Direttiva 2022/2438
Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commission del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna due atti settoriali della normativa UE sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e da frutto. L’intervento allinea tali direttive alle modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in materia di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, introducendo nuovi elenchi, nuove eccezioni e nuove misure di gestione del rischio. Vengono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2029 alcune misure transitorie per sementi e plantule e aggiornate alcune denominazioni botaniche.
Modifica la disciplina fitosanitaria UE sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e da frutto per aggiornare l’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e adeguare requisiti, deroghe e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per il tramite del recepimento nazionale, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e alle piante ornamentali disciplinati dalla direttiva 93/49/CEE, nonché ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti disciplinati dalla direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Riguarda in particolare i requisiti fitosanitari per categorie di materiale di pre-base, base, certificato e CAC, le condizioni di produzione, ispezione, campionamento e prove, nonché talune misure transitorie per sementi e plantule. Sono coinvolte alcune specie/genere specifici, tra cui Actinidia, Camellia, Castanea, Cydonia, Fragaria, Malus, Pyrus, Vaccinium e il genere Prunus, con esclusioni/limitazioni puntuali per sementi, pollini, crioconservazione e casi di zone indenni riconosciute.
Direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438: aggiornamento fitosanitario per materiali ornamentali e da frutto
La direttiva interviene su due atti di settore, la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per allinearne il contenuto alle modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, come aggiornato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285. L’obiettivo è mantenere coerenza tra elenchi UE di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione (ORNQ) e regole commerciali applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e da frutto.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di armonizzare la disciplina fitosanitaria per evitare incoerenze tra il quadro generale sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi e la normativa settoriale sulla commercializzazione di materiali vegetali. Le modifiche tengono conto di:
- inserimenti e soppressioni di organismi nocivi nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
- aggiornamenti delle misure specifiche di contrasto;
- esperienze applicative degli Stati membri nella certificazione e commercializzazione dei materiali.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano:
- i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali disciplinati dalla direttiva 93/49/CEE;
- i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti disciplinati dalla direttiva di esecuzione 2014/98/UE.
Le categorie interessate sono quelle di pre-base, base, certificata e CAC (Conformitas Agraria Communitatis). La direttiva contiene eccezioni puntuali per:
- materiali in crioconservazione;
- materiali prodotti in zone notoriamente indenni o riconosciute indenni;
- talune misure transitorie per sementi e plantule.
Modifiche alla direttiva 93/49/CEE
L’allegato della direttiva 93/49/CEE viene aggiornato inserendo due organismi nocivi:
- Pseudomonas syringae pv. actinidiae su Actinidia Lindl., con riferimento a piante da impianto escluse le sementi e tolleranza 0 %;
- Phytophthora ramorum (isolati UE) su un ampio elenco di ospiti, tra cui Camellia, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix spp., Pseudotsuga menziesii, Quercus spp., Rhododendron ecc., anche in questo caso con tolleranza 0 %.
Modifiche alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE: eccezioni generali
Gli articoli 10, 16, 21 e 26 sono riscritti nei paragrafi relativi alle eccezioni ai requisiti fitosanitari. In sintesi, i requisiti non si applicano:
- ai materiali di pre-base, base, certificati e CAC durante la crioconservazione;
- ai materiali delle rispettive categorie quando prodotti in zone notoriamente indenni o riconosciute indenni dagli organismi nocivi interessati, in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, richiamando l’ISPM n. 4 (1995).
Misure specifiche per alcune specie e organismi nocivi
L’allegato IV è profondamente modificato per adeguare le regole per specie e categorie specifiche.
Castanea sativa Mill.
Per Castanea sativa vengono introdotte prescrizioni dettagliate contro Cryphonectria parasitica e Phytophthora ramorum (isolati UE) per le categorie di pre-base, base, certificata e CAC. Le condizioni ruotano attorno a:
- produzione in zone riconosciute indenni;
- assenza di sintomi nell’ultimo ciclo vegetativo completo;
- per talune categorie, estirpazione e distruzione delle piante sintomatiche;
- ispezioni settimanali e assenza di sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione, nei casi previsti;
- per Phytophthora ramorum, obbligo di estirpare e distruggere anche le piante entro 2 m, e controllare o testare le piante entro 10 m e i materiali rimanenti del lotto contaminato.
Cydonia oblonga Mill.
Per i materiali di pre-base di Cydonia oblonga viene soppressa la parte relativa ai “requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona”, in coerenza con la scadenza della precedente autorizzazione temporanea prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/925.
Fragaria L.
Nella sezione dedicata a Fragaria viene soppressa la voce relativa a Candidatus Phytoplasma australiense, poiché tale organismo è stato riclassificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e rimosso dall’elenco ORNQ.
Malus Mill.
Per Malus vengono aggiunte o aggiornate prescrizioni per:
- Candidatus Phytoplasma mali;
- Erwinia amylovora.
Per la categoria di base e per la categoria certificata si prevedono, tra l’altro:
- produzione in zone notoriamente indenni;
- assenza di sintomi nell’ultimo periodo vegetativo completo;
- estirpazione e distruzione immediata delle piante sintomatiche e di quelle ospiti circostanti;
- per la categoria certificata, in caso di sintomi fino al 2 % dei materiali, estirpazione e distruzione dei materiali colpiti e prova su un campione rappresentativo dei materiali residui, risultato esente dall’organismo nocivo.
Pyrus L.
Per Pyrus vengono aggiornate le condizioni per le categorie di pre-base, base, certificata e CAC in relazione a Candidatus Phytoplasma pyri. Le misure prevedono alternative tra:
- produzione in zone riconosciute indenni;
- assenza di sintomi nel sito di produzione per uno, tre o più periodi vegetativi, a seconda della categoria;
- estirpazione e distruzione immediata di eventuali piante sintomatiche nelle vicinanze.
Vaccinium L.
Per Vaccinium si introduce Phytophthora ramorum (isolati UE) nelle categorie di base, certificata e CAC. Anche qui le condizioni sono costruite su:
- produzione in zone riconosciute indenni;
- assenza di sintomi nell’ultimo ciclo vegetativo completo;
- nei casi di presenza di sintomi, estirpazione e distruzione delle piante colpite e di quelle entro 2 m;
- controlli ripetuti e, ove previsto, prove su campioni rappresentativi delle piante entro 10 m e dei materiali residui del lotto contaminato.
Aggiornamento dell’allegato II e dell’allegato V
L’allegato II della direttiva 2014/98/UE viene aggiornato per includere Phytophthora ramorum (isolati UE) tra gli organismi rilevanti per Castanea sativa e Vaccinium. Nell’allegato V la denominazione botanica viene aggiornata da Prunus amygdalus a Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, con la conseguente sostituzione della riga relativa alle specie di Prunus interessate.
Misure transitorie
L’articolo 32 è sostituito. Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1º gennaio 2017, a condizione che:
- siano stati ufficialmente certificati, oppure
- soddisfino le condizioni per essere qualificati come materiali CAC entro il 31 dicembre 2029.
Quando commercializzati, tali materiali devono essere identificati con un riferimento all’articolo 32 sull’etichetta e su un documento.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2023 e comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore vivaistico e frutticolo, la direttiva comporta in particolare:
- verifica degli elenchi ORNQ applicabili alle specie trattate;
- adeguamento dei protocolli di ispezione e certificazione;
- revisione delle procedure in caso di presenza di Phytophthora ramorum, Candidatus Phytoplasma mali, Candidatus Phytoplasma pyri e altri organismi richiamati;
- controllo della corretta etichettatura dei materiali rientranti nelle misure transitorie;
- attenzione al recepimento nazionale entro il 30 giugno 2023, che determina l’effettiva disciplina applicabile negli ordinamenti interni.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli organismi nocivi per le ornamentali
L’allegato della direttiva 93/49/CEE è modificato per inserire nell’elenco degli organismi nocivi rilevanti per i materiali ornamentali Pseudomonas syringae pv. actinidiae su Actinidia e Phytophthora ramorum (isolati UE) su un ampio ventaglio di piante ospiti. Il contenuto dell’allegato fissa anche le soglie di tolleranza, pari allo 0 % per le voci inserite.
Aggiornamento delle regole fitosanitarie per i fruttiferi
La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è modificata negli allegati I, II, IV e V per adeguare gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena alle nuove indicazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, includendo in particolare Phytophthora ramorum (isolati UE) e sopprimendo Candidatus Phytoplasma australiense per Fragaria.
Eccezioni per crioconservazione e zone indenni
Negli articoli 10, 16, 21 e 26 della direttiva 2014/98/UE è precisato che determinati requisiti non si applicano ai materiali di pre-base, base, certificati e CAC durante la crioconservazione e neppure quando tali materiali siano prodotti in zone notoriamente indenni o riconosciute indenni dagli organismi nocivi interessati, secondo le pertinenti norme internazionali (ISPM n. 4).
Misure specifiche contro Phytophthora ramorum e altri organismi
Nell’allegato IV vengono introdotte o aggiornate misure dettagliate per Castanea sativa, Vaccinium, e per varie categorie di materiale di moltiplicazione, basate su assenza di sintomi, riconoscimento di zone indenni, estirpazione e distruzione delle piante sintomatiche, ispezioni periodiche, eventuali prove su campioni rappresentativi e vincoli geografici (ad esempio raggio di 2 m e 10 m per Phytophthora ramorum).
Proroga delle misure transitorie
L’articolo 32 della direttiva 2014/98/UE è sostituito: fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti da piante madri o materiali CAC esistenti prima del 1º gennaio 2017, purché ufficialmente certificati o qualificabili come CAC entro il 31 dicembre 2029; in etichetta e sul documento deve comparire un riferimento a tale articolo.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2023 e comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando un riferimento alla direttiva al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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