eccedente il massimale annuo destinata a fondi pensione continua a essere trattata alla luce del D.Lgs. n. 579/1995 e delle modifiche fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000. In attesa di chiarimenti ministeriali sull’effettiva permanenza dell’obbligo, le aziende applicano il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore, con codice M921, salvo diritto alla restituzione se l’interpretazione dovesse rivelarsi non corretta.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i lavoratori soggetti a regimi pensionistici con aliquota inferiore al 10%, la circolare ribadisce l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2001 il limite mensile è L. 5.671.000, pari a € 2.929,00. Sono indicati i codici per il versamento ordinario (M950, B980, X960, X970, X980) e per il conguaglio/recupero (M951, B981, X961, X971, X981, L951, L961, L971, L981).
Elementi variabili della retribuzione
La circolare conferma che gli elementi variabili riferiti a dicembre 2001 e denunciati a gennaio 2002 devono essere imputati per competenza a dicembre 2001 ma trattati contributivamente come retribuzione di gennaio 2002. Sono elencati i principali eventi rilevanti, i codici da utilizzare nel quadro B/C e le modalità di conguaglio anche per febbraio 2002, con valori espressi in Euro.
Erogazioni liberali e fringe benefit
Le erogazioni liberali e i fringe benefit restano esclusi dal reddito e dall’imponibile previdenziale entro il limite di L. 500.000, pari a € 258,23, nel periodo d’imposta. Se il limite è superato, la normativa richiamata impone il trattamento dell’intero importo come imponibile; la circolare specifica però che, ai soli fini previdenziali, il conguaglio deve riguardare i benefici erogati dal datore che effettua l’operazione. Sono previste modalità distinte nel caso di importi già assoggettati o non assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno.
Operazioni societarie
In caso di trasferimento di lavoratori ex art. 2112 c.c., il datore subentrante può eseguire i conguagli sull’insieme delle retribuzioni erogate nell’anno, includendo decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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