Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1066

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1066 della Commissione, del 27 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32018R1066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1066 aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. In particolare, recepisce la decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 luglio 2018, cancellando quattro soggetti dall’elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'elenco di soggetti iracheni soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche fuori dall'Iraq, con cancellazione di quattro voci dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità competenti e a tutti i soggetti tenuti a dare esecuzione alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato III di tale regolamento, cioè l’elenco di enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. Non introduce nuove categorie di destinatari né nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco eliminando quattro voci specifiche.

Modifica dell’elenco di soggetti iracheni soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1066 della Commissione interviene sul quadro sanzionatorio relativo all’Iraq contenuto nel regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando evidenzia che l’allegato III di tale regolamento elenca enti, persone ed organismi dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003; a seguito della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 luglio 2018, occorre aggiornare tale elenco.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto non modifica l’impianto generale delle misure restrittive, ma opera un aggiornamento puntuale dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica riguarda esclusivamente l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento e incide quindi sugli obblighi di blocco e non disponibilità dei beni già previsti dal regime originario.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. In concreto, vengono cancellate quattro voci dall’elenco sanzionatorio:

  • n. 71: IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE), con i relativi indirizzi a Baghdad;
  • n. 87: MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE), con indirizzo a Mosul;
  • n. 132: STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS, con indirizzo a Baghdad;
  • n. 153: STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS, con indirizzo a Baghdad.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formulato espressamente, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti iracheni sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003.

Cancellazione di quattro voci dall’elenco sanzionatorio

L’allegato del regolamento elimina dall’allegato III le voci n. 71, 87, 132 e 153, corrispondenti a IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT, MOSUL SUGAR STATE COMPANY, STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS e STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS, con i relativi alias e indirizzi indicati nel testo.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni economiche e finanziarie con l'iraq

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.