Direttiva 2022/2557
Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato minimo per rafforzare la resilienza dei soggetti critici che erogano servizi essenziali nel mercato interno. Impone agli Stati membri di adottare strategie nazionali, effettuare valutazioni del rischio, individuare i soggetti critici e predisporre vigilanza, sostegno e cooperazione transfrontaliera. Ai soggetti critici richiede valutazioni del rischio, misure tecniche/organizzative, piani di resilienza, controlli dei precedenti personali in casi specifici e notifica degli incidenti significativi. Sono previste discipline speciali per i soggetti critici di particolare rilevanza europea, nonché coordinamento con la normativa UE sulla cibersicurezza e con atti settoriali equivalenti.
Direttiva sulla resilienza dei soggetti critici per garantire la continuità dei servizi essenziali nel mercato interno e abrogare la direttiva 2008/114/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti pubblici o privati individuati dagli Stati membri come "soggetti critici" nei settori e sottosettori elencati nell’allegato, quando forniscono uno o più servizi essenziali e gestiscono infrastrutture critiche situate nel territorio di uno Stato membro. Copre la resilienza rispetto a rischi naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali, incluse minacce ibride, terrorismo, catastrofi naturali ed emergenze di sanità pubblica; non si applica alle materie già disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555, salve le eccezioni previste, né agli enti della pubblica amministrazione operanti principalmente in sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa o attività di contrasto. Sono previste esclusioni/deroghe specifiche per taluni soggetti dei settori bancario, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, nonché per ipotesi di equivalenza con atti settoriali dell’Unione. Il testo si applica agli Stati membri; i riferimenti temporali principali riguardano il recepimento entro il 17 ottobre 2024 e l’applicazione dal 18 ottobre 2024.
Direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici
La direttiva istituisce un quadro comune dell’Unione per rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali nel mercato interno. Il legislatore europeo muove dalla constatazione che le infrastrutture e i servizi essenziali sono sempre più interdipendenti, esposti a rischi fisici, ibridi, terroristicI, climatici e di altra origine umana, e che approcci nazionali frammentati generano livelli disomogenei di protezione e oneri transfrontalieri.
Finalità e logica di armonizzazione
La direttiva mira a garantire la continuità di servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società e di attività economiche, rafforzando al contempo il funzionamento del mercato interno. Si tratta di un atto di armonizzazione minima: gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose, purché compatibili con il diritto dell’Unione. La direttiva opera in coordinamento con la direttiva (UE) 2022/2555 sulla cibersicurezza, dalla quale distingue le materie coperte e rispetto alla quale evita duplicazioni, soprattutto per i settori digitali.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina si applica ai soggetti pubblici o privati individuati dagli Stati membri come "soggetti critici" tra quelli elencati nell’allegato, in settori quali energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione centrale, spazio e alimenti. Il perimetro soggettivo dipende dall’esistenza di uno o più servizi essenziali, dalla localizzazione dell’infrastruttura critica nello Stato membro e dalla sussistenza di effetti negativi rilevanti in caso di incidente.
Sono escluse le materie disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555, salve le eccezioni espressamente previste, e le attività svolte principalmente nei settori della sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa e attività di contrasto. Gli Stati membri possono inoltre decidere che l’articolo 11 e i capi III, IV e VI non si applichino, in tutto o in parte, a specifici soggetti critici operanti in tali settori o che servano esclusivamente tali enti pubblici. Per i soggetti bancari, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, l’articolo 8 esclude l’applicazione dell’articolo 11 e dei capi III, IV e VI, restando però applicabili strategia nazionale, valutazione del rischio e sostegno del capo II.
Definizioni centrali
Le definizioni dell’articolo 2 sono essenziali per la lettura della direttiva. In particolare:
- "soggetto critico" è il soggetto pubblico o privato individuato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 6;
- "resilienza" indica la capacità di prevenire, attenuare, assorbire, proteggersi, rispondere, resistere, adattarsi e ripristinare le capacità operative;
- "incidente" è l’evento che perturba o può perturbare in modo significativo la fornitura di un servizio essenziale;
- "servizio essenziale" è il servizio fondamentale per funzioni vitali, attività economiche, salute, sicurezza pubblica o ambiente;
- "valutazione del rischio" è il processo volto a individuare e analizzare minacce, vulnerabilità e pericoli pertinenti.
Quadro nazionale: strategia e valutazione del rischio
Ogni Stato membro deve adottare, entro il 17 gennaio 2026, una strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici. La strategia deve essere fondata, per quanto possibile, su strumenti nazionali e settoriali già esistenti e contenere almeno:
- obiettivi e priorità strategiche;
- un quadro di governance con ruoli e responsabilità;
- misure per aumentare la resilienza complessiva;
- la descrizione del processo di individuazione dei soggetti critici;
- il modello di sostegno pubblico-privato;
- il quadro di coordinamento con la direttiva (UE) 2022/2555;
- misure specifiche per agevolare le PMI individuate come soggetti critici. La strategia va aggiornata almeno ogni quattro anni e comunicata alla Commissione entro tre mesi dall’adozione.
Parallelamente, le autorità competenti devono svolgere una valutazione del rischio dello Stato membro entro il 17 gennaio 2026 e poi almeno ogni quattro anni, utilizzando un elenco non esaustivo dei servizi essenziali che la Commissione deve stabilire con atto delegato entro il 17 novembre 2023. La valutazione deve tener conto di rischi naturali e di origine umana, inclusi incidenti, catastrofi, emergenze sanitarie, minacce ibride e terroristiche, nonché delle dipendenze intersettoriali e transfrontaliere. Entro tre mesi dalla valutazione, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni pertinenti sui rischi individuati e sui risultati per settore e sottosettore.
Individuazione dei soggetti critici
Gli Stati membri devono individuare i soggetti critici entro il 17 luglio 2026, considerando i risultati della valutazione del rischio e della strategia nazionale. La selezione richiede cumulativamente che:
- il soggetto fornisca uno o più servizi essenziali;
- operi e abbia l’infrastruttura critica nel territorio dello Stato membro;
- un incidente produca effetti negativi rilevanti sulla fornitura del servizio o su altri servizi essenziali dipendenti. Il soggetto individuato va notificato entro un mese. Gli obblighi del capo III si applicano 10 mesi dopo la notifica. Gli Stati membri devono inoltre notificare l’identità dei soggetti critici alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 entro un mese dall’individuazione. L’elenco va riesaminato almeno ogni quattro anni.
Per valutare gli effetti negativi rilevanti, gli Stati membri considerano, tra l’altro, numero di utenti dipendenti, dipendenze di altri settori, impatto economico-sociale, ambientale e sulla salute, quota di mercato, estensione geografica dell’incidente e importanza del soggetto per garantire la continuità del servizio.
Obblighi dei soggetti critici
I soggetti critici devono effettuare una valutazione del rischio entro nove mesi dalla notifica di individuazione e successivamente almeno ogni quattro anni, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato membro e di altre fonti pertinenti. La valutazione deve coprire tutti i rischi rilevanti che possono compromettere i servizi essenziali e tenere conto delle dipendenze da altri settori, dallo spazio UE e da paesi terzi vicini, ove rilevante.
Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri devono assicurare che i soggetti critici adottino misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate. L’articolo 13 elenca le principali aree di intervento:
- prevenzione degli incidenti, anche tramite misure di adattamento climatico e riduzione del rischio di catastrofi;
- protezione fisica dei siti e delle infrastrutture;
- contrasto e resistenza agli incidenti, con procedure di gestione del rischio e della crisi;
- ripristino delle capacità operative e continuità del servizio, anche mediante catene di approvvigionamento alternative;
- gestione della sicurezza del personale, comprese categorie critiche, autorizzazioni di accesso, controlli dei precedenti personali e formazione;
- sensibilizzazione e addestramento del personale.
I soggetti devono inoltre predisporre e applicare un piano di resilienza, o documenti equivalenti, e designare un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti. La Commissione può adottare linee guida non vincolanti e atti di esecuzione per specificare ulteriormente le misure tecniche e metodologiche.
Controlli dei precedenti personali
La direttiva consente agli Stati membri di autorizzare i soggetti critici, in casi debitamente motivati e tenuto conto della valutazione del rischio nazionale, a richiedere controlli dei precedenti personali per ruoli sensibili, accesso a siti e sistemi o assunzioni in tali ruoli. I controlli devono essere proporzionati, limitati allo stretto necessario e finalizzati alla valutazione del rischio per la sicurezza del soggetto critico.
Il controllo deve almeno confermare l’identità della persona e verificare i precedenti penali per reati rilevanti. Per tali verifiche si utilizza il sistema ECRIS, e se applicabile il regolamento (UE) 2019/816; le autorità centrali devono rispondere entro 10 giorni lavorativi.
Notifica degli incidenti
Gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali devono essere notificati senza indebito ritardo all’autorità competente. Salvo impossibilità operativa, il soggetto critico deve inviare una notifica iniziale entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente e, se del caso, una relazione finale dettagliata entro un mese.
La rilevanza della perturbazione si valuta considerando:
- numero e percentuale di utenti interessati;
- durata della perturbazione;
- area geografica interessata, anche in termini di isolamento geografico. Se l’incidente ha o può avere impatto significativo sulla continuità dei servizi in sei o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati interessati ne informano la Commissione. Le informazioni scambiate tramite i punti di contatto unici devono essere trattate con riservatezza e tutela degli interessi commerciali.
Autorità competenti, punto di contatto unico e cooperazione
Ogni Stato membro deve designare o istituire una o più autorità competenti dotate di risorse adeguate e un punto di contatto unico. Quest’ultimo ha funzione di collegamento per la cooperazione transfrontaliera con gli altri punti di contatto unici e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.
Le autorità competenti devono cooperare con altre autorità nazionali rilevanti, incluse quelle di protezione civile, attività di contrasto e protezione dei dati personali, nonché con le autorità NIS 2, con scambio di informazioni sui rischi e sugli incidenti informatici e non informatici che incidono sui soggetti critici. Entro tre mesi dalla designazione, gli Stati membri notificano alla Commissione identità, compiti e contatti delle autorità e del punto di contatto unico.
Soggetti critici di particolare rilevanza europea
Un soggetto è qualificato come soggetto critico di particolare rilevanza europea se è già stato individuato come critico, fornisce servizi essenziali identici o analoghi in sei o più Stati membri ed è stato notificato secondo la procedura dell’articolo 17. La Commissione, dopo consultazione con gli Stati membri interessati, comunica l’individuazione al soggetto tramite l’autorità competente, con effetti dalla data di ricezione della notifica.
Per tali soggetti la Commissione può organizzare missioni di consulenza, su richiesta dello Stato membro interessato o, in alcuni casi, di propria iniziativa con accordo dello Stato membro. Le missioni valutano le misure adottate ai sensi del capo III e producono una relazione entro tre mesi; gli Stati membri interessati devono esaminare la relazione e la Commissione formula un parere sulle misure di miglioramento della resilienza. I soggetti devono consentire accesso a informazioni, sistemi e impianti necessari alla missione.
Cooperazione a livello UE e supporto della Commissione
È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con funzioni consultive e di coordinamento. Il gruppo elabora un programma di lavoro entro il 17 gennaio 2025 e poi ogni due anni, analizza le strategie nazionali, facilita lo scambio di migliori prassi, contribuisce alle linee guida e discute le relazioni di sintesi sulle notifiche e sulle missioni di consulenza. Si riunisce almeno una volta l’anno con il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2022/2555.
La Commissione sostiene gli Stati membri e i soggetti critici con rassegne dei rischi transfrontalieri e intersettoriali, materiali di orientamento, formazione, esercitazioni e informazione sulle risorse finanziarie UE disponibili, anche tramite il meccanismo di protezione civile dell’Unione, il Fondo Sicurezza interna e Orizzonte Europa.
Vigilanza, esecuzione e sanzioni
Gli Stati membri devono attribuire alle autorità competenti poteri di ispezione in loco, vigilanza da remoto, richiesta di informazioni e documenti e adozione di provvedimenti correttivi. Tali poteri devono essere esercitati con garanzie adeguate, nel rispetto di obiettività, trasparenza, proporzionalità, contraddittorio, diritti della difesa, ricorso effettivo e tutela dei segreti commerciali e aziendali.
Le sanzioni per le violazioni delle misure nazionali di recepimento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono notificare alla Commissione le relative disposizioni entro il 17 ottobre 2024.
Recepimento, entrata in vigore e abrogazione
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 17 ottobre 2024 e applicarle dal 18 ottobre 2024. La direttiva 2008/114/CE è abrogata con effetto dal 18 ottobre 2024, e i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e armonizzazione minima
L’articolo 1 definisce gli obiettivi: garantire che i servizi essenziali siano forniti senza impedimenti nel mercato interno, imporre obblighi agli Stati membri di individuare e sostenere i soggetti critici, fissare obblighi di resilienza per tali soggetti, disciplinare vigilanza, esecuzione, cooperazione e i soggetti critici di particolare rilevanza europea. L’articolo 3 chiarisce che la direttiva è di armonizzazione minima e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre regole più rigorose, purché compatibili con il diritto dell’Unione.
Ambito, esclusioni e coordinamento con la normativa NIS 2
L’articolo 1, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7 e 9 esclude le materie già disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555, salvo l’articolo 8, e impone un’attuazione coordinata con la stessa. Sono escluse le attività principalmente connesse a sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, difesa e attività di contrasto; gli Stati membri possono, in tali settori, disapplicare in tutto o in parte l’articolo 11 e i capi III, IV e VI a specifici soggetti critici. È inoltre previsto il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679 e direttiva 2002/58/CE).
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "soggetto critico", "resilienza", "incidente", "infrastruttura critica", "servizio essenziale", "rischio", "valutazione del rischio", "norma", "specifica tecnica" ed "ente della pubblica amministrazione". Tali definizioni delimitano il perimetro soggettivo e oggettivo degli obblighi e sono centrali per l’individuazione dei soggetti critici e per la valutazione della rilevanza degli impatti.
Strategia nazionale per la resilienza
L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di adottare, entro il 17 gennaio 2026, una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici, previa consultazione aperta dei portatori di interessi per quanto possibile. La strategia deve contenere obiettivi, priorità, governance, misure, processo di individuazione dei soggetti critici, sostegno pubblico-privato, elenco delle autorità e dei portatori di interessi coinvolti, quadro di coordinamento con la direttiva (UE) 2022/2555 e misure per agevolare le PMI. Va aggiornata almeno ogni quattro anni e notificata alla Commissione entro tre mesi dall’adozione, con i relativi aggiornamenti sostanziali.
Valutazione del rischio dello Stato membro
L’articolo 5 impone alle autorità competenti di svolgere una valutazione del rischio entro il 17 gennaio 2026 e poi almeno ogni quattro anni, sulla base di un elenco non esaustivo dei servizi essenziali che la Commissione deve stabilire con atto delegato entro il 17 novembre 2023. La valutazione deve considerare rischi naturali e antropici, intersettoriali e transfrontalieri, incidenti, catastrofi naturali, emergenze sanitarie e minacce ibride o terroristiche, nonché interdipendenze tra settori e notizie di incidenti notificati. Le informazioni essenziali devono essere trasmesse alla Commissione entro tre mesi dalla valutazione.
Individuazione e notifica dei soggetti critici
L’articolo 6 impone agli Stati membri di individuare i soggetti critici entro il 17 luglio 2026, applicando i criteri di servizio essenziale, operatività e ubicazione dell’infrastruttura critica nel territorio dello Stato membro, oltre alla presenza di effetti negativi rilevanti in caso di incidente. I soggetti individuati devono essere notificati entro un mese, e gli obblighi dei capi III e IV si applicano loro 10 mesi dopo la notifica; gli Stati membri devono anche notificare l’identità dei soggetti critici alle autorità competenti NIS 2. Il riesame dell’elenco deve avvenire almeno ogni quattro anni.
Criteri per gli effetti negativi rilevanti
L’articolo 7 elenca i criteri per valutare la rilevanza dell’impatto di un incidente: numero di utenti dipendenti, dipendenze di altri settori, impatto su attività economiche e sociali, ambiente, sicurezza e salute pubblica, quota di mercato, area geografica interessata e importanza del soggetto per garantire la continuità del servizio. Le soglie usate dagli Stati membri devono essere comunicate alla Commissione e possono essere espresse anche in forma aggregata.
Esclusioni settoriali per banche, infrastrutture finanziarie e infrastrutture digitali
L’articolo 8 prevede che l’articolo 11 e i capi III, IV e VI non si applichino ai soggetti critici individuati nei settori bancario, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, fermo restando che gli Stati membri possono introdurre requisiti più elevati compatibili con il diritto UE. Nonostante l’esclusione, tali soggetti possono essere comunque individuati come critici e restano soggetti a strategia nazionale, valutazione del rischio e misure di sostegno del capo II.
Autorità competenti e punto di contatto unico
L’articolo 9 impone a ciascuno Stato membro di designare o istituire una o più autorità competenti e un punto di contatto unico. Per i settori bancario e infrastrutture dei mercati finanziari, l’autorità competente è in linea di principio quella prevista dal regolamento (UE) 2022/2554; per le infrastrutture digitali, quella della direttiva (UE) 2022/2555, salvo diversa scelta nazionale. Gli Stati membri devono notificare Commissione, identità, compiti e contatti entro tre mesi dalla designazione/istituzione e assicurare risorse adeguate.
Sostegno agli Stati membri e cooperazione tra Stati membri
Gli articoli 10 e 11 impongono agli Stati membri di sostenere i soggetti critici con orientamenti, esercitazioni, consulenza, formazione e, se necessario e giustificato, risorse finanziarie. È inoltre prevista la cooperazione e consultazione tra Stati membri per soggetti interconnessi, appartenenti a gruppi societari transfrontalieri o che forniscono servizi ad altri Stati membri, al fine di una applicazione coerente e della riduzione degli oneri amministrativi.
Obblighi dei soggetti critici: valutazione del rischio e misure di resilienza
L’articolo 12 impone ai soggetti critici di effettuare una valutazione del rischio entro nove mesi dalla notifica di individuazione e poi almeno ogni quattro anni, utilizzando le valutazioni nazionali e altre fonti pertinenti. L’articolo 13 richiede misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate per prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattare e ripristinare, incluse protezione fisica, continuità operativa, catene di approvvigionamento alternative, gestione della sicurezza del personale e formazione. I soggetti devono predisporre un piano di resilienza o documenti equivalenti e designare un funzionario di collegamento.
Controlli dei precedenti personali
L’articolo 14 consente agli Stati membri di disciplinare le condizioni per cui i soggetti critici possano richiedere controlli dei precedenti personali per ruoli sensibili, accesso a siti e sistemi o assunzioni in tali ruoli. I controlli devono essere proporzionati, limitati allo stretto necessario e includere almeno identificazione della persona e verifica dei precedenti penali, con ricorso all’ECRIS e, se applicabile, al regolamento (UE) 2019/816; le autorità centrali devono rispondere entro 10 giorni lavorativi.
Notifica degli incidenti
L’articolo 15 impone la notifica senza indebito ritardo degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo il servizio essenziale; salvo impossibilità operativa, la notifica iniziale va fatta entro 24 ore e la relazione finale dettagliata entro un mese. La rilevanza si valuta in base a numero e percentuale di utenti interessati, durata e area geografica. Se l’incidente incide o può incidere significativamente sulla continuità dei servizi in sei o più Stati membri, le autorità competenti notificano la Commissione; sono previste comunicazioni attraverso i punti di contatto unici e tutela della riservatezza.
Soggetti critici di particolare rilevanza europea e missioni di consulenza
Gli articoli 17 e 18 disciplinano i soggetti che forniscono servizi essenziali identici o analoghi in sei o più Stati membri. La Commissione, dopo consultazioni con gli Stati membri interessati, ne comunica l’individuazione e tali soggetti sono assoggettati al capo IV dalla data di ricezione della notifica. Su richiesta, la Commissione organizza missioni di consulenza per valutare le misure di resilienza; gli Stati membri interessati e il soggetto devono cooperare, la missione presenta una relazione entro tre mesi e la Commissione può emanare un parere non vincolante.
Gruppo per la resilienza dei soggetti critici e supporto della Commissione
L’articolo 19 istituisce il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con funzioni di supporto, scambio di buone prassi, analisi delle strategie, contributo alle linee guida e discussione di relazioni di sintesi. L’articolo 20 prevede il sostegno della Commissione tramite rassegne dei rischi, missioni di consulenza, materiali di orientamento, formazione, esercitazioni transfrontaliere e informazione sulle risorse finanziarie dell’Unione.
Vigilanza, esecuzione e sanzioni
L’articolo 21 attribuisce alle autorità competenti poteri di ispezione in loco, vigilanza da remoto, richiesta di informazioni e prove, e facoltà di imporre misure correttive proporzionate, con adeguate garanzie procedurali e tutela dei segreti commerciali e dei diritti di difesa. L’articolo 22 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure nazionali di recepimento, con comunicazione alla Commissione entro il 17 ottobre 2024.
Atti delegati ed esecuzione
L’articolo 23 conferisce alla Commissione il potere, per cinque anni dal 16 gennaio 2023, di adottare atti delegati per integrare la direttiva con l’elenco non esaustivo dei servizi essenziali. L’articolo 24 prevede la procedura di comitato per gli atti di esecuzione, adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 26 impone il recepimento entro il 17 ottobre 2024 e l’applicazione delle misure nazionali dal 18 ottobre 2024. L’articolo 27 abroga la direttiva 2008/114/CE con effetto dal 18 ottobre 2024. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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