Direttiva 2022/2561
Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la disciplina UE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti professionali di determinati veicoli per il trasporto di merci o passeggeri. Impone agli Stati membri di istituire sistemi di formazione e certificazione, con standard minimi armonizzati, al fine di migliorare sicurezza stradale, efficienza di guida, sicurezza del lavoro e riduzione dell’impatto ambientale. Prevede deroghe mirate, il riconoscimento reciproco del CAP e la possibilità di attestare la qualificazione tramite il codice UE "95" sulla patente o su una carta di qualificazione del conducente. Sono inoltre disciplinati autorizzazione dei centri di formazione, durata dei corsi, esami, aggiornamenti periodici, scambio elettronico di informazioni e poteri delegati della Commissione per l’aggiornamento degli allegati.
Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, mediante codificazione della direttiva 2003/59/CE.
Ambito di applicazione
Si applica all’attività di guida, su strade aperte all’uso pubblico all’interno dell’Unione, svolta da cittadini di uno Stato membro e da cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati presso un’impresa stabilita in uno Stato membro, con veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, o equivalente. Sono previste numerose deroghe per veicoli e trasporti a rischio minimo o per situazioni in cui la guida non è l’attività principale, nonché per forze armate, protezione civile, pompieri, servizi di emergenza, prove su strada, veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione, lezioni ed esami di guida, trasporti non commerciali e taluni impieghi in ambito agricolo, orticolo, forestale, di allevamento e pesca, con margini di discrezionalità nazionale su occasionalità, impatto sulla sicurezza stradale e distanze massime.
Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
La direttiva codifica la disciplina già contenuta nella direttiva 2003/59/CE, coordinandola con gli sviluppi successivi e con il sistema della patente di guida UE. La finalità dichiarata è rafforzare la sicurezza stradale, migliorare la professionalità dei conducenti, promuovere una guida più efficiente sul piano energetico e ridurre l’impatto ambientale del trasporto su strada.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva si inserisce nel quadro delle politiche UE sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile. I considerando richiamano l’obiettivo di progressiva riduzione delle vittime della strada, l’esigenza di formare i conducenti a una guida preventiva e la necessità di preparare il settore dei trasporti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento dell’efficienza energetica.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 assoggetta alla disciplina l’attività di guida svolta da:
- cittadini di uno Stato membro;
- cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati presso un’impresa stabilita in uno Stato membro.
L’ambito materiale riguarda i trasporti su strada all’interno dell’Unione, su strade aperte all’uso pubblico, effettuati con veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, o una patente riconosciuta equivalente. La tavola di concordanza dell’allegato III chiarisce l’equivalenza tra alcune categorie della presente direttiva e quelle della direttiva 2006/126/CE.
Deroghe ed esclusioni
L’articolo 2 prevede deroghe ampie ma circoscritte. La direttiva non si applica, tra l’altro, a:
- veicoli con velocità massima non superiore a 45 km/h;
- veicoli delle forze armate, protezione civile, pompieri, forze dell’ordine e servizi sanitari d’emergenza, quando il trasporto è effettuato per i compiti assegnati;
- veicoli sottoposti a prove su strada, riparazione o manutenzione, o veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- alcuni veicoli D o D1 guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso/da un centro di manutenzione, se la guida non è attività principale;
- veicoli per emergenze o missioni di salvataggio, inclusi i trasporti di aiuti umanitari non commerciali;
- veicoli usati per lezioni ed esami di guida o per conseguire il CAP, se non impiegati per trasporto commerciale di merci o passeggeri;
- trasporti di passeggeri o merci a fini non commerciali;
- veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari usati dal conducente nell’esercizio della propria attività, se la guida non è attività principale.
Sono inoltre previste deroghe per attività occasionali in zone rurali di approvvigionamento della propria impresa, quando gli Stati membri ritengono che il trasporto sia occasionale e non incida sulla sicurezza stradale. Per le imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento e pesca, gli Stati membri possono fissare nel diritto nazionale distanze massime dal luogo dell’impresa al di là delle quali la deroga non opera.
Sistema di qualificazione: obbligo di risultato per gli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di prevedere due pilastri obbligatori:
- una qualificazione iniziale;
- una formazione periodica.
Per la qualificazione iniziale gli Stati membri possono scegliere tra due modelli:
- frequenza di corsi con esame finale, con rilascio del CAP in caso di superamento;
- soli esami teorici e pratici, con rilascio del CAP in caso di superamento.
È inoltre possibile prevedere una qualificazione iniziale accelerata, destinata ai casi indicati dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), lettera b), e paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera b). In tale ipotesi sono previsti corsi obbligatori e un esame finale.
Gli Stati membri possono anche esonerare, in tutto o in parte, il conducente già titolare del CAP previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 dagli esami e, se del caso, dai corsi relativi alle materie già coperte da tale certificazione.
Diritti acquisiti
L’articolo 4 tutela i conducenti già in possesso di patente rilasciata entro determinate date:
- patenti D1, D1+E, D o D+E rilasciate entro il 9 settembre 2008;
- patenti C1, C1+E, C o C+E rilasciate entro il 9 settembre 2009.
Tali soggetti sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale.
Età minima e combinazioni tra patente e CAP
L’articolo 5 disciplina l’accesso all’attività di guida.
Per il trasporto merci:
- a partire da 18 anni, per veicoli C e C+E, se il conducente è titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
- a partire da 18 anni, per veicoli C1 e C1+E, se titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2;
- a partire da 21 anni, per veicoli C e C+E, se titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Per il trasporto passeggeri:
- a partire da 21 anni, per veicoli D e D+E in servizi di linea fino a 50 km e per veicoli D1 e D1+E, se titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2; gli Stati membri possono anticipare l’età a 18 anni per tali veicoli nel proprio territorio, se il conducente possiede il CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1;
- a partire da 21 anni, per veicoli D e D+E, se titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1; gli Stati membri possono autorizzare la guida a 20 anni, con riduzione a 18 anni per la guida senza passeggeri;
- a partire da 23 anni, per veicoli D e D+E, se titolare del CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
La norma prevede anche che il conducente già qualificato per una categoria sia esentato dal ripetere il CAP per le altre categorie previste, e che chi cambia attività da merci a passeggeri, o viceversa, debba seguire solo le sezioni specifiche della nuova qualificazione, non quelle comuni.
CAP, centri di formazione ed esami
L’articolo 6 disciplina il rilascio del CAP quale prova della qualificazione iniziale. Il CAP può derivare da:
- corsi presso un centro di formazione autorizzato e successivo esame;
- soli esami teorici e pratici;
- qualificazione iniziale accelerata, con corsi e esame.
Le autorità competenti o entità da esse designate organizzano e sorvegliano gli esami e rilasciano il CAP in caso di superamento. I corsi devono coprire tutte le materie dell’allegato I.
Formazione periodica
L’articolo 7 definisce la formazione periodica come aggiornamento professionale destinato a perfezionare le conoscenze essenziali del conducente, con particolare attenzione a:
- sicurezza stradale;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- riduzione dell’impatto ambientale della guida.
La formazione è organizzata da centri di formazione autorizzati e può comprendere lezioni in aula, pratica, strumenti TIC e simulatori di alta qualità. In caso di passaggio a un’altra impresa, la formazione già svolta deve essere considerata.
L’articolo 8 aggiunge che:
- il primo corso di formazione periodica va frequentato entro cinque anni dal rilascio del CAP;
- gli Stati membri possono ridurre o prorogare il termine, purché non sia inferiore a tre anni né superiore a sette anni;
- dopo il primo ciclo, la formazione periodica va ripetuta ogni cinque anni prima della scadenza del CAP;
- il conducente che abbia cessato l’attività deve completare un nuovo corso prima di riprendere la professione;
- il corso svolto per una categoria vale anche per le altre categorie ricomprese negli articoli 5, paragrafi 2 e 3.
Durata minima dei corsi e contenuti dell’allegato I
L’allegato I fissa gli standard minimi della qualificazione e della formazione.
Per la qualificazione iniziale ordinaria, la durata è di 280 ore, di cui almeno 20 ore di guida individuale; fino a 8 ore possono svolgersi su terreno speciale o con simulatore di alta qualità. Per i conducenti che beneficiano delle specifiche esenzioni dell’articolo 5, paragrafo 5, la durata è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.
Per la qualificazione iniziale accelerata, la durata è di 140 ore, di cui almeno 10 ore di guida individuale; per i conducenti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, la durata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.
La formazione periodica dura 35 ore ogni cinque anni, articolate in periodi di almeno 7 ore, che possono essere distribuiti in due giorni consecutivi. La durata complessiva dell’e-learning non può superare 12 ore. Almeno un periodo deve riguardare la sicurezza stradale.
L’elenco delle materie comprende, tra le altre:
- guida razionale e sicura;
- gestione del carico e del veicolo;
- sicurezza e comfort dei passeggeri;
- normativa sociale e regolazione del trasporto;
- prevenzione degli incidenti e gestione delle emergenze;
- tutela dei utenti vulnerabili;
- aspetti economici, logistici e organizzativi del trasporto.
Sono espressamente richiamati temi come guida preventiva, ottimizzazione del carburante, uso di sistemi di assistenza alla guida, prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini, pronto soccorso, immagine aziendale, trasporto di merci pericolose, sensibilizzazione alla disabilità e trasporto di animali. Il livello minimo di qualificazione deve essere almeno pari al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche.
Formazione a distanza e riconoscimento di altre formazioni
La direttiva consente l’uso di strumenti TIC, e-learning e apprendimento integrato, purché siano garantite qualità, efficacia e identificazione affidabile dell’utente. Tuttavia, alcune parti richiedono formazione pratica e non possono essere sostituite integralmente da apprendimento a distanza.
Gli Stati membri possono riconoscere come equivalenti, in tutto o in parte, formazioni specifiche previste da altre norme UE; in particolare, possono considerare corsi su merci pericolose, sensibilizzazione verso la disabilità e trasporto di animali. Per le merci pericolose, la formazione specifica può valere fino a due periodi di sette ore, se è l’unica altra formazione considerata nella formazione periodica.
Luogo di conseguimento della qualificazione e della formazione periodica
L’articolo 9 stabilisce che:
- i cittadini UE acquisiscono la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza;
- i cittadini di paesi terzi la acquisiscono nello Stato membro di stabilimento dell’impresa o in quello che ha rilasciato il permesso di lavoro;
- la formazione periodica si segue nello Stato membro di residenza o in quello in cui il conducente lavora.
Prova della qualificazione: codice UE 95, patente e carta di qualificazione del conducente
L’articolo 10 prevede che le autorità competenti appongano il codice armonizzato UE "95" sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente. Se il codice non può essere apposto sulla patente, deve essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente secondo il modello dell’allegato II, che gli Stati membri si riconoscono reciprocamente.
Per i conducenti di paesi terzi che trasportano merci, la prova della conformità può anche essere data dall’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009, purché rechi il codice "95". Gli attestati rilasciati prima del 23 maggio 2020, privi del codice, restano validi fino alla loro scadenza.
Rete elettronica, controlli e protezione dei dati
L’articolo 11 impone agli Stati membri di sviluppare una rete elettronica, o di estendere una rete esistente, per scambiare informazioni sui CAP rilasciati o revocati. La rete può contenere sia i dati del CAP sia informazioni sulle procedure amministrative correlate.
Il trattamento dei dati personali è consentito solo ai fini della verifica del rispetto della direttiva ed è soggetto al regolamento (UE) 2016/679. L’accesso alla rete è protetto e riservato alle autorità competenti per l’attuazione e il controllo.
Autorizzazione dei centri di formazione
L’allegato I, sezione 5, richiede che i centri di formazione siano autorizzati dalle autorità competenti su domanda scritta. La domanda deve documentare:
- il programma di qualificazione e formazione;
- le qualifiche degli insegnanti;
- le sedi, i mezzi didattici, i veicoli e le attrezzature pratiche;
- le condizioni di partecipazione ai corsi.
L’autorizzazione può essere revocata o sospesa se le condizioni non sono più soddisfatte. Gli istruttori devono avere competenze didattiche e pedagogiche e, per la parte pratica, esperienza di guida professionale o equivalente.
Poteri delegati e aggiornamento tecnico
La Commissione può modificare gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. La delega ha durata quinquennale a decorrere dal 26 luglio 2019, è rinnovabile tacitamente, revocabile e soggetta a controllo del Parlamento europeo e del Consiglio. Prima dell’adozione degli atti delegati, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri.
Abrogazione, applicazione e decorrenza
L’articolo 14 abroga la direttiva 2003/59/CE, ma senza pregiudicare i termini di recepimento e le date di applicazione degli atti indicati nell’allegato IV, parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Profili pratici per operatori italiani
Per gli operatori del settore trasporti e per i professionisti che assistono imprese e conducenti, la direttiva conferma un sistema armonizzato di accesso e mantenimento della professionalità, fondato su CAP, corsi autorizzati, esami e aggiornamento quinquennale. Rilevano in particolare:
- la corretta individuazione delle categorie di patente e delle deroghe applicabili;
- la gestione del codice "95" e della carta di qualificazione del conducente;
- la pianificazione dei rinnovi entro i termini di 3-7 anni, se lo Stato membro li modifica;
- il coordinamento con altre formazioni obbligatorie di settore;
- la conformità dei centri di formazione e dei sistemi di trattamento dati al quadro UE.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 assoggetta alla direttiva i conducenti cittadini UE e i conducenti cittadini di paesi terzi dipendenti o impiegati da imprese stabilite in uno Stato membro, quando effettuano trasporti su strada nell’Unione con veicoli soggetti a patente C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, o equivalenti.
Deroghe e esclusioni
L’articolo 2 esclude, tra gli altri, veicoli con velocità massima non superiore a 45 km/h; mezzi di forze armate, protezione civile, pompieri, forze dell’ordine e servizi sanitari d’emergenza; veicoli per prove, riparazione o manutenzione; veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; taluni trasporti senza passeggeri da parte di personale di manutenzione; missioni di emergenza e salvataggio; lezioni ed esami di guida; trasporti non commerciali; trasporto di materiale e attrezzature utilizzati dal conducente nell’attività lavorativa, se la guida non è attività principale. Sono previste deroghe per attività occasionali in zone rurali e per taluni trasporti agricoli, con possibilità per gli Stati membri di fissare distanze massime dal luogo dell’impresa.
Obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica
L’articolo 3 stabilisce che l’attività di guida è subordinata a qualificazione iniziale e formazione periodica. Gli Stati membri devono prevedere un sistema di qualificazione iniziale e un sistema di formazione periodica; la qualificazione iniziale può essere organizzata in due opzioni: corsi obbligatori con esame finale, oppure solo esami teorici e pratici. È ammessa una qualificazione iniziale accelerata per specifiche ipotesi, nonché un eventuale esonero parziale per titolari di CAP ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Diritti acquisiti
L’articolo 4 esenta dalla qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente D1, D1+E, D o D+E rilasciata entro il 9 settembre 2008 e i titolari di patente C1, C1+E, C o C+E rilasciata entro il 9 settembre 2009.
Età minima e regole per merci e passeggeri
L’articolo 5 disciplina l’età minima per l’accesso alla guida professionale: per le merci, 18 anni con CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, oppure 18 anni per C1/C1+E con CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e 21 anni per C/C+E con CAP accelerato; per i passeggeri, 21 o 23 anni a seconda del tipo di servizio e del CAP, con facoltà per gli Stati membri di anticipare l’età in alcuni casi. Sono previsti meccanismi di esenzione dal ripetere parti comuni in caso di ampliamento o cambio di attività tra merci e passeggeri.
CAP per la qualificazione iniziale
L’articolo 6 disciplina il certificato di abilitazione professionale (CAP): può essere rilasciato sia a seguito di corsi e esame, sia a seguito di soli esami, oppure per qualificazione iniziale accelerata. Gli esami e i corsi sono organizzati o controllati dalle autorità competenti o da entità da esse designate; i corsi devono essere tenuti da centri di formazione autorizzati.
Formazione periodica e sua frequenza
L’articolo 7 definisce la formazione periodica come aggiornamento professionale su sicurezza stradale, salute e sicurezza sul lavoro e riduzione dell’impatto ambientale, organizzato da centri autorizzati, con insegnamento in aula, formazione pratica e, se disponibile, TIC o simulatori di alta qualità. L’articolo 8 impone un primo corso entro cinque anni dal rilascio del CAP, con facoltà degli Stati membri di ridurre o prorogare il termine tra 3 e 7 anni, e poi un aggiornamento ogni cinque anni.
Luogo di svolgimento della formazione
L’articolo 9 prevede che la qualificazione iniziale sia conseguita nello Stato membro di residenza per i cittadini UE, o nello Stato membro di stabilimento dell’impresa o di rilascio del permesso di lavoro per i cittadini di paesi terzi. La formazione periodica si svolge nello Stato membro di residenza o in quello in cui il conducente lavora.
Prova della qualificazione: codice UE 95 e carta di qualificazione
L’articolo 10 impone alle autorità competenti di apporre il codice armonizzato UE "95" sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente, con riconoscimento reciproco di quest’ultima. Per i conducenti di paesi terzi del trasporto merci, la prova può essere data anche dall’attestato di conducente ex regolamento (CE) n. 1072/2009 con codice "95". Sono accettati fino alla scadenza gli attestati rilasciati prima del 23 maggio 2020 senza tale codice.
Rete elettronica per controlli e scambio di informazioni
L’articolo 11 obbliga gli Stati membri a scambiarsi informazioni sui CAP rilasciati o revocati mediante una rete elettronica nuova o estesa, sviluppata con la Commissione. Il trattamento dei dati personali è limitato alla verifica del rispetto della direttiva ed è soggetto al regolamento (UE) 2016/679; l’accesso è riservato alle autorità competenti.
Poteri delegati della Commissione
Gli articoli 12 e 13 conferiscono alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e II per adeguamento al progresso scientifico e tecnico. La delega decorre dal 26 luglio 2019 per cinque anni, è tacitamente prorogata per periodi uguali salvo opposizione, ed è revocabile in qualsiasi momento da Parlamento o Consiglio; si applicano consultazione degli esperti nazionali e controllo di Parlamento e Consiglio sugli atti delegati.
Abrogazione e successione normativa
L’articolo 14 abroga la direttiva 2003/59/CE, salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di recepimento e applicazione delle direttive elencate nell’allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 15 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 16 indica come destinatari gli Stati membri.
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