Corte di giustizia, Sentenza C-273/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2022. — Bundesrepublik Deutschland contro SW e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “figlio minorenne” – Nozione di “vita familiare effettiva” – Soggetto maggiorenne che chiede il ricongiungimento familiare con un minore cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato – Data rilevante per valutare la qualità di minore. — Cause riunite C-273/20 e C-355/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per il ricongiungimento familiare dei genitori di un rifugiato minorenne non accompagnato, conta la minore età al momento della domanda, non alla data della decisione. Ha inoltre escluso che il diritto di soggiorno dei genitori possa cessare automaticamente quando il figlio compie 18 anni. Sul concetto di vita familiare effettiva, la Corte ha affermato che la parentela diretta non basta da sola, ma che non sono necessari né convivenza né dipendenza economica reciproca.
Ricongiungimento familiare dei genitori di un rifugiato che era minore non accompagnato: momento rilevante per valutare la minore età e nozione di vita familiare effettiva ex direttiva 2003/86/CE
La questione giuridica
Se, nel ricongiungimento familiare dei genitori con un rifugiato minore non accompagnato, la minore età del rifugiato debba esistere non solo al momento della domanda ma anche alla data della decisione amministrativa o giudiziaria; se tale requisito possa essere trattato come una "condizione" ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE; se sia compatibile con la direttiva una normativa nazionale che fa cessare il diritto di soggiorno dei genitori al raggiungimento della maggiore età del figlio; e quali criteri debbano guidare la verifica dell’esistenza di un vincolo familiare effettivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b).
Principio di diritto
Nel ricongiungimento familiare dei genitori con un rifugiato che era minore non accompagnato, la qualità di minore va verificata con riferimento al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento e non alla data della decisione: pertanto, il fatto che il rifugiato sia ancora minorenne alla decisione non costituisce una condizione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, né può giustificare la cessazione del diritto di soggiorno dei genitori al compimento della maggiore età del figlio. Quanto all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), la sola parentela non basta a dimostrare un vincolo familiare effettivo, ma non sono richieste né la convivenza nella stessa abitazione né un sostegno economico reciproco; possono essere sufficienti visite occasionali, se possibili, e contatti regolari idonei a mantenere o ricostruire relazioni personali e affettive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 2, lettera f), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 15, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 17, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricongiungimento familiare dei genitori di un rifugiato minore non accompagnato: data rilevante e vita familiare effettiva
La Corte, in due rinvii pregiudiziali del Bundesverwaltungsgericht, ha interpretato la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare in una situazione in cui i genitori di rifugiati siriani chiedevano un visto nazionale per raggiungere figli che avevano ottenuto lo status di rifugiato in Germania, ma che erano divenuti maggiorenni nel corso del procedimento. Il caso riguarda in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva.
Fatti e procedimento principale
SW, BL e BC, cittadini siriani, avevano chiesto il rilascio di un visto nazionale per ricongiungersi con i rispettivi figli, riconosciuti rifugiati in Germania. I figli erano entrati in Germania nel 2015, avevano presentato domanda di asilo e ottenuto lo status di rifugiato tra il 2015 e il 2016; al momento della domanda di ricongiungimento erano ancora minorenni, ma sono poi divenuti maggiorenni prima della decisione amministrativa negativa dell’ambasciata tedesca a Beirut.
Il Verwaltungsgericht Berlin aveva accolto i ricorsi dei genitori, ritenendo applicabile la giurisprudenza della Corte nella causa A e S (C‑550/16), ma la Repubblica federale di Germania ha proposto revision dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. Il giudice del rinvio ha dubitato, da un lato, della data da prendere in considerazione per valutare la minore età del rifugiato e, dall’altro, dei requisiti necessari per accertare una "vita familiare effettiva" ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b).
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra l’altro, i considerando 2, 4, 6, 8 e 9 della direttiva 2003/86/CE, che sottolineano la protezione della famiglia, il ruolo del ricongiungimento familiare e la situazione particolare dei rifugiati.
Sul piano delle disposizioni, sono centrali:
- l’articolo 1, che definisce lo scopo della direttiva;
- l’articolo 2, lettera f), che definisce il "minore non accompagnato";
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sui figli minorenni;
- l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), che riconosce agli ascendenti diretti di primo grado il ricongiungimento con il rifugiato minore non accompagnato;
- l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, sul rilascio dei visti e del primo permesso di soggiorno;
- l’articolo 15, paragrafo 2, sul permesso di soggiorno autonomo;
- l’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), sui motivi di rigetto o ritiro;
- l’articolo 17, sulla valutazione complessiva delle circostanze.
La Corte richiama inoltre gli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali, oltre all’articolo 51, paragrafo 1.
Prima questione: momento in cui va valutata la minore età
La Corte ribadisce, in continuità con la sentenza A e S, che la nozione di "minore non accompagnato" non lascia margini agli Stati membri quanto al momento di valutazione dell’età. Il riferimento corretto è il momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, non quello della decisione amministrativa o giudiziaria.
La Corte osserva che una soluzione diversa comprometterebbe gli obiettivi della direttiva, il principio di uguaglianza e la certezza del diritto, perché il diritto al ricongiungimento dipenderebbe dalla durata, più o meno lunga, del procedimento amministrativo o giudiziario. Inoltre, sarebbe incompatibile con il diritto al rispetto della vita familiare e con la tutela dell’interesse superiore del minore sanciti dalla Carta.
Per questo motivo, la Corte esclude che la minore età del rifugiato alla data della decisione costituisca una "condizione" ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Tale requisito non può essere utilizzato per respingere la domanda quando il rifugiato era minorenne al momento della richiesta.
Effetti sul diritto di soggiorno dei genitori
La Corte afferma anche che una normativa nazionale non può prevedere che il diritto di soggiorno dei genitori cessi automaticamente quando il figlio compie la maggiore età, almeno se la domanda è stata presentata quando il figlio era ancora minorenne.
A sostegno di questa conclusione, la Corte richiama l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, che impone, una volta accolta la domanda, il rilascio di un primo permesso di soggiorno con validità di almeno un anno. Ne deriva che il raggiungimento della maggiore età del figlio non può ridurre la durata del titolo concesso ai genitori.
Seconda questione: nozione di vita familiare effettiva
Quanto all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), la Corte precisa che la disposizione consente agli Stati membri di respingere o ritirare il permesso quando il soggiornante e il familiare non abbiano o non abbiano più un vincolo familiare effettivo, ma non definisce criteri rigidi né rinvia al diritto nazionale.
L’interpretazione deve essere autonoma e uniforme in tutta l’Unione, tenendo conto della finalità della direttiva, che è quella di proteggere la famiglia e favorire la vita familiare, nonché della particolare vulnerabilità dei rifugiati.
La Corte afferma che:
- la sola parentela diretta ascendente di primo grado non basta, da sola, a provare un vincolo familiare effettivo;
- non è però necessario che genitore e figlio convivano nella stessa abitazione o nello stesso nucleo familiare;
- non può essere richiesto un sostegno economico reciproco;
- possono essere sufficienti visite occasionali, se possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo, purché idonei a mostrare la volontà di mantenere o ricostruire relazioni personali e affettive.
La valutazione deve essere svolta caso per caso, alla luce dell’insieme dei fattori rilevanti e dell’articolo 17 della direttiva.
Ragionamento della Corte sul caso concreto
La Corte rileva che i figli dei ricorrenti erano minorenni quando hanno lasciato il paese d’origine e che, almeno in linea generale, nulla faceva presumere l’assenza di una vita familiare effettiva prima della fuga. La separazione successiva è dipesa dalla situazione di rifugiato e non può di per sé fondare la conclusione che il vincolo familiare sia cessato.
La Corte sottolinea inoltre che non si può presumere che ogni rapporto tra genitore e figlio termini automaticamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE osta a una normativa nazionale che richiede che il rifugiato sia ancora minorenne alla data della decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare presentata dai genitori;
- la stessa direttiva, letta alla luce dell’articolo 13, paragrafo 2, osta anche a una normativa che faccia cessare il diritto di soggiorno dei genitori quando il figlio raggiunge la maggiore età;
- ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), la sola parentela non basta, ma non sono necessari né convivenza né sostegno economico reciproco; visite occasionali e contatti regolari possono bastare per dimostrare una vita familiare effettiva.
Implicazioni operative
Per la pratica amministrativa e contenziosa, la pronuncia consolida un criterio favorevole ai familiari di rifugiati: la rilevanza decisiva è la data della domanda, non quella della decisione. Inoltre, chiarisce che gli Stati membri non possono irrigidire la nozione di vincolo familiare effettivo fino a richiedere convivenza o dipendenza economica, dovendo invece compiere un esame concreto e individualizzato della situazione familiare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 1 ago 2022Corte di giustizia, Sentenza C-14/21
- Sentenza · 1 ago 2022Corte di giustizia, Sentenza C-294/21
- Sentenza · 1 ago 2022Corte di giustizia, Sentenza C-319/21
- Sentenza · 1 ago 2022Corte di giustizia, Sentenza C-184/20
- Sentenza · 1 ago 2022Corte di giustizia, Sentenza C-279/20
- Sentenza · 1 ago 2022Corte di giustizia, Sentenza C-332/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →