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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1075

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione, del 27 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Aggiorna di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dalla parte A alla parte D dell’elenco delle sostanze approvate e fissando una nuova scadenza al 1o agosto 2033. Il testo precisa inoltre alcune condizioni specifiche per l’uso e per la fabbricazione, con particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori.

Rinnovo dell’approvazione di Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso rischio e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10, utilizzata nei prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti negli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; il rinnovo vale dal 1o agosto 2018 al 1o agosto 2033. Restano rilevanti le condizioni specifiche fissate nell’allegato e l’esclusione implicita di usi non compatibili con tali condizioni o con i criteri generali di approvazione.

Rinnovo dell’approvazione di Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 rinnova l’approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. La Commissione interviene dopo la procedura di riesame e rinnovo svolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, tenendo conto delle conclusioni dell’EFSA e della relazione sul rinnovo.

Contesto normativo e procedimento di rinnovo

La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto della normativa successiva, era considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione scadeva il 31 luglio 2018; la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con successiva trasmissione del rapporto valutativo da parte dello Stato membro relatore all’EFSA e alla Commissione.

Valutazione scientifica e conclusioni

L’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni il 20 novembre 2017, dopo aver coinvolto il richiedente e gli Stati membri nella fase di osservazioni. La Commissione ha poi presentato il progetto di relazione sul rinnovo al comitato permanente competente. Dalla valutazione risulta che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza, sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione afferma espressamente che Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 soddisfa le condizioni per essere considerata sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La motivazione richiamata nel regolamento è che si tratta di un ceppo di microrganismo fungino non patogeno per l’uomo e non associato a patogeni noti per uomo, animali o piante, senza evidenza di resistenze multiple agli antimicrobici di uso umano o veterinario.

Condizioni di approvazione e requisiti per gli Stati membri

L’allegato I stabilisce che, nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, incluse le appendici I e II. È richiesta un’attenzione particolare alla protezione di operatori e lavoratori, poiché i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti; le condizioni d’uso devono quindi prevedere adeguati dispositivi di protezione individuale.

Sono inoltre imposti obblighi relativi alla fabbricazione: il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità durante il processo produttivo. Le condizioni di utilizzo devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In concreto, la voce relativa ad Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è soppressa dalla parte A e inserita nella parte D dell’elenco delle sostanze approvate, con nuovo numero 14.

Dati essenziali dell’approvazione

La sostanza è approvata dal 1o agosto 2018 al 1o agosto 2033. La purezza indicata è un tenore minimo di spore vitali pari a 3,0 × 10^12 CFU/kg. La denominazione IUPAC è indicata come non pertinente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o agosto 2018, in continuità con la precedente proroga di scadenza disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è rinnovata ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è subordinato alle condizioni indicate nell’allegato I.

Qualificazione come sostanza a basso rischio

La Commissione considera Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto microrganismo che, per gli impieghi previsti, dovrebbe presentare un basso rischio per uomo, animali e ambiente e che soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5, del medesimo regolamento.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce relativa ad Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 è soppressa dalla parte A e inserita nella parte D con il nuovo numero 14.

Data di applicazione e durata dell’approvazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o agosto 2018. La nuova approvazione decorre dal 1o agosto 2018 e scade il 1o agosto 2033.

Condizioni specifiche di approvazione

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, con adeguati dispositivi di protezione individuale, considerato il potenziale effetto sensibilizzante dei microrganismi. Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità nel processo di fabbricazione; le condizioni d’uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariapprovazione delle sostanze attivesicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroambiente

Testo integrale

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