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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1060

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova fino al 31 luglio 2033 l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente aggiorna l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, trasferendo la sostanza dall'elenco delle approvazioni originarie a quello delle approvazioni rinnovate. Il rinnovo è subordinato a specifiche cautele per la protezione delle acque sotterranee e degli organismi non bersaglio, nonché alla trasmissione di ulteriori informazioni di conferma entro termini predeterminati.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin per l'impiego nei prodotti fitosanitari e modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva trifloxystrobin e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l'EFSA e il richiedente/titolare della domanda di rinnovo. Ha efficacia nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica dal 1o agosto 2018. Non introduce una limitazione generale agli impieghi come fungicida, ma prevede specifiche condizioni e restrizioni d'uso e obblighi di conferma.

Rinnovo dell'approvazione del trifloxystrobin

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1060 rinnova l'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'ambito del regime UE sui prodotti fitosanitari. L'intervento segue la procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e si fonda sulle conclusioni scientifiche dell'EFSA e sulla relazione di rinnovo esaminata dalla Commissione.

Contesto e presupposti del rinnovo

La sostanza trifloxystrobin era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, in base al sistema di transizione previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, risultava considerata approvata e inclusa nell'elenco del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione in corso di validità scadeva il 31 luglio 2018; la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con trasmissione dei fascicoli supplementari richiesti e completamento della valutazione da parte dello Stato membro relatore.

Esito della valutazione e base giuridica

L'EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 19 settembre 2017, dopo consultazione del richiedente e degli Stati membri. La Commissione ha quindi sottoposto un progetto di relazione sul rinnovo al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009; per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno rinnovare l'approvazione.

Oggetto del rinnovo e durata

L'allegato I del regolamento individua la sostanza, con i relativi identificativi (CAS 141517-21-7 e CIPAC 617), la denominazione IUPAC e il grado di purezza minimo pari a 975 g/kg, con impurità AE 1344136 fino a 4 g/kg. La nuova approvazione decorre dal 1o agosto 2018 e scade il 31 luglio 2033.

Condizioni specifiche e cautele di valutazione

La valutazione del rinnovo si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non restringe in generale gli impieghi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin. Il regolamento precisa che non deve essere mantenuta la restrizione al solo impiego come fungicida. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono aggiunte condizioni e restrizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

Protezione dell'ambiente e degli organismi non bersaglio

Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, soprattutto quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. È inoltre richiesta particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle api, dei mammiferi e degli uccelli piscivori. Le condizioni d'uso devono includere, se del caso, misure di mitigazione dei rischi.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il rinnovo è accompagnato da obblighi informativi in capo al richiedente, che deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'EFSA due categorie di informazioni di conferma:

  • la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni del trifloxystrobin ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2;
  • l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando queste sono utilizzate per produrre acqua potabile.

Termini per l'adempimento

Le informazioni sulla rilevanza dei metaboliti devono essere presentate entro un anno dalla pubblicazione, sul sito dell'ECHA, del parere del comitato di valutazione dei rischi adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per il trifloxystrobin. Le informazioni sull'effetto dei trattamenti dell'acqua devono essere trasmesse entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico su tale valutazione.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

Per adeguare l'elenco delle sostanze attive approvate, il regolamento sopprime la voce 59 relativa al trifloxystrobin dalla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e inserisce la sostanza nella parte B come voce n. 124, con il contenuto delle stesse condizioni di approvazione rinnovata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o agosto 2018, in coerenza con la scadenza della precedente approvazione. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1o agosto 2018 e scadenza fissata al 31 luglio 2033.

Aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze approvate

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce relativa al trifloxystrobin è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B come approvazione rinnovata (voce n. 124).

Condizioni specifiche e misure di mitigazione

Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o del clima, nonché alla protezione degli organismi acquatici, delle api, dei mammiferi e degli uccelli piscivori. Le condizioni d'uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma su: (1) rilevanza dei metaboliti eventualmente presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni del trifloxystrobin ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2; (2) effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie destinati alla produzione di acqua potabile.

Termini per la trasmissione delle informazioni

Le informazioni di cui al punto (1) devono essere presentate entro un anno dalla pubblicazione, sul sito dell'ECHA, del parere del comitato di valutazione dei rischi adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per il trifloxystrobin. Le informazioni di cui al punto (2) devono essere presentate entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sul trattamento dell'acqua e sui residui nelle acque sotterranee e di superficie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1o agosto 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze attivesalute e ambiente

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