Sentenza del 20/09/2019 n. 982 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella esattoriale - Prescrizione imposte erariali - Termine decennale - Sussiste - Prescrizioni sanzioni - Termine quinquennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa contenuta nella cartella esattoriale sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito. La questione riguarda l'individuazione del termine applicabile, che deve essere determinato in base alla natura del tributo o della sanzione richiesti, e non semplicemente in base all'esistenza della cartella.
La decisione
La sentenza afferma che il termine di prescrizione della cartella esattoriale coincide con quello previsto per la specifica obbligazione tributaria o sanzionatoria. Per le imposte erariali, quali IRPEF, IRAP, IVA e IRPEG, il termine è decennale. Per le imposte locali e per le sanzioni il termine è quinquennale. Pertanto, la prescrizione sussiste quando, dopo la notifica della cartella o dell'ultimo atto interruttivo, è decorso il termine applicabile senza ulteriori validi atti di riscossione.
Norme richiamate
Norme sulla prescrizione dei tributi erariali
I crediti relativi alle imposte erariali sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione.
Norme sulla prescrizione delle imposte locali
I crediti relativi alle imposte locali si prescrivono nel termine quinquennale.
Norme sulla prescrizione delle sanzioni
Le sanzioni tributarie sono soggette al termine quinquennale di prescrizione.
Massime di principio
- Per stabilire se una cartella esattoriale è prescritta occorre individuare la natura del credito richiesto e applicare il relativo termine di prescrizione.
- La mera esistenza o notifica della cartella non determina automaticamente un termine decennale per tutti i crediti in essa contenuti.
- Le imposte erariali, come IRPEF, IRAP, IVA e IRPEG, seguono in linea generale il termine decennale, mentre imposte locali e sanzioni seguono il termine quinquennale.
- Il termine deve essere calcolato considerando la notifica della cartella e gli eventuali successivi atti validamente notificati, che possono interrompere la prescrizione.
- In caso di cartella contenente più voci, ogni credito deve essere esaminato separatamente secondo la propria disciplina prescrizionale.
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