Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1065

Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio

Normativa europea32018R1065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo sulle licenze dell’equipaggio di condotta per allinearlo agli sviluppi ICAO sulla convalida automatica delle licenze e per armonizzare alcuni requisiti di addestramento con le raccomandazioni internazionali. Introduce un obbligo di annotazione e di disponibilità dell’allegato ICAO per i piloti che operano al di fuori dell’Unione con aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello di rilascio della licenza. Rivede inoltre il requisito minimo di decolli e atterraggi nel corso avanzato per la licenza di pilota a equipaggio plurimo, prevedendo una possibile riduzione a certe condizioni organizzative e di controllo.

Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di convalida automatica delle licenze d’equipaggio di condotta dell’Unione nei paesi terzi e di requisiti di addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti in materia di licenze del personale di volo, ai piloti titolari di licenze d’equipaggio di condotta rilasciate nell’Unione e alle organizzazioni/ATO coinvolte nell’addestramento per le licenze di pilota. Riguarda in particolare l’utilizzo, fuori dal territorio dell’Unione, di aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza, nonché il contenuto dei corsi di addestramento per la licenza di pilota a equipaggio plurimo. Prevede un regime transitorio per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018, da adeguare entro il 31 dicembre 2022. È direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione: convalida automatica delle licenze d’equipaggio di condotta e addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per recepire sviluppi ICAO in materia di convalida automatica delle licenze di pilota e per riallineare un requisito di addestramento ai principi di competenza e alle raccomandazioni internazionali. Il testo si colloca nel quadro della normativa UE sull’aviazione civile e mira a facilitare l’operatività transfrontaliera dei piloti, garantendo al contempo tracciabilità documentale e standard formativi coerenti.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda il sistema europeo di certificazione dei piloti e delle organizzazioni di addestramento disciplinato dal regolamento (UE) n. 1178/2011. I considerando evidenziano due esigenze principali: da un lato, dare attuazione nel diritto UE all’emendamento ICAO che consente la convalida automatica delle licenze tramite accordi tra organizzazioni regionali di monitoraggio della sicurezza; dall’altro, adeguare l’addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio nell’ambito della formazione avanzata per la licenza di pilota a equipaggio plurimo, in coerenza con l’approccio basato sulla competenza e con il documento ICAO PANS-TRG 9868.

Convalida automatica delle licenze fuori dall’Unione

Il nuovo assetto si applica quando un pilota intende svolgere attività di volo, fuori dal territorio dell’Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza. In tale ipotesi l’autorità competente deve apporre sulla licenza, alla voce XIII, l’annotazione che la licenza è convalidata automaticamente in forza dell’allegato ICAO accluso e deve mettere tale allegato a disposizione del pilota in formato cartaceo o elettronico.

La norma FCL.045 impone inoltre al pilota di portare con sé l’ultima versione dell’allegato ICAO, che deve contenere il riferimento al numero di registrazione ICAO dell’accordo che riconosce la convalida automatica e l’elenco degli Stati aderenti. Il regolamento introduce anche definizioni rilevanti nella parte ARA, precisando cosa si intenda per «convalidata automaticamente» e per «allegato ICAO».

Regime transitorio per le licenze già rilasciate

Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018, gli Stati membri devono conformarsi ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione transitoria è collegata alla necessità, richiamata nei considerando, di consentire l’adeguamento delle licenze esistenti alle nuove indicazioni formali e documentali.

Addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio

Il punto 11 dell’appendice 5 della Parte-FCL viene sostituito. Il corso di addestramento deve includere almeno 12 decolli e atterraggi per assicurare la competenza. Tale numero può essere ridotto fino a sei, ma solo se prima dell’addestramento l’ATO e l’operatore hanno predisposto:

  • una procedura per valutare il livello di competenza richiesto all’allievo;
  • un processo che consenta di adottare azioni correttive qualora la valutazione durante l’addestramento evidenzi la necessità di interventi.

I decolli e gli atterraggi devono essere effettuati sotto la supervisione di un istruttore e su un velivolo per il quale è richiesta l’abilitazione per tipo.

Conseguenze operative per autorità, operatori e piloti

Per le autorità competenti, il regolamento comporta l’obbligo di aggiornare il contenuto delle licenze, predisporre l’allegato ICAO e applicare il nuovo regime transitorio. Per i piloti, la novità principale è la necessità di esibire la documentazione relativa alla convalida automatica quando operano fuori dall’Unione con aeromobili immatricolati in uno Stato membro diverso da quello di rilascio della licenza. Per gli ATO e gli operatori, invece, l’adeguamento riguarda soprattutto la progettazione dei corsi avanzati di addestramento, che devono rispettare il nuovo standard minimo o le condizioni che consentono la riduzione del numero di decolli e atterraggi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Periodo transitorio per licenze già rilasciate

All’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1178/2011 è aggiunto il paragrafo 9: per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018, entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri devono conformarsi ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, come modificata dal regolamento (UE) 2018/1065.

Documentazione da tenere a bordo per la convalida automatica

Nella norma FCL.045 viene inserita la lettera e): il pilota che intenda svolgere attività di volo, fuori dal territorio dell’Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza, deve portare con sé in formato cartaceo o elettronico l’ultima versione dell’allegato ICAO, contenente il riferimento al numero di registrazione ICAO dell’accordo di convalida automatica e l’elenco degli Stati aderenti.

Requisiti di addestramento per decollo e atterraggio

L’appendice 5, punto 11, della Parte-FCL è sostituita: il corso deve includere almeno 12 decolli e atterraggi per garantire la competenza. Il numero può essere ridotto fino a un minimo di sei se, prima dell’addestramento, l’ATO e l’operatore assicurano una procedura di valutazione del livello di competenza dell’allievo e un processo per adottare azioni correttive se necessario. I decolli e atterraggi devono essere svolti sotto la supervisione di un istruttore su un velivolo per il quale deve essere rilasciata l’abilitazione per tipo.

Nuove definizioni in materia di convalida automatica

Nella norma ARA.GEN.105 sono inserite le definizioni di «ARO.RAMP» come capitolo RAMP nell’allegato II del regolamento sulle operazioni aeree e di «convalidata automaticamente» come accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente ICAO elencato nell’allegato ICAO, di una licenza d’equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato conforme all’allegato 1 della convenzione di Chicago. È inoltre sostituita la definizione di «allegato ICAO» come allegato di una licenza d’equipaggio di condotta convalidata automaticamente, menzionato alla voce XIII della licenza.

Obblighi dell’autorità competente sul rilascio e annotazione della licenza

La norma ARA.FCL.200, lettera a), è sostituita: l’autorità competente deve rilasciare la licenza e le abilitazioni usando il modulo dell’appendice 1. Se il pilota intende operare fuori dall’Unione con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza, l’autorità deve aggiungere alla voce XIII l’annotazione «Questa licenza è convalidata automaticamente in forza dell’allegato ICAO ivi accluso» e mettere a disposizione del pilota l’allegato ICAO in formato cartaceo o elettronico.

Aggiornamento del contenuto della voce XIII della licenza

Nell’appendice 1, lettera a), punto 2), la voce XIII è sostituita per includere, tra i commenti, le approvazioni speciali relative a limitazioni e privilegi, le approvazioni delle competenze linguistiche, le osservazioni sulla convalida automatica della licenza e le abilitazioni per aeromobili di cui all’allegato II se utilizzate per il trasporto aereo commerciale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aerealicenze e certificazioneaddestramento aeronauticocooperazione internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.