Regolamento (UE) 2018/1467
Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT, inserendo il Pakistan nella tabella dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. La decisione si fonda sulla valutazione della Commissione, tenuto conto delle informazioni del GAFI, circa la persistenza di carenze strategiche nel quadro normativo e applicativo pakistano. Pur rilevando un impegno politico di alto livello e un piano d’azione con il GAFI, il regolamento considera il Pakistan un rischio significativo per il sistema finanziario dell’Unione e rende la modifica immediatamente rilevante per gli obblighi di due diligence rafforzata previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.
Modifica l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, aggiungendo il Pakistan.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito della normativa UE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Incide sull'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, che contiene la tabella dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina esclusioni soggettive ulteriori rispetto all'inserimento del Pakistan nell'elenco.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio: inserimento del Pakistan
Il regolamento delegato (UE) 2018/1467 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’intervento risponde all’esigenza di mantenere aggiornato l’elenco dei paesi terzi con carenze strategiche nei regimi AML/CFT, sulla base delle valutazioni della Commissione e delle informazioni provenienti dal GAFI.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, che le attribuisce il compito di individuare i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi presentano carenze strategiche tali da minacciare il sistema finanziario dell’Unione. Nelle valutazioni, la Commissione considera anche le informazioni più recenti del GAFI, incluse le dichiarazioni pubbliche, il documento "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e i rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva.
Ragioni dell’inclusione del Pakistan
Il GAFI aveva già individuato il Pakistan come paese con carenze strategiche in materia di AML/CFT, tali da rappresentare un rischio per il sistema finanziario internazionale. Il regolamento evidenzia che il quadro normativo e la sua applicazione in Pakistan presentano criticità specifiche:
- vigilanza e controlli AML/CFT insufficienti sugli enti finanziari, incluse le imprese di servizi monetari;
- misure insufficienti contro il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta;
- assenza di risultati solidi in indagini e procedimenti penali sul finanziamento del terrorismo;
- coordinamento inadeguato tra le autorità competenti;
- applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001);
- attuazione inadeguata del divieto relativo a fondi e servizi finanziari.
Effetti sulla valutazione di rischio per l’Unione
La Commissione sottolinea che, per effetto dell’elevata integrazione del sistema finanziario internazionale, della forte interconnessione degli operatori e dell’alto volume di operazioni transfrontaliere con l’Unione, una minaccia AML/CFT a livello internazionale può riflettersi direttamente sul sistema finanziario dell’Unione. Per tale ragione, il Pakistan è considerato un paese terzo con carenze strategiche che pongono minacce significative ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
Impegno politico del Pakistan e riesame
Pur procedendo all’inclusione del Pakistan nell’elenco, la Commissione dà atto che il paese ha assunto per iscritto un impegno politico di alto livello per rimediare alle carenze riscontrate e ha concordato un piano d’azione con il GAFI. Questo elemento non esclude la classificazione come paese ad alto rischio, ma comporta che lo status del Pakistan sarà rivalutato alla luce dell’attuazione dell’impegno assunto.
Modifica puntuale dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675
La modifica operativa è circoscritta all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675: nella tabella del punto I viene inserita la voce "14 Pakistan". Non sono introdotte ulteriori modifiche procedurali o sostanziali al testo originario oltre all’aggiornamento dell’elenco.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
All’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I, viene inserita la riga relativa al Pakistan (voce 14). L’inserimento deriva dalla valutazione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
Motivazione della classificazione del Pakistan
La Commissione richiama le carenze strategiche del regime AML/CFT pakistano, tra cui vigilanza ed esecuzione insufficienti sugli enti finanziari e sulle imprese di servizi monetari, misure inadeguate contro il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta, risultati insufficienti in indagini e azioni penali sul finanziamento del terrorismo, carente coordinamento tra autorità, applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni ONU 1267 (1999) e 1373 (2001), nonché inadeguata attuazione del divieto di fondi e servizi finanziari.
Criteri e fonti di valutazione
La Commissione dichiara di aver tenuto conto delle informazioni più recenti disponibili, incluse le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il documento "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e i rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
Rilevanza per il sistema finanziario dell'Unione
Il regolamento afferma che, dato l’elevato livello di integrazione del sistema finanziario internazionale, la stretta connessione degli operatori, l’alto volume di operazioni transfrontaliere e l’apertura del mercato, le minacce AML/CFT provenienti dal sistema finanziario internazionale rappresentano anche una minaccia per il sistema finanziario dell’Unione.
Impegno del Pakistan e riesame futuro
Pur qualificando il Pakistan come paese terzo con carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione, la Commissione prende atto dell’impegno politico ad alto livello assunto per iscritto dal paese e del piano d’azione concordato con il GAFI. La Commissione si riserva di rivalutare lo status del Pakistan alla luce dell’attuazione di tale impegno.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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