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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7892 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di Irpeg e Ires versate negli anni 2001-2005 e, in particolare, la possibilità per Caffè Meletti s.r.l., controllata al 97% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota Irpeg prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. La società sosteneva di essere un'impresa strumentale a una fondazione bancaria e di non essere una società di comodo. L'Agenzia delle Entrate contestava che lo svolgimento di un'attività commerciale lucrativa, consistente nella gestione e locazione dell'immobile sede del Caffè Meletti, consentisse automaticamente di applicare l'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errato riconoscere l'agevolazione sulla sola base del fatto che la società fosse controllata da una fondazione bancaria e qualificata come impresa strumentale. Le fondazioni bancarie non sono automaticamente assimilabili agli enti con finalità generali di assistenza, beneficenza, istruzione o cultura destinatari dell'agevolazione. Chi invoca il beneficio deve dimostrare che la fondazione svolge in via esclusiva o prevalente attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, anziché la funzione tipica di governo e gestione delle partecipazioni bancarie. La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito dichiarando dovuta l'imposta calcolata sul reddito effettivo con aliquota Irpeg ordinaria. È stata confermata, invece, la qualificazione della società come società operativa e non come società di comodo. Le spese sono state compensate per il mutamento della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8

    istanza di disapplicazione delle modalità di determinazione del reddito previste per le società non operative

    La norma consentiva alla società di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo dimostrando situazioni oggettive che ne giustificassero l'esclusione.

  • Legge n. 724 del 1994, art. 30

    disciplina delle società commerciali non operative (società di comodo)

    La disciplina impone alle società non operative criteri presuntivi di determinazione del reddito, ma non è stata applicata nel merito alla società, che è stata ritenuta operativa e tassabile sul reddito effettivo.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6

    riduzione a metà dell'aliquota Irpeg

    L'agevolazione non spetta automaticamente alle fondazioni bancarie né alle società da esse controllate. Il contribuente deve provare la presenza concreta dei presupposti normativi, inclusa l'attività esclusiva o prevalente di promozione sociale e culturale senza fini di lucro.

  • D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 1, lett. h)

    La qualificazione di una società come impresa strumentale a una fondazione bancaria non determina, da sola, il diritto all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere un'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    specificità dei motivi di appello

    I motivi di appello dell'Agenzia delle Entrate sono stati ritenuti sufficientemente specifici e pertinenti alla decisione di primo grado.

Massime di principio

  • Il controllo societario esercitato da una fondazione bancaria e la qualificazione della società come impresa strumentale non comportano automaticamente il diritto a un regime fiscale agevolato.
  • Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e il soggetto che le richiede deve provare tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Per ottenere l'agevolazione destinata agli enti con finalità assistenziali, benefiche, culturali o sociali, una fondazione bancaria deve dimostrare che tali attività siano svolte in via esclusiva o prevalente e senza finalità lucrative, non essendo sufficiente la mera forma giuridica.
  • Una società che svolge concretamente attività economica e consegue ricavi può essere considerata società operativa e tassata sul reddito effettivo, anche se controllata da un ente non commerciale.
  • La qualificazione come società operativa esclude l'applicazione automatica della disciplina delle società di comodo, ma non attribuisce di per sé altre agevolazioni fiscali.
  • In presenza di una richiesta di rimborso o di un'agevolazione, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata dei presupposti sostanziali, non limitandosi a richiamare la propria struttura o appartenenza a un determinato gruppo.

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