Direttiva 2022/2556
Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica un insieme di direttive del settore finanziario per integrare espressamente la resilienza operativa digitale nelle regole settoriali e coordinare tali regole con il regolamento (UE) 2022/2554. L’obiettivo è eliminare sovrapposizioni, colmare lacune e garantire coerenza nei requisiti su sistemi TIC, continuità operativa, incident reporting, outsourcing e pianificazione della risoluzione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 17 gennaio 2025 e applicarle dalla stessa data, in linea con l’avvio di applicazione del regolamento DORA.
Modifica diverse direttive del settore finanziario per allinearle al quadro UE sulla resilienza operativa digitale, con riferimento al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepirla, e indirettamente alle entità finanziarie disciplinate dalle direttive modificate: OICVM e società di gestione, imprese di assicurazione e riassicurazione, GEFIA, enti creditizi, imprese di investimento, sedi di negoziazione e mercati regolamentati, prestatori di servizi di pagamento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e EPAP/enti pensionistici aziendali o professionali. L’ambito è limitato agli aspetti di governance, gestione del rischio, continuità operativa, sistemi TIC, outsourcing TIC, segnalazione incidenti e considerazioni in materia di risoluzione e vigilanza prudenziale. La direttiva non crea un quadro autonomo completo, ma armonizza le direttive settoriali per renderle coerenti con il regolamento (UE) 2022/2554; per taluni prestatori di servizi di pagamento ed esentati sono previste esclusioni specifiche dall’applicazione di norme nazionali o settoriali su segnalazione incidenti, ferma restando l’applicazione del capo II del regolamento.
Direttiva (UE) 2022/2556 – resilienza operativa digitale per il settore finanziario
La direttiva interviene in modo coordinato su varie direttive del settore finanziario per integrare, nelle discipline settoriali, i requisiti di resilienza operativa digitale introdotti dal regolamento (UE) 2022/2554. Il legislatore UE mira a eliminare sovrapposizioni e lacune, assicurando coerenza normativa, maggiore certezza giuridica e un livello uniforme di presidio dei rischi TIC, anche in relazione a continuità operativa, gestione degli incidenti, outsourcing e risoluzione.
Finalità e contesto sistematico
I considerando chiariscono che il ricorso crescente alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei servizi finanziari espone tutte le entità finanziarie a rischi digitali che devono essere affrontati in modo adeguato e completo. La direttiva è adottata come atto di armonizzazione settoriale, in un contesto in cui il regolamento (UE) 2022/2554 costituisce la base giuridica principale per la resilienza operativa digitale nel settore finanziario.
Ambito di applicazione soggettivo e settoriale
Le modifiche riguardano, per il tramite delle direttive emendate, OICVM e società di gestione, imprese di assicurazione e riassicurazione, GEFIA, enti creditizi, imprese di investimento, sedi di negoziazione e mercati regolamentati, prestatori di servizi di pagamento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica ed EPAP. L’ambito è circoscritto ai profili di governance, controlli interni, sistemi informatici e di rete, sicurezza dei dati, continuità e ripristino operativi, segnalazione degli incidenti e considerazioni rilevanti per vigilanza e risoluzione.
Modifiche alla disciplina degli OICVM e dei GEFIA
Per gli OICVM, la direttiva richiede una buona organizzazione amministrativa e contabile, con meccanismi di controllo e salvaguardia dell’elaborazione elettronica dei dati, comprendendo espressamente i sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554. Per i GEFIA, il nuovo articolo 18 ribadisce l’obbligo di disporre in ogni momento di risorse umane e tecniche adeguate e di controlli interni appropriati, estesi ai sistemi TIC; gli atti delegati potranno disciplinare solo gli aspetti organizzativi non riferiti ai sistemi informatici e di rete.
Modifiche alla disciplina assicurativa
Nella direttiva Solvibilità II, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono adottare misure ragionevoli per garantire la continuità e regolarità delle attività, predisponendo piani di emergenza e utilizzando sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati. La disciplina delegata è delimitata: gli elementi relativi alla gestione dei rischi informatici restano fuori dal perimetro degli atti delegati richiamati dall’articolo 50.
Vigilanza prudenziale, continuità operativa e SREP nel settore bancario
Nella direttiva 2013/36/UE, i requisiti di governance e di gestione del rischio vengono espressamente collegati ai sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554. I piani di emergenza e continuità operativa devono includere anche profili TIC e piani di risposta e ripristino TIC ai sensi dell’articolo 11 del regolamento. Inoltre, nello SREP le autorità competenti devono prendere in considerazione i rischi emersi dalla verifica della resilienza operativa digitale prevista dal capo IV del regolamento.
Risanamento e risoluzione
La modifica della direttiva 2014/59/UE inserisce la resilienza operativa digitale nel cuore della pianificazione del risanamento e della risoluzione. I piani devono dimostrare la possibilità di separare funzioni essenziali e linee di business principali, descrivere le operazioni e i sistemi essenziali, includere i sistemi informatici e di rete pertinenti e considerare la solidità degli accordi contrattuali per i servizi TIC. Nell’allegato alla direttiva BRRD, vengono aggiunti riferimenti ai fornitori terzi critici di servizi TIC, ai risultati delle prove di resilienza operativa digitale e alla resilienza dei sistemi che sostengono le funzioni essenziali; l’ABE deve inoltre aggiornare le norme tecniche di regolamentazione in coerenza con il regolamento DORA.
Mercati finanziari e imprese di investimento
Per le imprese di investimento, la direttiva rafforza gli obblighi di continuità e regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività di investimento, imponendo sistemi TIC istituiti e gestiti conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/2554. Vengono altresì rafforzate le misure di sicurezza per il trasferimento delle informazioni, la protezione dei dati e l’autenticazione.
Per la negoziazione algoritmica, gli obblighi includono controlli efficaci sui sistemi e sul rischio, capacità sufficiente, soglie e limiti appropriati, prevenzione di ordini erronei e meccanismi efficaci di continuità operativa, inclusi piani TIC di continuità, risposta e ripristino. Per i mercati regolamentati, gli Stati membri devono garantire resilienza operativa, capacità adeguata, test completi e disposizioni efficaci di continuità operativa; inoltre, sono previsti sistemi e dispositivi per prevenire condizioni di negoziazione anormali dovute ad algoritmi e per gestire tali situazioni.
Servizi di pagamento: autorizzazione, incident reporting e outsourcing
Nella PSD2, la domanda di autorizzazione deve descrivere in modo più puntuale i dispositivi di governo societario, i controlli interni, la gestione degli incidenti e la continuità operativa, inclusi i piani TIC. L’esternalizzazione di funzioni operative importanti, compresi i sistemi TIC, non deve pregiudicare il controllo interno né la capacità dell’autorità competente di verificare il rispetto degli obblighi della direttiva.
La direttiva chiarisce inoltre la coesistenza con il regolamento (UE) 2022/2554: per determinati prestatori di servizi di pagamento, prestatori di servizi di informazione sui conti, istituti di pagamento esentati e istituti di moneta elettronica esentati, le norme PSD2 sulla notifica degli incidenti non si applicano, mentre resta ferma l’applicazione del capo II del regolamento DORA. L’ABE dovrà aggiornare periodicamente le norme tecniche di regolamentazione tenendo conto dell’innovazione, del progresso tecnologico e del capo II del regolamento.
EPAP
Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, il nuovo testo dell’articolo 21 impone misure ragionevoli per assicurare continuità e regolarità dell’attività, con sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e, ove applicabile, sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 17 gennaio 2025 e applicarle dalla stessa data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate.
Valenza pratica per professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva non introduce un regime autonomo di compliance, ma impone di rileggere le discipline settoriali in chiave DORA, con effetti su governance, controlli interni, outsourcing TIC, continuità operativa, incident management, pianificazione della risoluzione e vigilanza prudenziale. Il dato centrale è la progressiva espulsione dei profili TIC dalla frammentazione di singole direttive e la loro riconduzione a un quadro unico e armonizzato, con impatto diretto su policy interne, contratti di esternalizzazione e assetti organizzativi delle entità vigilate.
Disposizioni principali
Obiettivo di coordinamento con il regolamento DORA
La direttiva interviene su 8 direttive settoriali per allineare i requisiti già previsti in materia di gestione dei rischi informatici e continuità operativa al regolamento (UE) 2022/2554. I considerando sottolineano la necessità di chiarezza giuridica, coerenza, proporzionalità e riduzione degli oneri amministrativi, nonché la centralità della resilienza operativa digitale per il funzionamento del mercato interno e per la risoluzione degli enti finanziari.
Modifiche alla direttiva 2009/65/CE (OICVM)
All’articolo 12, par. 1, lett. a), si impone una buona organizzazione amministrativa e contabile, con controlli e salvaguardie per l’elaborazione elettronica dei dati, inclusi sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554. All’articolo 12, par. 3, la Commissione può adottare atti delegati solo per precisare procedure e disposizioni diverse da quelle relative ai sistemi informatici e di rete, e le strutture organizzative per minimizzare i conflitti di interesse.
Modifiche alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II)
All’articolo 41, par. 4, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono adottare misure ragionevoli per garantire continuità e regolarità delle attività, usando sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e istituendo e gestendo sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554. All’articolo 50, par. 1, lettere a) e b), gli atti delegati possono riguardare elementi di governance e funzioni diverse da quelle relative alla gestione dei rischi informatici.
Modifiche alla direttiva 2011/61/UE (GEFIA)
L’articolo 18 è sostituito per imporre ai GEFIA risorse umane e tecniche adeguate, una buona organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni adeguati, inclusi i sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554. La Commissione può adottare atti delegati per specificare le procedure e modalità non connesse ai sistemi informatici e di rete.
Modifiche alla direttiva 2013/36/UE (CRD)
All’articolo 65, par. 3, lett. a), punto vi), tra i soggetti esterni interessati dai poteri di vigilanza sono inclusi i fornitori terzi di servizi TIC di cui al capo V del regolamento (UE) 2022/2554. All’articolo 74, par. 1, gli enti devono avere solidi dispositivi di governance e sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al regolamento (UE) 2022/2554. All’articolo 85, par. 2, i piani di emergenza e continuità operativa devono includere continuità operativa TIC e piani di risposta/ripristino TIC ai sensi dell’articolo 11 del regolamento. All’articolo 97, par. 1, lett. d), nello SREP si considerano i rischi evidenziati dalla verifica della resilienza operativa digitale ai sensi del capo IV del regolamento.
Modifiche alla direttiva 2014/59/UE (BRRD)
All’articolo 10, par. 7, le informazioni di piano di risanamento devono dimostrare come funzioni essenziali e linee di business principali possano essere separate per garantire continuità e resilienza operativa digitale in caso di dissesto, e descrivere sistemi e operazioni essenziali, inclusi i sistemi informatici e di rete del regolamento (UE) 2022/2554. L’ABE deve rivedere gli RTS per tener conto, tra l’altro, delle disposizioni del capo II del regolamento. Nell’allegato, la pianificazione della risoluzione deve includere resilienza operativa digitale, identificazione dei fornitori terzi critici TIC, risultati delle prove di resilienza digitale e solidità/opponibilità degli accordi contrattuali TIC in risoluzione.
Modifiche alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
All’articolo 16, par. 4 e 5, le imprese di investimento devono garantire continuità e regolarità dei servizi con sistemi TIC conformi all’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/2554 e con misure di sicurezza per trasferimento informazioni, protezione dei dati e autenticazione. All’articolo 17, per la negoziazione algoritmica, sono richiesti controlli dei sistemi e del rischio, resilienza, capacità sufficiente, soglie e limiti adeguati, meccanismi di continuità operativa TIC e test/monitoraggio coerenti con il regolamento. All’articolo 47 e 48 si rafforza la resilienza dei mercati regolamentati e dei sistemi algoritmici; gli obblighi di dettaglio degli atti delegati/esecutivi sono limitati alle materie non relative alla resilienza operativa digitale.
Modifiche alla direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)
All’articolo 3, lett. j), si precisa la nozione di prestatori di servizi tecnici che supportano i servizi di pagamento. All’articolo 5, par. 1, lett. e), f) e h), la domanda di autorizzazione deve descrivere governance, controlli interni, gestione degli incidenti e continuità operativa, compresi i piani TIC ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554. L’articolo 19, par. 6, chiarisce che l’outsourcing di funzioni operative importanti, compresi i sistemi TIC, non deve compromettere il controllo interno o la vigilanza. Gli articoli 95 e 96 escludono, per alcuni prestatori e istituti esentati, l’applicazione delle norme PSD2 sulle segnalazioni di incidenti, ferma restando l’applicazione del capo II del regolamento (UE) 2022/2554. L’articolo 98, par. 5, rinvia all’aggiornamento periodico delle RTS da parte dell’ABE, anche in funzione del capo II del regolamento.
Modifiche alla direttiva (UE) 2016/2341 (EPAP)
All’articolo 21, par. 5, gli EPAP devono adottare misure ragionevoli per la continuità e regolarità delle attività, utilizzando sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati, in particolare sistemi informatici e di rete conformi al regolamento (UE) 2022/2554, ove applicabile.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 17 gennaio 2025 e applicarle a decorrere dal 17 gennaio 2025. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
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