Regolamento (UE) 2018/1061
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione, del 26 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione UE del carfentrazone etile fino al 31 luglio 2033, inserendolo nell’elenco delle sostanze attive approvate con nuove condizioni specifiche. La Commissione, sulla base della valutazione scientifica EFSA e della procedura di rinnovo, conferma che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per alcuni impieghi rappresentativi, ma richiede ulteriori cautele e informazioni di conferma. Viene inoltre eliminata la precedente limitazione al solo uso come erbicida e aggiornato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento si applica dal 1° agosto 2018, con entrata in vigore dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva carfentrazone etile, utilizzata nei prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, i richiedenti/titolari dell’approvazione e le autorità competenti coinvolte nella valutazione e nell’autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza. L’effetto territoriale è quello tipico di un regolamento UE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altre sostanze attive né prodotti non fitosanitari.
Rinnovo dell’approvazione del carfentrazone etile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1061 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto della procedura di rinnovo svolta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, nonché delle conclusioni scientifiche dell’EFSA e del riesame effettuato a livello UE.
Contesto normativo e procedura di rinnovo
Dai considerando emerge che il carfentrazone etile era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2003/68/CE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerato approvato ed inserito nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Poiché l’approvazione in corso scadeva il 31 luglio 2018, il titolare ha presentato domanda di rinnovo nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, completando i fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha predisposto il rapporto valutativo per il rinnovo, poi trasmesso all’EFSA e alla Commissione; l’EFSA ha quindi formulato le proprie conclusioni sulla possibilità che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esito della valutazione e ragioni del rinnovo
La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente carfentrazone etile, risultano soddisfatti i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per tale ragione l’approvazione viene rinnovata. Il testo precisa anche che la valutazione dei rischi si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non deve limitare gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza potranno essere autorizzati.
Condizioni e restrizioni specifiche
Il regolamento elimina la precedente restrizione che circoscriveva l’uso del carfentrazone etile al solo impiego come erbicida. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, vengono introdotte condizioni e restrizioni aggiuntive alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. In particolare, la valutazione generale deve prestare particolare attenzione a:
- protezione delle acque sotterranee, soprattutto nelle regioni vulnerabili per caratteristiche del suolo e/o del clima;
- protezione degli organismi non bersaglio del suolo;
- protezione degli organismi acquatici;
- protezione delle piante superiori terrestri non bersaglio.
Le condizioni d’uso devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste
Il rinnovo è subordinato alla trasmissione di informazioni di conferma da parte del richiedente alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità. Le informazioni richieste riguardano:
- la rilevanza dei metaboliti eventualmente presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni applicabili al carfentrazone etile ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare della classificazione come sostanza cancerogena di categoria 2;
- l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile.
Il termine per la prima informazione è fissato a un anno dalla pubblicazione sul sito Internet dell’ECHA del parere del comitato di valutazione dei rischi adottato ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il termine per la seconda informazione è di due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per dare attuazione al rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato: la voce 60 del carfentrazone etile è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B con numero 125. La nuova iscrizione riporta la denominazione IUPAC, i numeri CAS e CIPAC, il livello di purezza pari ad almeno 910 g/kg, la data di approvazione del 1° agosto 2018 e la scadenza del 31 luglio 2033.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° agosto 2018. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula finale tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, come dettagliato nell’allegato I. La nuova data di approvazione decorre dal 1° agosto 2018 e la scadenza è fissata al 31 luglio 2033.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo l’allegato II del presente regolamento. In particolare, la voce 60 relativa al carfentrazone etile è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B con il numero 125.
Condizioni specifiche di approvazione
Negli allegati è previsto che gli Stati membri, nell’attuazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, tengano conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale occorre prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, degli organismi non bersaglio del suolo, degli organismi acquatici e delle piante superiori terrestri non bersaglio; le condizioni d’uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità due serie di informazioni di conferma: (i) la rilevanza dei metaboliti che possono essere presenti nelle acque sotterranee, tenendo conto delle classificazioni pertinenti del carfentrazone etile ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza cancerogena di categoria 2; (ii) l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile. Le informazioni di cui al punto (i) vanno trasmesse entro un anno dalla pubblicazione sul sito dell’ECHA del parere del comitato di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008; quelle di cui al punto (ii) entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico.
Decorrenza, applicazione e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° agosto 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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