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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-279/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° agosto 2022. — Bundesrepublik Deutschland contro XC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c) – Nozione di “figlio minorenne” – Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “vita familiare effettiva” – Figlio che chiede il ricongiungimento familiare con il padre che ha ottenuto lo status di rifugiato – Data rilevante per valutare la qualità di minore. — Causa C-279/20

Giurisprudenza europea62020CJ0279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la data rilevante per valutare la minore età del figlio nel ricongiungimento con un genitore rifugiato: conta la data della domanda di asilo del genitore, non quella del riconoscimento dello status né quella della domanda di visto del figlio. La soluzione vale se la richiesta di ricongiungimento è presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato. Quanto alla "vita familiare effettiva", la Corte afferma che il rapporto di filiazione da solo non basta, ma non sono necessari convivenza o sostegno economico reciproco.

Ricongiungimento familiare del figlio di rifugiato: la minore età si valuta alla data della domanda di asilo del genitore e il vincolo familiare effettivo non richiede convivenza né sostegno economico reciproco.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di figlio divenuto maggiorenne prima del riconoscimento dello status di rifugiato al genitore e prima della domanda di ricongiungimento, la qualità di "figlio minorenne" va valutata alla data della domanda di asilo del genitore. 2) Se, ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/86, sia sufficiente il solo rapporto giuridico genitore-figlio oppure sia necessaria una vita familiare effettiva, e con quali requisiti di intensità (convivenza, visite, contatti, sostegno economico, ripresa della vita familiare nello Stato membro).

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86, il figlio di un soggiornante rifugiato che sia divenuto maggiorenne dopo la domanda di asilo del genitore ma prima del riconoscimento dello status e della domanda di ricongiungimento deve essere considerato minorenne se lo era alla data di presentazione della domanda di asilo del genitore, purché la domanda di ricongiungimento sia proposta entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato. Ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il solo rapporto di filiazione non basta a provare il vincolo familiare effettivo, ma non sono richieste né la convivenza né un sostegno economico reciproco: possono bastare visite, ove possibili, e contatti regolari idonei a mostrare relazioni personali e affettive effettive.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 17, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricongiungimento familiare del figlio di rifugiato: data rilevante e vita familiare effettiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Germania) in materia di diritto al ricongiungimento familiare di cui alla direttiva 2003/86/CE. La controversia oppone la Repubblica federale di Germania a XC, cittadina siriana, con intervento del Landkreis Cloppenburg, ed ha ad oggetto il diniego di un visto nazionale richiesto da XC per raggiungere in Germania il padre, riconosciuto rifugiato.

Fatti e procedimento principale

XC, nata nel 1999, viveva in Turchia; la madre era deceduta. Il padre aveva presentato domanda di asilo in Germania nell’aprile 2016 ed aveva ottenuto lo status di rifugiato nel luglio 2017, dopo l’accoglimento del ricorso contro il rigetto iniziale. XC aveva chiesto il visto per ricongiungimento il 10 agosto 2017, ma nel frattempo era divenuta maggiorenne il 1º gennaio 2017. Le autorità tedesche avevano negato il visto perché, secondo il diritto nazionale, la maggiore età doveva sussistere al momento della domanda di visto e del riconoscimento del titolo del genitore.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), relativo ai figli minorenni;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), sui casi in cui può essere respinta o revocata la domanda per assenza di un vincolo familiare effettivo;
  • l’articolo 17, che impone una valutazione complessiva della situazione;
  • l’articolo 5, paragrafo 5, sull’interesse superiore del minore;
  • l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), relativo al ricongiungimento dei genitori con il rifugiato minore non accompagnato;
  • gli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali.

Prima questione: data per valutare la minore età

Il giudice tedesco chiedeva se, nel ricongiungimento del figlio con il genitore rifugiato, la qualità di minore dovesse essere valutata alla data della domanda di asilo del genitore, anche se il figlio era divenuto maggiorenne prima del riconoscimento dello status di rifugiato e prima della domanda di visto.

La Corte risponde in senso affermativo. Richiamando la finalità della direttiva, che mira a favorire il ricongiungimento familiare e a conferire una protezione particolare ai rifugiati, osserva che l’articolo 4, paragrafo 1, non indica il momento esatto cui fare riferimento per verificare la minore età e non rinvia al diritto nazionale su questo punto. Per garantire interpretazione uniforme, uguaglianza e certezza del diritto, la Corte applica un criterio autonomo: conta la data della domanda di asilo del genitore soggiornante.

La Corte sottolinea inoltre che il ritardo nella decisione sulla protezione internazionale non può pregiudicare il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minorenni. Per evitare effetti aleatori e trattamenti differenziati dipendenti dalla durata delle procedure amministrative o contenziose, il diritto resta ancorato alla situazione esistente al momento della domanda di asilo. La domanda di ricongiungimento deve però essere presentata entro un termine ragionevole, che la Corte indica in tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato al genitore.

Seconda questione: vincolo familiare effettivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Il giudice del rinvio chiedeva se, per escludere il rigetto della domanda, bastasse il rapporto giuridico genitore-figlio o fosse necessaria una vita familiare effettiva, e con quali caratteristiche.

La Corte afferma che il solo rapporto di filiazione non è sufficiente, ma precisa che la direttiva non impone criteri rigidi di intensità del rapporto. Non è necessario che genitore e figlio convivano nello stesso nucleo familiare o nella stessa casa, né che si sostengano reciprocamente dal punto di vista economico. Sono invece rilevanti, caso per caso, l’esistenza di un effettivo legame familiare e la volontà di instaurarlo o mantenerlo.

Secondo la Corte, possono essere sufficienti visite occasionali, se possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo, idonei a ricostruire relazioni personali e affettive. La valutazione deve tenere conto della situazione concreta, inclusa l’età del figlio e le circostanze che hanno impedito una normale vita familiare, come la condizione di rifugiato del genitore.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), la data rilevante per valutare la minore età è quella della domanda di asilo del genitore rifugiato, se la domanda di ricongiungimento è presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status;
  • ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il rapporto di filiazione da solo non basta, ma non sono richieste convivenza né dipendenza economica reciproca; possono bastare visite e contatti regolari.

Principi utili per la pratica

La pronuncia rafforza la tutela del ricongiungimento familiare dei rifugiati, impedendo che il decorso del tempo delle procedure amministrative faccia perdere il diritto al figlio che era minorenne al momento della domanda di asilo del genitore. Per i professionisti, il dato decisivo è la tempestività della domanda di ricongiungimento entro tre mesi dal riconoscimento dello status, nonché la documentazione di contatti familiari effettivi, anche in assenza di convivenza.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiarediritto dell'immigrazioneprotezione internazionalerifugiatidiritti fondamentali

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