Ordinanza n. 796/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di ammonimento del Questore di Caserta del 5 dicembre 2025 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Caserta del 5 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Caserta nei suoi confronti, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di ricorso, ma riferisce che la censura non appare suscettibile di probabile accoglimento nel merito. In particolare, dagli atti di causa non emerge la manifesta irragionevolezza o sproporzione dell'ammonimento rispetto al comportamento tenuto dalla ricorrente nei confronti del controinteressato. L'Amministrazione ha inoltre chiesto di depositare materialmente documentazione; tale istanza è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa di una precedente richiesta già respinta con decreto presidenziale, senza i chiarimenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato degli atti, un fumus boni iuris sufficiente: il provvedimento di ammonimento non risultava manifestamente irragionevole né sproporzionato rispetto alla condotta contestata alla ricorrente nei confronti del controinteressato. L'ordinanza non decide definitivamente il ricorso di annullamento. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza dell'Avvocatura dello Stato per il deposito materiale di documentazione, in quanto reiterativa di una richiesta già respinta e priva dei chiarimenti indicati nel precedente decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, la probabile fondatezza delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli atti idonei a identificare le parti private.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento disposto a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un ammonimento del Questore non può essere concessa quando, sulla base degli atti disponibili, non emerga una manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura rispetto al comportamento attribuito al destinatario nei confronti della persona tutelata.
- La reiterazione di un'istanza di deposito documentale già respinta è inammissibile quando la nuova richiesta non recepisca né fornisca i chiarimenti indicati nel precedente provvedimento giudiziale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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